Fondo di garanzia TFR e datore non assoggettabile a procedura concorsuale

Aggiornamento della documentazione a corredo della domanda e precisazioni in ordine al caso di notifica del decreto ingiuntivo dopo la cancellazione delle società dal Registro delle imprese messaggio INPS 24 ottobre 2019 n. 3854 .

L'INPS ha fornito nuove indicazioni in ordine all'accesso al Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro art. 2 l. n. 297/82 , in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale art. 2, comma 5, l. n. 297/82 - ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo, in caso di esecuzione individuale, è ora necessario allegare la copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata, in luogo dell'originale sinora richiesto. La conformità del titolo all’originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’Istituto previa esibizione dell’originale. Il predetto documento può essere allegato alla domanda telematica - nell’ambito dell’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, verrà verificato che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione. In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito, fatte salve ipotesi particolari da sottoporre alla valutazione dell’Avvocato di Sede - nell’ipotesi di cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese, per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo art. 2312, comma 2, c.c. e dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice art. 2324 c.c. - nell’ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione art. 2495 c.c. , se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi. Analogamente, se dal verbale di approvazione del bilancio finale emerge che uno o più soci o il liquidatore stesso si fanno carico dei debiti, sarà necessaria la loro preventiva escussione. Qualora, invece, il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all’orientamento della Corte di Cassazione cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2007 che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata. Fonte lavoropiu.info

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