Valida la domanda di accompagnamento priva di idoneo certificato medico?

In materia di indennità di accompagnamento, la Corte di Cassazione precisa i rapporti intercorrenti tra domanda amministrativa e domanda giudiziale, precisando che la mancata completa compilazione della prima non può essere equiparata alla sua mancata presentazione, conseguendone l’impossibilità di pronunciare l’improcedibilità del ricorso giudiziario ai sensi dell’art. 443 c.p.c

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25804/19, depositata il 14 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza impugnata e condannava l’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento in favore del richiedente, avendo ritenuto idonea la domanda amministrativa che ne stava alla base, nonostante il certificato medico allegato risultasse carente circa la sussistenza dei presupposti relativi alla corresponsione del beneficio. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’INPS, contestando il fatto che la Corte abbia disatteso la sua eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale a causa dell’inidoneità della domanda amministrativa posta a suo fondamento. Indennità di accompagnamento. La Suprema Corte rigetta il ricorso, richiamando la recente sentenza n. 14412/2019, la quale ha affermato che la presentazione preventiva della domanda amministrativa rappresenta un presupposto dell’azione giudiziaria nell’ambito delle liti previdenziali, avendo essa lo scopo di consentirne una definizione prima di rivolgersi al giudice. Solo dalla sua mancanza, dunque, consegue l’improponibilità dell’azione giudiziaria. Ciò richiamato, gli Ermellini osservano che l’oggetto della controversia non attiene alla presentazione della domanda amministrativa, ma sulla possibilità di equiparare la sua incompletezza alla mancata presentazione, derivandone così l’improcedibilità del ricorso in applicazione dell’art. 443 c.p.c A tal proposito, la Corte rileva che la disposizione vigente ai all’epoca dei fatti di causa cioè il d. l. n. 78/2009 , nel richiedere che sia allegata la certificazione medica relativa alle infermità, non specifica nulla con riferimento all’indennità di accompagnamento, chiedendo semplicemente di barrare nell’apposito modello predisposto dall’INPS la dicitura appropriata al caso concreto, non essendo dunque necessaria la formale compilazione di moduli specifici ovvero l’integrazione di altri elementi a tal fine, essendo sufficiente che la domanda consenta l’individuazione della prestazione richiesta. Gli Ermellini, inoltre, chiariscono che il primo comma dell’art. 111 Cost. impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c. possa estendersi ad ipotesi non previste dalla legge tra cui quella lamentata dal ricorrente . Sussistendo tale riserva assoluta di legge, dunque, la Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dall’INPS.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 giugno – 14 ottobre 2019, n. 25804 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Rilevato che 1. la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento in favore di G.C. , ritenuta idonea la domanda amministrativa, alla quale risultava allegato un certificato medico carente quanto alla sussistenza dei presupposti relativi al beneficio richiesto, e conseguentemente proponibile la domanda giudiziaria ha condannato, inoltre, l’ente previdenziale al pagamento degli interessi sulla prestazione, con decorrenza dal 121 giorno dalla presentazione della domanda amministrativa 2. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, affidando il ricorso a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito G.L. , in qualità di tutore di G.C. . Considerato che 3. l’Inps denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa non corredata di idoneo certificato medico 4. il ricorso è da rigettare, in continuità con il recente intervento nomofilattico di questa Corte, con sentenza n. 14412 del 2019 5. la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice in mancanza di questa l’azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti nè dalla L. n. 533 del 1973, art. 8 che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo , nè dall’art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato 6. il beneficio assistenziale viene attribuito a decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa e l’istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione 7. nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda, ma ciò di cui si discute è se la mancata, completa compilazione della stessa - ed in particolare l’inidoneità del certificato medico, rilasciato su modulo predisposto dall’INPS - possa equipararsi alla mancata presentazione della domanda amministrativa con la conseguente improcedibilità del ricorso giudiziario in applicazione dell’art. 443 c.p.c. 8. il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009 vigente all’epoca dei fatti di causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali 9. la norma, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all’indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall’Inps reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore , oppure persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita , prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta 10. la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l’improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente 11. l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di giusto processo indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio e la citata disposizione costituzionale impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all’art. 443 c.p.c., possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, ÌInps, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale 12. l’Inps, pertanto, non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda 13. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza 14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.