Più avvocati in giudizio, valida la notifica ad uno solo di essi

Nell’ipotesi in cui la parte si sia costituita in giudizio con più difensori, la notificazione degli atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti ad essa connessi.

Lo ribadisce l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25205/19, depositata l’8 ottobre. I fatti. La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di una lavoratrice volta alla dichiarazione di nullità dell’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva chiesto il pagamento degli omessi contributi. Avverso tale decisione la lavoratrice propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge per aver la Corte territoriale rigettato la sua eccezione di inammissibilità del gravame per tardività sul rilievo che la notifica della sentenza di prime cure effettuata presso l’INPS e indirizzata a tutti i difensori si tratta di un caso di plurimo mandato , i cui nomi però non erano tutti indicati ma ne era indicato solo uno , non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, poiché la memoria di costituzione era stata firmata da un solo avvocato che aveva assunto la veste di unico difensore costituito. Gli effetti della notificazione ad un solo difensore. Sul punto la Suprema Corte ribadisce che, pur essendo consentita nel procedimento civile la nomina di più difensori, ciò nonostante la rappresentanza tecnica esplica i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei procuratori nominati, operando l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore . Ha sbagliato dunque la Corte distrettuale ad attribuire rilievo all’avvenuta sottoscrizione dell’atto da parte di un solo avvocato, al fine di escludere l’idoneità della notifica della sentenza di prime cure a ar decorrere il termine breve di impugnazione, posto che per i Giudici di legittimità, qualora la parte si sia costituita in giudizio con più difensori, la notificazione degli atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti connessi ad essa. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello, territorialmente competente, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile L, ordinanza 17 aprile – 8 ottobre 2019, n. 25205 Presidente Esposito – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 13.4.2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di P.M. volta alla declaratoria di nullità dell’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi omessi che avverso tale pronuncia P.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato in diritto che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 84, 125, 170 e 325 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato la sua eccezione di inammissibilità del gravame per tardività sul rilievo che la notifica della sentenza di prime cure effettuata presso l’Agenzia di produzione INPS di Locri e indirizzata a Avv. Laganà + altri , i cui nomi non erano indicati, non fosse idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, essendo stata la memoria di costituzione in primo grado firmata dal solo Avv. Ettore Triolo, che aveva pertanto assunto la paternità dell’atto e la veste di unico difensore costituito che, al riguardo, va anzitutto ribadito che, pur essendo nel processo civile senz’altro consentita la nomina di una pluralità di procuratori, nondimeno la rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei procuratori nominati, operando l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore Cass. S.U. n. 12924 del 2014 che, pertanto, figurando pacificamente l’Avv. Angela Laganà tra i difensori indicati nella memoria di costituzione dell’INPS in primo grado, per come debitamente trascritta a pag. 9 del ricorso per cassazione, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilievo, al fine di escludere l’idoneità della notifica della sentenza di prime cure a far decorrere il termine breve d’impugnazione, all’avvenuta sottoscrizione dell’atto da parte del solo Avv. Ettore Triolo, dovendo al riguardo darsi continuità al principio secondo cui, qualora la parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, la notificazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi Cass. S.U. n. 12924 del 2014, cit. Cass. nn. 18622 del 2016, 1076 del 2019 che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.