Il criterio della “omnicomprensività” per il calcolo del TFR e la deroga della contrattazione collettiva

La retribuzione annua, ai fini del calcolo del TFR, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto lavorativo, a titolo non occasionale, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva ccnl .

Un ex dipendente di Unicredit SpA chiedeva la riliquidazione del trattamento di fine rapporto mediante inserimento nella base di calcolo dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario non occasionale e continuativo. La Corte d’Appello rigettava tale richiesta fondando la propria decisione sulla tenuta tassatività delle voci indicate nel ccnl di settore, quali componenti da includersi nella base di calcolo del TFR. Interviene così la Suprema Corte di Cassazione Così con ordinanza n. 23932/19, depositata il 25 settembre . Il calcolo del TFR. Al riguardo, in reazione alla controversia in esame, va ribadito che l’art. 2120 c.c., così sostituito dall’art. 1 l. n. 297/1982, relativo alla disciplina del trattamento di fine rapporto, prevede che in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che deve essere calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e non superiore all’importo della retribuzione dovuta per il medesimo anno, divisa per 13,5. Prosegue poi la norma, specificando che, salvo diversa disposizione dei ccnl, la retribuzione annua, ai fini del calcolo del TFR, comprende tutte le somme corrisponde in dipendenza del rapporto lavorativo, a titolo non occasionale e con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Pertanto, il criterio è quello della omnicomprensività” ed eccezioni sono contemplate solamente dalla contrattazione collettiva. Nel caso in esame, dunque, dalla lettura del ccnl di categoria, si evince che correttamente la Corte d’Appello abbia dato una visione corrispondente al principio generale di cui al suddetto art. 2120 c.c Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 giugno – 25 settembre 2019, n. 23932 Presidente Balestrieri – Relatore Piccone Rilevato che -con sentenza in data 9 settembre 2014, la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da UNICREDIT S.p.A., ha respinto il ricorso proposto da V.R. , volto ad ottenere la riliquidazione del TFR mediante inserimento nella base di calcolo dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario non occasionale e continuativo dal gennaio 1986 sino al 1996 - in particolare, il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sulla ritenuta tassatività delle voci indicate nel CCNL ASSICREDITO quali componenti da includersi nella base di calcolo del TFR - avverso tale sentenza propone ricorso V.R. , affidandolo ad un motivo - resiste, con controricorso corredato da memoria, la UNICREDIT S.p.A Considerato che - Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., e dell’art. 119 CCNL ASSICREDITO 30 aprile 1987, nonché dell’art. 123 CCNL 23 novembre 1990 e dell’art. 132 del CCNL 19 dicembre 1994 - il motivo è infondato - in via generale va osservato che l’art. 2120 c.c. - così sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, e recante la disciplina del trattamento di fine rapporto - prevede che in ogni caso di cessazione dei rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5 - il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese - pertanto il criterio è quello della omnicomprensività, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione - deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti - la piana lettura del CCNL di categoria che interessa nel caso di specie induce ad affermare con tranquillante certezza, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che le parti contrattuali abbiano voluto escludere una nozione onnicomprensiva e che la lettura offerta dalla Corte d’Appello sia corrispondente al principio generale di cui all’art. 2120 c.c. - l’eccezione alla regola generale posta dalla norma di legge richiamata L. n. 297 del 1982, art. 2 deve ritenersi ricavabile in modo chiaro ed univoco dall’art. 132 del CCNL ASSICREDITO come sostenuto in secondo grado alla luce della prima parte del medesimo articolo secondo cui il trattamento di fine rapporto è determinato secondo le norme di legge che regolano la materia - il richiamo agli emolumenti rientranti nella retribuzione annua di riferimento contenuto nel medesimo articolo, da ritenersi tassativo secondo la volontà delle parti contraenti, vale ad escludere la confluenza del lavoro straordinario non essendo lo stesso ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. n. 16618 del 5/11/2003, Cass. n. 365 del 13/01/2010 Cass. n. 16591 del 21/07/2014, con riguardo specifico al settore creditizio, Cass. n. 12685 del 23 marzo 2016 - conseguentemente, la prestazione di lavoro straordinario deve ritenersi positivamente esclusa dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell’art. 2120 c.c. essendo si la intentio legis di tale disposizione volta a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali - il ricorso deve, quindi, essere respinto - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 -bis, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.