Iscrizione di giudici di pace e viceprocuratori alla Gestione Separata INPS

Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari iscritti alla Gestione Separata si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi circolare INPS 25 settembre 2019 n. 128 .

L’INPS ha dettato le istruzioni per l’assicurazione previdenziale alla Gestione Separata dei giudici di pace e viceprocuratori ordinari circolare INPS 25 settembre 2019 n. 128 . Nel dettaglio. I magistrati onorari devono iscriversi alla Gestione Separata INPS inviando la domanda di iscrizione attraverso uno dei seguenti canali - web – servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto - contact Center Multicanale – numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da telefono mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore - intermediari dell’Istituto – attraverso i relativi servizi telematici. Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi, pertanto - il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez. III - la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR Contributi previdenziali”, sez. II Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata” seguendo le istruzioni del modello Unico, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione il secondo acconto deve essere effettuato entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito - l’aliquota da applicare sul reddito è pari al 25,72% il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera . Fonte lavoropiu.info

INPS_circolare_25_settembre_2019_n._128