Prescrizione del contributo di mobilità: precisazioni

Fornite precisazioni sulla decorrenza del termine di prescrizione del contributo di mobilità, in seguito ad alcune pronunce giurisprudenziali circolare INPS del 20 settembre 2019 n. 124 .

I datori di lavoro che, fino al 30 dicembre 2016, hanno effettuato un licenziamento collettivo artt. 4 e 24 l. n. 223/91 sono tenuti al versamento del contributo - ordinario di mobilità art. 16, comma 2, lett. a , l. n. 223/91 - d’ingresso alla mobilità art. 5, comma 4, l. n. 223/91 . Il contributo di ingresso alla mobilità ha natura contributiva Cass. 8 novembre 2018 n. 28605 Cass. 12 gennaio 2018 n. 672 Cass. 21 dicembre 2017 n. 30699 con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione art. 3 l. n. 335/95 . Tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto, quindi dalla data di scadenza della denuncia contributiva del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. Se il datore di lavoro si avvale del pagamento rateale, la prescrizione decorre dalla data di scadenza dell’ultima rata. N.B. Il trattamento di mobilità è abrogato dal 1° gennaio 2017 art. 2, comma 71, l. n. 92/2012 i datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti collettivi dal 31 dicembre 2016 non sono più tenuti al pagamento del contributo di mobilità. Fonte lavoropiu.info

Circ._INPS_20_settembre_2019_n._124