Criteri di compatibilità tra amministratore di società e lavoro subordinato

L’INPS fornisce chiarimenti sulla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato messaggio INPS del 17 settembre 2019, n. 3359 .

Fissati dall’INPS i criteri di compatibilità tra la titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società mess. INPS 17 settembre 2019 n. 3359 . La giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, fin dagli anni ’90, si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fatte salve alcune eccezioni . A sostegno della compatibilità della duplicazione di posizioni giuridiche in capo alla stessa persona fisica è stato argomentato dalla Cassazione che né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e dall’altro la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Il rapporto organico concerne, infatti, soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati alla società con la conseguenza che assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone, anche di lavoro subordinato. Le cariche. L’INPS evidenzia dunque che la carica di membro o di presidente del consiglio di amministrazione di una società non è incompatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima persona giuridica. L’amministratore unico della società è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche dei poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l’assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo , ha portato i giudici a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima. Per quanto concerne l’amministratore delegato, l’INPS fa presente che la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione che, come noto, può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società ovvero parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori sarà rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente. La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. La valutazione. La valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni - il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione - deve sussistere il vincolo della subordinazione, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto - il soggetto deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società. Fonte lavoropiu.info

Mess._INPS_17_settembre_2019_n._3359