Spetta all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva

Nel caso di specie, l’onere di dimostrare che i contratti di appalto, in relazione ai quali si è avuta un’occupazione di manodopera per cui non sono stati versati i contributi previdenziali, non sono stati stipulati dal Consorzio bensì direttamente da una Onlus consorziata spetta all’INPS.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 23038/19, depositata il 16 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Torino confermava la decisione con cui il Giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione dell’attuale ricorrente, proposta in proprio e per conto di un Consorzio nelle vesti di legale rappresentante contro il verbale di accertamento mediante cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti in qualità di condebitore in solido di una Onlus consorziata. Contro tale provvedimento, lo stesso propone ricorso per cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, la violazione dell’art. 2697 c.c. e la falsa applicazione degli artt. 2615 c.c. e 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere il Giudice ritenuto che fosse a carico del Consorzio l’onere di provare che i contratti di appalto da cui era scaturito l’obbligo di versamento dei contributi non pagati erano stati stipulati direttamente dalla Onlus e non dal Consorzio medesimo. Onere della prova. La Corte di Cassazione dichiara manifestamente fondato il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, ribadendo che nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l’Istituto assuma fondati sul rapporto ispettivo . Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere il suddetto onere probatorio a carico del ricorrente, considerando che i contratti erano stati stipulati non dal Consorzio ma dalla Onlus consorziata. Per questo motivo, gli Ermellini cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa dinanzi alla Corte d’Appello di Torino.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 2 aprile – 16 settembre 2019, n. 23038 Presidente Doronzo – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 1.8.2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Garro Pietro Luigi, in proprio e n. q. di legale rapp.te del Consorzio Azzurra soc. coop. sociale, avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti quale condebitore in solido della sua consorziata Azzurra Onlus che avverso tale pronuncia G.P.L. , in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura che l’INPS ha resistito con controricorso che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato in diritto che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e conseguente falsa applicazione del gll’art. 2615 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse onere del Consorzio provare che i contratti di appalto che avevano dato luogo all’occupazione di manodopera per la quale erano stati richiesti i contributi non pagati erano stati stipulati direttamente da Azzurra Onlus e non dal Consorzio medesimo che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte territoriale rilevato che la circostanza dell’avvenuta stipula dei contratti di appalto da parte di Azzurra Onlus non aveva formato oggetto di contestazione dell’INPS che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., comma 2, per avere la Corte di merito ritenuto che l’esonero del Consorzio dalla responsabilità solidale presupponesse la prova della stipula dei contratti da parte di Azzurra Onlus che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi chiarito che, nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l’Istituto assuma fondati sul rapporto ispettivo Cass. n. 14965 del 2012 , e avendo pertanto errato la Corte territoriale ad addossare all’odierno ricorrente la prova dell’avvenuta stipulazione da parte di Azzurra Onlus dei contratti di appalto in relazione ai quali si era avuta l’occupazione di manodopera per la quale era emerso il credito per contributi previdenziali, costituendo piuttosto l’avvenuta stipulazione ad opera del Consorzio il fatto costitutivo della pretesa fatta valere nei suoi confronti dall’INPS che, conseguentemente, assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.