La disciplina in materia di contratti a termine ha natura di “ordine pubblico internazionale”?

Il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro costituiva, nel 1997, un limite di ordine pubblico internazionale all’introduzione nel nostro ordinamento, anche se contrattualmente richiamata, di una legge straniera contenente una disciplina del contratto di lavoro a termine meno favorevole di quella dettata dalla legge n. 230/1962.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza n. 22932/19, depositata il 13 settembre. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal dipendente di un istituto linguistico per far dichiarare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro che si sono succeduti a partire dal 1997 ed ottenere la conversione del rapporto di lavoro, ab origine , in uno a tempo determinato. All’esito del giudizio di merito i nonostante la deroga convenzionale in favore della legge inglese, è stata ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di una prestazione lavorativa svolta in Italia, dove erano stati firmati i contratti e dove il lavoratore aveva il suo domicilio ii le domande del lavoratore sono state accolte. Con ricorso per cassazione, l’istituto straniero ha denunciato la violazione della l. n. 218/1995, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 in ambito CEE ratificata con l. n. 975/1984 e del d.lgs. n. 368/2001 per avere erroneamente la Corte territoriale applicato al rapporto di lavoro la legge italiana nonostante la scelta negoziale delle parti di applicare la legge inglese ciò sulla non condivisibile – a detta del datore – argomentazione che la legislazione italiana in materia di contratto a termine, prima del 2001, avesse natura di normativa di ordine pubblico internazionale” e senza considerare che l’intero assetto negoziale facesse riferimento ad elementi, sia di fatto che di diritto, direttamente riconducibili all’Inghilterra, dove aveva sede l’istituto linguistico. La Cassazione chiarisce la nozione di ordine pubblico internazionale”. In base all’art. 16 della Convenzione di Roma, l’applicazione di una norma della legge designata dalla convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Negli stessi termini, ai sensi dell’art 16 l. n. 218/1995 – applicabile ratione temporis – l’operatività di una legge straniera nell’ordinamento italiano è inibita se determina effetti contrari all’ordine pubblico, da intendere come insieme dei principi essenziali della lex fori cfr. Cass., n. 10070/13 . Il giudice, pertanto, è chiamato a valutare se la legge richiamata dal contratto nella fattispecie, quella inglese si pone in contrasto con tali principi. Sul punto, i Giudici di legittimità chiariscono che la nozione di ordine pubblico internazionale deve essere rapportata alle diverse forme con cui la cooperazione internazionale si esprime accordi internazionali o plurinazionali atti di organizzazione a carattere universale aventi valore obbligatorio o anche soltanto programmatico ed esortativo atti del diritto comunitario comprese le sentenze della Corte di giustizia di Lussemburgo la giurisprudenza internazionale cfr. Cass. n. 22332/04 . La preferenza per il tempo indeterminato rientra tra i principi di ordine pubblico internazionale. Sotto questo profilo, assume, dunque, particolare rilevanza per lo Stato Italiano, ai fini dell’individuazione dei principi fondanti l’ordine pubblico internazionale, la normativa dell’Unione Europea cfr. Cass. n. 1302/13 e n. 19599/16 che ha sempre sostenuto, anche prima dell’adozione della Direttiva 1999/70/CE, la centralità dell’impiego stabile seppure con la mediazione di un modello di flessibilità mite” attraverso un controllo del ricorso al lavoro precario e con la previsione di limiti ben precisi per la sua utilizzabilità. Contrasto tra lex fori e lex contractus se più tutelante per il lavoratore, prevale la legge italiana. Nella fattispecie che ha dato luogo alla pronuncia in commento, il primo contratto di lavoro a tempo determinato – nel quale erano assenti l’indicazione e la prova delle ragioni temporanee – è stato stipulato nel 1997 e, quindi, sotto la vigenza della l. n. 230/1962, applicabile, pertanto, ratione temporis . Orbene, il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro costituiva, all’epoca della stipulazione, senza dubbio un limite di ordine pubblico internazionale all’introduzione nel nostro ordinamento, anche se richiamata, di una legge straniera che conteneva una disciplina del contratto di lavoro a termine meno favorevole di quella dettata dalla l. n. 230/1962 cfr. Cass. n. 2193/1992 . Tale legge, particolarmente innovativa rispetto alla precedente normativa art. 2097 c.c. , esprimeva il favor legis per il contratto a tempo indeterminato salvo particolari e limitate eccezioni e, pertanto, non consentiva la stipulazione di una tipologia di contratti quali intercorsi tra le parti, sia sotto il profilo della acausalità che sotto quello della loro reiterazione. Condivisibilmente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile, ai primi contratti a termine, la legge italiana, quale lex fori , rispetto a quella prevista dalle parti lex contractus e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità del primo contratto a termine con decorrenza dal 1997 e con conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 20 giugno – 13 settembre 2019, n. 22932 Presidente Nobile – Relatore Cinque Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2703 del 2013, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede del 16.10.2008, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra il British Council e D.D. , con conseguente conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, a far data dall’1.9.97, e condanna dell’istituto a corrispondere le differenze retributive, pari ad Euro 2.342,53 fino ad agosto 2006 ed Euro 173,35 mensili per il periodo successivo. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, con riferimento alla giurisdizione, che le pretese azionate nel giudizio avevano contenuto solo economico essendo stato il D. nel frattempo assunto a tempo indeterminato e, quindi, senza alcuna incidenza sui fini istituzionali dell’istituto estero. Nel merito, hanno precisato che l’applicazione della legge italiana non poteva essere messa in discussione trattandosi di prestazione lavorativa svolta in Italia, dove erano stati firmati i contratti e dove il lavoratore aveva il suo domicilio e che, pertanto, in applicazione della legge italiana, i contratti a termine, emessi in violazione delle norme italiane in materia, per l’assenza di indicazione e della prova delle ragioni temporanee, dovevano essere dichiarati nulli con le conseguenze ripristinatorie ed economiche sopra indicate. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il British Council affidato a cinque motivi. 4. Ha resistito con controricorso D.D. . 5. Con sentenza n. 6884 del 2019 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, decidendo sul primo motivo, e hanno rimesso la causa alla Sezione lavoro per la decisione sugli altri. 6. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte. 7. D.D. ha depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo il British Council ha rinnovato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sul punto, come si è detto, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che hanno rigettato la censura. 2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 57, degli artt. 3, 6 e 16 della Convenzione di Roma del 19.6.1980 in ambito CEE ratificata e resa esecutiva con L. 18.12.1984 n. 975 nonché del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e successive modifiche e integrazioni, per avere erroneamente la Corte di merito applicato al rapporto di lavoro de quo la legge italiana nonostante la scelta negoziale delle parti di applicare la legge inglese ciò sulla non condivisibile argomentazione che la legislazione italiana in materia di contratto a termine, prima del 2001, avesse natura di normativa di ordine pubblico internazionale e senza considerare che l’intero assetto negoziale facesse riferimento ad elementi, sia di fatto che di diritto, direttamente riconducibili all’Inghilterra. 3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1230 e 2113 c.c., per avere erroneamente la Corte territoriale individuato la decorrenza del contratto a tempo indeterminato sin dall’1.9.1997, respingendo le eccezioni da esso sollevate mediante il richiamo agli accordi del 4.6.1997, 10.6.1999 e 13.5.2005, in quanto tali dichiarazioni negoziali di cui l’ultima con effetto novativo sebbene non ritenute valide ex art. 2113 c.c., per i diritti di natura economica, dovevano essere considerate valide nella parte in cui erano stati definitivamente chiusi i precedenti rapporti contrattuali. 4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1424, 2077 e 2099, anche in correlazione con l’art. 36 Cost., art. 2103 c.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, per non avere la Corte territoriale, ritenendo la continuità ininterrotta di un unitario rapporto, rilevato nella valutazione comparativa tra trattamenti economici, ante e post , l’effetto novativo dell’accordo del 13.5.2005 per non avere motivato sull’assunto per il quale aveva ritenuto ricorrere una ipotesi di riduzione illegittima della retribuzione ex art. 2103 c.c. e per non avere considerato che la tematica controversa non era quella della legittimità o meno di una riduzione operata sul trattamento retributivo, bensì quella della comparazione tra due trattamenti economici, uno ante e l’altro post conversione dei rapporti lavorativi di diritto inglese ritenuti nulli. 5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. nonché la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere erroneamente la Corte territoriale, attraverso una non corretta valutazione dei documenti prodotti, riconosciuto la sussistenza di un rapporto intercorso tra le parti. 6. Venendo all’esame del secondo motivo, ritiene il Collegio che lo stesso sia infondato, sia pure con le integrazioni motivazionali che seguono. 7. L’art. 16 della Convenzione di Roma 19.6.1980 prevede che L’applicazione di una norma della legge designata della presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro . 8. Negli stessi termini, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 16, vigente ratione temporis Cass. n. 19405/2013 , è statuito che l’applicazione di una legge straniera nell’ordinamento italiano è inibita se determina effetti contrari all’ordine pubblico, da intendere come insieme dei principi essenziali della lex fori cfr. Cass. 26.4.2013 n. 10070 . 9. Il problema della censura di cui al motivo si incentra, quindi, nel verificare se la legge inglese, richiamata dalle parti quale lex contractus, si ponga in contrasto con i suindicati principi. 10. Al riguardo va osservato che parametri di conformità all’ordine pubblico internazionale sono, in particolare nel diritto del lavoro, quei principi rilevabili nell’ambiente sociale in cui il fatto, da disciplinare in sede di diritto internazionale provato, sia più strettamente collegato cfr. in motivazione Cass. n. 9067 del 2013 . 11. La nozione di ordine pubblico internazionale deve essere, inoltre, rapportata alle diverse forme con cui la cooperazione internazionale si esprime accordi internazionali o plurinazionali atti di organizzazione a carattere universale aventi valore obbligatorio o anche soltanto programmatico ed esortativo atti del diritto comunitario comprese le sentenze della Corte di giustizia di Lussemburgo la giurisprudenza internazionale cfr. Cass. n. 22332/2004 . 12. Sotto questo profilo assume dunque, particolare rilevanza per lo Stato Italiano, ai fini della individuazione dei principi fondanti l’ordine pubblico internazionale, la normativa dell’Unione Europea cfr. Cass. n. 1302/2013 Cass. n. 19599/2016 che ha sempre sostenuto, anche prima dell’adozione della Direttiva 1999/70/CE, la centralità dell’impiego stabile seppure con la mediazione di un modello di flessibilità mite attraverso un controllo del ricorso al lavoro precario e con la previsione di limiti ben precisi per la sua utilizzabilità. 13. Ciò premesso, venendo al caso di specie, occorre evidenziare che il primo contratto è stato stipulato in data 1.9.1997 e, quindi, sotto la vigenza della L. n. 230 del 1962 che regola, pertanto, la fattispecie non sono state allegate deroghe previste dall’autonomia privata, anche collettiva, di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 in esso contratto erano assenti sia l’indicazione che la prova delle ragioni temporanee cfr. pag. 3 della gravata sentenza . 14. Orbene, il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro costituiva, all’epoca della stipulazione, senza dubbio un limite di ordine pubblico internazionale all’introduzione nel nostro ordinamento, anche se richiamata, di una legge straniera che conteneva una disciplina del contratto di lavoro a termine meno favorevole di quella dettata dalla L. 18 aprile 1962, n. 230 cfr. in termini Cass. n. 2193/1992 . 15. Tale legge, che ebbe carattere innovativo rispetto alla precedente normativa art. 2097 cc , esprimeva il favor legis per il contratto a tempo indeterminato salvo particolari e limitate eccezioni e, quindi, non consentiva la stipulazione di una tipologia di contratti quali intercorsi tra le parti, sia sotto il profilo della acausalità che sotto quello della loro reiterazione. 16. Condivisibilmente, quindi, è stata ritenuta applicabile, ai primi contratti a termine, la legge italiana, quale lex fori, rispetto a quella prevista dalle parti lex contractus e, quindi, è stata poi dichiarata la nullità del primo contratto a termine, per le suindicate ragioni, con decorrenza 1.9.97 e con conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato. 17. Conseguentemente, le questioni di cui al terzo e quarto motivo sono travolte, di talché la loro trattazione diventa ininfluente, dal predetto riconoscimento di un unico rapporto di lavoro dall’1.9.97, in relazione al quale non possono spiegare alcun effetto gli accordi successivi del 10.6.99 e del 13.5.2005, intervenuti tra le parti ciò perché non sono stati evidenziati, come acclarato dai giudici del merito con accertamento non sindacabile in sede di legittimità cfr. Cass. n. 17328 del 2012 , elementi tali da caratterizzare le suddette pattuizioni di una volontà novativa o abdicativa di precedenti diritti. 18. Per il primo accordo del 4.6.97 va, invece, approvata l’argomentazione della Corte di merito che ne ha sottolineato l’irrilevanza essendo intervenuto prima della disposta conversione. 19. Il quinto motivo è, infine, infondato. 20. Invero, la posizione di subordinazione del lavoratore rispetto al datore di lavoro comporta la etero-direzione della prestazione lavorativa, nel senso che compete al datore di lavoro il coordinamento, sia dal punto di vista spazio-temporale che funzionale. Più in particolare, il vincolo di subordinazione consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico cfr. Cass. 13.2.2004 n. 2842 Cass. 15.6.2009 n. 13858 per il datore di lavoro di potere imporre direttive non soltanto generali, in conformità delle esigenze organizzative e funzionali, ma riguardanti di volta in volta l’intrinseco svolgimento delle mansioni affidate cfr. Cass. 7.10.2004 n. 20002 . 21. Inoltre, è stato affermato che, qualora il vincolo della subordinazione non sia agevolmente riscontrabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari i quali non assumono valenza determinante se singolarmente considerati, ma apprezzati nel loro complesso possono costituire indizi concludenti per l’esistenza di un rapporto subordinato cfr. ex allis Cass. 29.3.2004 n. 6224 Cass. 19.4.2010 n. 9252 . 22. La Corte territoriale, nel confermare la natura subordinata del rapporto di lavoro già rilevata in primo grado, ha sottolineato conformemente all’orientamento di cui sopra, con motivazione adeguata e dalla quale è possibile evincere l’iter logico seguito, una serie di indici, come per esempio, la consegna delle buste paga, il riferimento all’inquadramento contrattuale nel 3 livello, la corresponsione di competenze proprie dei rapporti subordinati come l’indennità compensativa del trattamento previdenziale e l’indennità estero, caratterizzanti proprio la suddetta natura. 23. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 24. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.