Incremento contributo addizionale NASPI: istruzioni INPS

L’INPS fornisce istruzioni riguardo l’applicazione della norma, introdotta dal decreto Dignità, che prevede l’aumento del contributo addizionale NASpI, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato circolare dell’INPS del 6 settembre 2019, n. 121 .

Il d.l. n. 87/2018 ha rivisto la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato cercando di limitarne l’utilizzo. Il c.d. Decreto Dignità ha difatti ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro tale limite può essere portato a 24 mesi in presenza di specifiche causali giustificatrici. Tra le molte modifiche il decreto prevede l’incremento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego NASpI , dovuto dai datori di lavoro art. 3, comma 2 , d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018 . Tale incremento è previsto nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. La circolare Inps circ. INPS del 6 settembre 2019, n. 121 , a distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina, fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e finanziari derivanti dall’attuazione della predetta misura. La decorrenza del Decreto Dignità. L’Istituto ricorda in premessa che la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 87/2018 trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, anche in somministrazione in realtà il regime transitorio introdotto in sede di conversione non pochi problemi interpretativi e gestionali ha causato rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro a temine. Come previsto al paragrafo 3 della Circolare Ministero del lavoro n. 17/2018, i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 87/2018 rimangono disciplinati dalle previgenti disposizioni del d.lgs. n. 81/2015. Si sottolinea invece come la decorrenza dell’incremento del contributo addizionale NASpI, nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, rimane invece fissata al 14 luglio 2018. Ulteriore intervento sul tema è quello della Legge di Bilancio 2019 che ha previsto la non applicazione dell’incremento ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Misura e applicazione. Il contributo addizionale a finanziamento della Naspi è previsto dall’art. 2, comma 28, l. n. 92/2012 il quale dispone che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La l. n. 96/2018, di conversione del d.l. n. 87/2018 è andata ad integrare proprio tale articolo, aggiungendo che il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. E’ necessario sottolineare come il rinnovo, oggetto dell’incremento del contributo Naspi sia cosa ben diversa rispetto alla proroga. Per proroga si intende l’allungamento di un termine predeterminato con mantenimento delle altre condizioni contrattuali per rinnovo invece viene inteso un nuovo contratto a tempo determinato per il quale sarà necessario attendere il cosiddetto periodo di stop and go 10 giorni per contratti fino a 6 mesi, 20 giorni oltre i 6 mesi . Il numero massimo di proroghe consentito è 4 mentre per quanto concerne il rinnovo non vi è un limite numerico definito. Per quanto riguarda le proroghe, le stesse possono essere effettuate liberamente entro il limite di 12 mesi, mentre per il rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato è sempre necessaria la causale. La Circolare del Ministero del lavoro 31 ottobre 2018 n. 17 sottolinea come la proroga presupponga che non vi sia variazione nelle ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Non è quindi possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo e per tale motivo sarebbe soggetta alla disciplina dello stop and go. Questo sta anche a significare che in caso di indicazione della necessaria causale al superamento dei 12 mesi , la stessa non potrà variare in regime di proroga ma solamente come rinnovo. Diversamente, come chiarito nella circolare in oggetto, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Questo sta anche a significare che in caso di indicazione della necessaria causale al superamento dei 12 mesi , la stessa non potrà variare in regime di proroga ma solamente come rinnovo. Diversamente, come chiarito nella circolare in oggetto, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Causale giustificatrice Numero massimo Contributo aggiuntivo Proroga Necessaria al superamento dei 12 mesi 4 Non previsto Rinnovo Sempre necessaria Non previsto + 0,5% ad ogni rinnovo Le esclusioni. Dalla disciplina dell’incremento del contributo addizionale Naspi rimangono esclusi i soggetti ai quali tale contributo non viene applicato. A tali soggetti poi si aggiungono ulteriori fattispecie che vengono escluse solamente dall’incremento di tale contributo previsto dal Decreto Dignità. Sono esclusi dal contributo addizionale - i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni dell’art. 2, comma 3, l. n. 92/2012, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della NASpI - lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti - lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali d.P.R. n. 1525/63 - apprendisti - lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 . Per quanto riguarda il lavoro stagionale è bene evidenziare come l’esclusione riguardi solo le attività disciplinate dal d.P.R. n. 1525/63 e non quelle previste dalla contrattazione collettiva. Contrattazione che peraltro è stata ravvivata sull’argomento proprio dalla necessità di regolamentazione degli stagionali ai fini dell’esclusione dalle limitazioni previste dal d.l. n. 87/2018. Fonte attività stagionale Limitazioni DL 87/2018 Contributo addizionale Naspi d.P.R. n. 1525/63 Non si applicano Non previsto Contrattazione collettiva Non si applicano Previsto con incremento 0,5% ad ogni rinnovo L’art. 3, comma 2, d.l. n. 87/2018, conv. in l. n. 96/2018, ha espressamente escluso l’applicazione dell’aumento del contributo NASpI ai rinnovi dei contratti di lavoro domestico. Inoltre, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 hanno escluso dall’incremento i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione stipulati da - università private, incluse le filiazioni di università straniere - istituti pubblici di ricerca - società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione - enti privati di ricerca. Esclusi dal contributo Naspi 1,4% e da contributo incrementale 0,5% Esclusi solo dal contributo incrementale 0,5% - operai agricoli - lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti - lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/63 - apprendisti - lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. - lavoratori domestici - lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere istituti pubblici di ricerca società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione enti privati di ricerca. L’incremento del contributo Naspi. La circolare INPS nello spiegare le modalità di calcolo riporta quanto previsto dal Ministero del Lavoro circ. Min.Lav. del 31 ottobre 2018, n. 17 , il quale prevede che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”. Ciò chiarisce che l’incremento deve essere calcolato ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, sommandosi a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. L’Inps fornisce un esempio di calcolo nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per 3 volte contratto originario 1,4% 1° rinnovo 1.9% 1,4% + 0,5% 2° rinnovo 2.4% 1,9% + 0,5% 3° rinnovo 2,9% 2,4% + 0,5% . Tale esempio non deve però trarre in inganno, l’incremento ha portata indeterminata in quanto non vi è limite ai rapporti di lavoro a tempo determinato teoricamente stipulabili soprattutto per i contratti stagionali . L’Istituto inoltre specifica che ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 87/2018. Esposizione in Uniemens. Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, nell’elemento Assunzione , con il codice tipo assunzione 1R” avente il significato di Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato . I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, esporranno nel flusso Uniemens, nella sezione AltreADebito” della denuncia individuale i seguenti elementi - nell’elemento CausaleADebito” uno dei seguenti valori M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo - nell’elemento AltroImponibile” la quota di imponibile soggetta a maggiorazione - nell’elemento NumGG” o NumOre” il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di GiorniContributiti” e OreContribuite” - nell’elemento ImportoADebito” la maggiorazione del contributo addizionale NASpI. Per quanto riguarda l’assegnazione dei codici delle causali a debito per i quali si attende l’aggiornamento del documento tecnico uniemens riprendendo l’esempio effettuato precedentemente l’assegnazione sarà la seguente. Contratto originario 1,4% 1° rinnovo 1.9% 1,4% + 0,5% CausaleADebito” M701 2° rinnovo 2.4% 1,9% + 0,5% CausaleADebito” M702 3° rinnovo 2,9% 2,4% + 0,5% CausaleADebito” M703. Nel caso di contributo addizionale NASpI dovuto per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo interessato. Solo per i dipendenti non più in forza da indicare con NFOR l’istituto prevede che possano essere regolarizzati anche nel mese di ottobre 2019. Per tali lavoratori dovranno essere compilati gli stessi elementi riportati per i dipendenti ancora in forza escludendo però le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Restituzione contributo aggiuntivo Naspi. Come previsto dall’art. 2, comma 30, l. n. 92/2012 la restituzione del contributo Naspi opera nei seguenti casi - trasformazione del contratto a tempo indeterminato - assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In questo caso la misura del contributo restituito si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato. La cifra restituita in tali casi sarà comprensiva di quanto eventualmente determinato a titolo di incremento per il rinnovo dei contratti. L’INPS specifica che il recupero di detto aumento dovrà essere effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell’1,40%, utilizzando il codice già in uso L810” nell’elemento CausaleAcredito” di AltreACredito” di DatiRetributivi” di Denuncia Individuale. Fonte lavoropiu.info

Circolare_INPS_121_del_06_09_2019