Quota 100: concorre anche la contribuzione estera

L’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all’accesso alla pensione quota 100, osservando, tra l’altro, anche la cumulabilità dei redditi da lavoro.

Anche la contribuzione estera, maturata in paesi comunitari o in paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, concorre all’ottenimento della pensione con quota cento circ. INPS 9 agosto 2019 n. 117 . L’INPS rende note alcune indicazioni in merito alla pensione quota cento, ricordando che ai fini del suo conseguimento è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della pensione quota 100, secondo i criteri e nei limiti indicati in Circolare. Cumulabilità. La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. In materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, fermo restando i criteri generali sopra esposti, l’INPS riporta un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione - compensi percepiti per l'esercizio di arti - redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro - diritti di autore - brevetti. Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione - indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive - redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro - compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale - indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace - indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni - indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario - indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva - redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private - indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile - indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Dichiarazione del lavoratore. Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione mod. Quota 100 , anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la pensione quota 100, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore ad euro 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. L’Istituto verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili. Valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero. Con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali, trovano applicazione i chiarimenti nel tempo forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’accesso alla pensione di anzianità/anticipata. Il requisito contributivo previsto per la pensione quota 100 può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea 52 settimane o dalle singole convenzioni. Fonte lavoropiu.info

Circ._INPS_9_agosto_2019_n._117