Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: istruzioni operative

L’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione c.d. pace contributiva e dei periodi di studio universitario, nonché con riguardo al riscatto, con oneri a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, di periodi utili al conseguimento della pensione circolare dell’INPS del 25 luglio 2019, n. 106 .

L’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione c.d. pace contributiva e dei periodi di studio universitario, nonché con riguardo al riscatto o alla ricongiunzione, con oneri a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, di periodi utili al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata circ. INPS del 25 luglio 2019, n. 106 . Pace contributiva. Il c.d. Decretone ha introdotto art. 20, commi 1-5, d. l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 in via sperimentale la facoltà, per il triennio 2019-2021, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di riscattare in tutto o in parte i periodi - non soggetti a obbligo contributivo e non coperti da contribuzione - compresi tra l'anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato, parificandoli a periodi di lavoro. Tali periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Non essendoci retribuzione cui fare riferimento, l'onere di riscatto è determinato utilizzando il livello minimo imponibile annuo degli iscritti alla Gestione commercianti INPS € 15.878 nel 2019 . La domanda è presentata dall’assicurato, oppure dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado previo consenso dell’assicurato . Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere inoltre presentata dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali - WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili mediante PIN dispositivo, SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale o CNS Carta Nazionale dei Servizi , dal sito dell’INPS - Contact Center - Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. In attesa dell’implementazione della procedura telematica, la domanda deve essere presentata attraverso apposito modulo reperibile sul sito dell’INPS. Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30 senza interessi . La rateizzazione non è concessa quando i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione, oppure quando gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione. Riscatto dei corsi universitari. È possibile il riscatto agevolato del corso di laurea per i periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo stabilito per gli iscritti alla Gestione Commercianti € 15.878 nel 2019 moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti 33% , vigente alla data di presentazione della domanda. La facoltà di riscatto agevolato” del periodo di corso legale di laurea incide solo ai fini dell’anzianità assicurativa e non anche per la misura della futura pensione art. 2, d.lgs. n. 184/97 art. 1, comma 77, l. n. 247/2007 art. 20, comma 6, d. l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 . Fondi di solidarietà bilaterali. I Fondi di solidarietà bilaterali artt. 26-34 d.lgs n. 148/2015 provvedono al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili collocati in epoca precedente all'accesso ai fondi art. 22, comma 3, d. l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 . Gli oneri deducibili corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai fondi dai datori di lavoro. I lavoratori destinatari della prestazione dei Fondi bilaterali sono quelli che maturano i requisiti - senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, hanno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel fondo di solidarietà - per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il datore di lavoro, per accertare i requisiti di accesso alla prestazione del Fondo, acquisisce le informazioni e la documentazione necessarie direttamente dai lavoratori. Fonte lavoropiu.info

Circ._INPS_25_luglio_2019_n._106