Domanda per l’indennità di accompagnamento: non serve la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS

La domanda amministrativa volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento non deve necessariamente essere predisposta in maniera specifica e formalistica mediante la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali , essendo sufficiente che con essa venga individuata la prestazione richiesta.

Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 19724/19, depositata il 22 luglio. Domanda per l’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Crotone, accertata la sussistenza in capo ad una cittadina del requisito sanitario per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, condannava l’INPS a corrispondere alla parte interessata la somma maturata fin dal momento in cui questa aveva presentato la domanda per ottenere la prestazione previdenziale. Avverso la decisione l’Istituto previdenziale propone ricorso in Cassazione lamentando che il giudice di merito abbia ritenuto spettante l‘indennità di accompagnamento nonostante avesse accertato che il certificato medico allegato alla domanda non contesse una espressa indicazione dell’impossibilità dell’istante di deambulare in maniera autonoma o dell’incapacità di svolgere senza aiuti gli atti della vita quotidiana. Sulla formulazione della richiesta. La Suprema Corte ritiene infondato il motivo di ricorso e rileva che il Tribunale ha correttamente applicato il principio Cass. n. 14412/19 secondo cui in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 11 Cost. . Alla luce di ciò la Corte rigetta il ricorso dell’INPS.

Corte di Cassazione, sez. VI - L, ordinanza 3 aprile – 22 luglio 2019, n. 19724 Presidente Curzio – Relatore De Felice Rilevato CHE il Tribunale di Crotone, in sede di opposizione ad ATP, avendo disposto il rinnovo della CTU con cui era stata accertata la sussistenza in capo a G.R. del requisito sanitario per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, dalla stessa richiesta in via amministrativa nel 2014, ha condannato l’Inps a corrisponderne l’ammontare maturato da tale data, oltre interessi, fatti salvi gli eventuali periodi di ricovero in istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato la cassazione della decisione è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo resiste con controricorso, illustrato da memoria, G.R è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato CHE con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’ente previdenziale contesta Nullità della sentenza - Violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7 dell’art. 2697 c.c. del D.M. 9 novembre 1990 Ministero del Tesoro artt. 1 e 2 in G.U. n. 268 del 16 novembre 1990, intitolato determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità , in relazione alla L. n. 18 del 1980 del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1 del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, conv. in L. n. 102 del 2009 e della Circolare Inps 28 dicembre 2009, n. 131, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, conv. in L. n. 102 del 2009 l’Inps contesta al giudice del merito di aver ritenuto spettante l’indennità di accompagnamento sebbene avesse accertato che il certificato del medico curante allegato alla domanda proposta in via amministrativa non conteneva l’indicazione espressa dell’impossibilità dell’istante di deambulare autonomamente e di svolgere, senza un aiuto continuativo, gli atti quotidiani della vita, così come indicato nella normativa richiamata in epigrafe in particolare l’Inps si duole che il giudice abbia rigettato l’eccezione di improponibilità del ricorso, sollevata in ragione dell’accertata carenza di un presupposto di legittimità della domanda amministrativa il motivo è infondato il Tribunale ha correttamente rigettato l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dall’Inps per l’asserita mancanza di una specifica domanda amministrativa volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento la decisione gravata è coerente con il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte Cass. n. 14412 del 2019 , con cui si afferma che In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. in definitiva, il ricorso va rigettato, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.