Età e grado di istruzione riducono gli sbocchi lavorativi: i problemi di salute riscontrati son sufficienti per l’invalidità

Respinta l’opposizione da parte dell’INPS. Confermato il diritto di un uomo, colpito da problemi alla colonna vertebrale e agli arti inferiori, ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità. Decisiva la constatazione che i suoi problemi di salute ne riducono di molto le capacità lavorative, tutte assimilabili a quelle già utilizzate come operaio caseario.

Età e grado di istruzione restringono di parecchio l’orizzonte delle attività occupazionali possibili per un lavoratore, tutte caratterizzate da mansioni di tipo manuale a medio-grave impegno energico” e tutte assimilabili quindi a quella da lui già svolta, cioè operaio caseario”. Di conseguenza, preso atto dei problemi di salute che lo affliggono e che ne riducono le capacità lavorative, è sacrosanto il riconoscimento in suo favore dell’ assegno ordinario di invalidità” Cassazione, ordinanza n. 18931/19, sez. VI Civile - L, depositata oggi . Salute. Prima sconfitta per l’INPS in Tribunale. Lì è decisivo il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio con cui si è accertato che il lavoratore – occupato in passato come operatore caseario” e affetto da problemi alla colonna vertebrale e agli arti inferiori – possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità . In sostanza, si è appurato che i problemi di salute dell’uomo comportano la riduzione delle sue capacità di lavoro . Questa visione è contestata dall’INPS che col ricorso in Cassazione lamenta che sia stata presa in considerazione solo l’attività concretamente svolta dall’uomo e non anche tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al titolo di studio e all’età . Per i legali dell’Istituto è erronea la decisione del Tribunale poiché basata su una riduzione della generica capacità lavorativa dell’uomo. Capacità. Le obiezioni difensive non convincono i Giudici della Cassazione, i quali ribattono ricordando che ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito concernente la riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue abitudini deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato e con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra attività che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la salute . In sostanza, la invalidità è ancorata non più alla capacità di guadagno ma a quella di lavoro , e il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e di condizioni personali e soggettive dell’assicurato . Ebbene, in questa vicenda la valutazione dell’invalidità pensionabile operata sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ha tenuto conto , osservano i giudici della Cassazione, della necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, precisando le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l’attività di fatto svolta come operaio caseario, ma anche la specifica capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini , tenendone presenti l’età, il vissuto lavorativo, il basso grado d’istruzione e individuando l’ambito delle attività confacenti alle sue attitudini, date da lavori di tipo manuale a medio-grave impegno ergico . In sostanza, le occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato comportano comunque sovraccarico funzionale della colonna vertebrale e degli arti inferiori, interessati da importante menomazioni .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 6 marzo – 15 luglio 2019, n. 18931 Presidente Curzio– Relatore Doronzo Rilevato che 1. con sentenza depositata in data 21/6/2016, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'opposizione proposta dall'Inps contro le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ. promosso da De. Br., e ha accertato che il Br. possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa 2. avverso tale sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il Br. 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis, cod.proc.civ. Considerato che con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L. n. 222 del 1984, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c l'Istituto censura la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato considerando solo l'attività concretamente svolta, non anche tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al titolo di studio ed all'età, come richiesto dall'art. 1 della L. n. 222 del 1984 la L. 12 giugno 1984, n. 222, sull'invalidità pensionabile, prevede, per il riconoscimento delle prestazioni da essa regolamentate, oltre all'esistenza di un qualificato rapporto assicurativo, anche la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato si tratta di nozione diversa dalla riduzione della generica capacità lavorativa utile, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. n. 118 del 1971, per le prestazioni assistenziali, atteso che in questo caso si ha riguardo ad una capacità lavorativa generica che può essere accertata attraverso indici di valutazione delle singole malattie riscontrate questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa dei precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 cfr. da ultimo, Cass. 19/6/2018, n. 16141, ed ivi ulteriori richiami nel caso in esame, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dal Tribunale, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha tenuto conto della necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, precisando le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività di fatto svolta come operaio caseario, ma anche la specifica capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini in particolare, il giudice del merito ha tenuto conto, sulla base delle conclusioni del CTU, nonché dei chiarimenti da quest'ultimo resi, dell'età dell'assicurato 57 anni , del' suo vissuto lavorativo, del basso grado di istruzione, per individuare l'ambito delle attività confacenti alle sue attitudini, date da lavori di tipo manuale a medio-grave impegno ergico ha ritenuto che le occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato comportano, in ogni caso, sovraccarico funzionale della colonna e degli arti inferiori interessati da importanti menomazioni ed ha pertanto concluso - in ragione delle malattie da cui è affetto esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale C4-C6 per mielopatia spondiloartrosica cervicale con residua paraparesi e incontinenza urinaria esiti di remota osteomielite tibia sinistra esiti di interventi per correzione ginocchio varo artrosico post meniscectomia in lesione LCA destra ipoacusia percettiva bilaterale, non protesizzata , complessivamente valutate, della ulteriore riduzione della sua capacità di riqualificazione in dipendenza delle limitazioni all'idoneità lavorativa, già disposte dal datore di lavoro e, comunque, da applicarsi obbligatoriamente, in assenza delle quali il lavoro sarebbe usurante - per la sussistenza di una riduzione della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai 2/3 pag. 3 e 4 della sentenza si tratta di un giudizio compiutamente formulato, logicamente e tecnicamente corretto, nonché in linea con il disposto dell'art. 1, L. 222 del 1984, nell'interpretazione di questa Corte, sicché nessuna violazione di legge è riscontrabile in realtà, con il ricorso per cassazione l'Inps chiede una rivalutazione del materiale istruttorio opponendo un diverso convincimento che si infrange di fronte al principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da malattie dell'assicurato, l'apprezzamento del giudice di merito sui risultati dell'indagine svolta dal CTU, nonché la valutazione in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, costituisce tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione cfr. Cass. 03/02/2012, n. 1652 Cass. 12/01/2011, n. 569 Cass. 29/04/2009, n. 9988 Cass. 3/4/2008, n. 8654 , e ora deducibili solo negli stretti confini segnati dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ., nella lettura che ne hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte Cass. n. 8053/2014 al di fuori di tale ambito, le censure costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traducono in un'inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice cfr. tra le tante Cass. 1652/2012, cit alla stregua delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato e l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato. P.Q.M. a Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.