Reddito e pensioni di cittadinanza: nuove istruzioni

L'INPS ha chiarito la portata delle modifiche recate in sede di conversione in legge del decreto istitutivo dei benefici.

Le novità in materia di reddito e pensione di cittadinanza introdotte dalla legge di conversione del decreto istitutivo delle due misure di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 , sono state illustrate e chiarite dall'INPS con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019. Di seguito le istruzioni più rilevanti. Nuovi Moduli per la richiesta del beneficio - Domanda reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza Allegato 1 Circ. INPS 5 luglio 2019 n. 100 - Modello RdC/PdC Com Esteso Comunicazione dei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza Attività di lavoro e altre variazioni Allegato 2 Circ. INPS 5 luglio 2019 n. 100 - Modello RdC/PdC Com Ridotto Comunicazione ad integrazione della domanda di reddito e pensione di cittadinanza Attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE Allegato 3 Circ. INPS 5 luglio 2019 n. 100 . Calcolo del reddito familiare Il reddito familiare ai fini del Reddito e della Pensione di cittadinanza non coincide con il valore ISR Indicatore della Situazione Reddituale rilevabile dall’attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’Indicatore della Situazione Reddituale reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc. , senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc. . Esempio nucleo familiare composto da 4 componenti con scala di equivalenza s.e. Rdc pari a 1,8 due adulti e due minorenni . Il nucleo familiare ha esclusivamente un reddito da lavoro dipendente pari a 15.000 euro da assumere al lordo della detrazione per lavoro dipendente pari al 20% con un massimo di 3.000 euro . In assenza di canone di locazione e patrimonio, il valore ISEE è pari a 4.878,04 euro con s.e. ISEE pari a 2,46 . Il reddito familiare ai fini Rdc si calcola partendo dal reddito complessivo IRPEF desumibile dal quadro FC 8, sez. II, della DSU, preso al lordo della predetta deduzione per reddito da lavoro dipendente. Non si deve invece tenere conto dell’importo della prima riga dell’attestazione ISEE denominata Somma dei redditi dei componenti del nucleo poiché tale importo è al netto della franchigia per lavoro dipendente. Nell’ipotesi la soglia Rdc per il nucleo in riferimento è pari a 10.800 euro 6.000 x 1.8 e pertanto il beneficio non spetta. Abitazione in locazione Il beneficio si compone delle seguenti due quote - una componente, ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pdc la soglia è incrementata a 7.560 euro - una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro. In caso di Pdc, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui. L'importo massimo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B, va calcolato nel rispetto del limite massimo di euro 9.360 annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotto per il valore del reddito familiare art. 3, comma 4, d.l. n. 4/2019 . Tale limite risulta rilevante nel caso in cui il reddito familiare superi la soglia per accedere alla quota A, ma non la soglia per accedere al beneficio, nel caso in cui il nucleo risieda in una casa in locazione o abbia contratto un mutuo. In tale circostanza, ai nuclei beneficiari che vivono in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo, seppure non spetti la quota A, può spettare la componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo, fino a concorrenza del valore di 9.360 euro moltiplicato per la soglia della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare. Esempio nucleo in locazione con reddito familiare pari a 13.000 euro e scala di equivalenza pari a 1,6 -QUOTA A = [ 6.000*1,6 13.000] che essendo negativo viene posto pari a zero -QUOTA B0= [ soglia 9.360 x 1,6 13.000] pari a 1.976 euro annui 165 euro mensili -AFFITTO CORRISPOSTO = 1.500 euro -QUOTA B1 min. importo = 125 euro mensili. L’importo spettante a titolo di integrazione per affitto o mutuo avrebbe potuto raggiungere il valore teorico massimo di 165 euro mensili B0 , tuttavia, il canone annuo effettivamente corrisposto dal nucleo è pari a 1.500 euro, per un importo mensile di 125 euro B1 . Pertanto, sarà questo l’importo massimo corrisposto come quota B posto che spetta sempre il minor importo tra l’integrazione della soglia ottenuta moltiplicando la somma di 9.360 per la scala di equivalenza al netto del reddito familiare e la somma effettivamente corrisposta a titolo di affitto o mutuo. Sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di condanne definitive Con la conversione in legge, è stata introdotta - la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli artt. 270- bis , 280, 289- bis , 416- bis , 416- ter , 422 e 640- bis c.p. - la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza s.e. , di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati. L'INPS comunicherà prossimamente le soluzioni adottate per le domande presentate sulla base della disciplina vigente prima del 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione, le quali non prevedevano - la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale presenza nel nucleo di componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270- bis , 280, 289- bis , 416- bis , 416- ter , 422 e 640- bis c.p. - che il richiedente il beneficio non debba essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, e non debba essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli artt. 270- bis , 280, 289- bis , 416- bis , 416- ter , 422 e 640- bis c.p Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea In attesa dell’emanazione del decreto attuativo che individui i Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di produrre una certificazione dell’autorità estera competente ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è sospesa l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari. Variazione attività lavorativa Riguardo il modello Rdc/Pdc Com Esteso , utilizzato al fine di comunicare i redditi da lavoro dei componenti del nucleo familiare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, la trasmissione del medesimo non avviene più per il tramite della piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i CPI, ma all’INPS per il tramite dei CAF, degli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’INPS www.inps.it . Abrogazione ReI L’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019. Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 domande presentate entro il 28 febbraio 2019 , il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato art. 6 d.lgs. n. 147/2017 . Dall’accoglimento della domanda di Rdc/Pdc deriva la decadenza della domanda di ReI. Fonte lavoropiu.info

INPS_circolare_5_luglio_2019_n._100