Rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti

L'INPS ha chiarito le regole in vigore e i comportamenti di cautela da adottare nell’istruttoria delle relative istanze.

Per costituire la rendita vitalizia finalizzata a riscattare i periodi di omissione contributiva caduti in prescrizione è necessario provare l’esistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione percepita dal lavoratore circ. INPS 29 maggio 2019 n. 78 . Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto dovrà essere utilizzata la documentazione redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all’epoca della domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento. La documentazione, da presentare in originale o in copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale, deve avere i seguenti requisiti - data certa - esistenza certa - integrità e completezza A titolo di esempio, si può far ricorso a libretti di lavoro, benserviti, libri paga. Non sono idonee, invece, le dichiarazioni ora per allora. Per contro possono essere utilizzate - le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni purché sottoscritte dai funzionari responsabili - le attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014 o le attestazioni del funzionario comunale le sentenze definitive. Gli altri aspetti che esulano dall'esistenza del rapporto, quali durata, continuità della concreta prestazione lavorativa e qualifica, possono essere provati anche con altri mezzi di prova”. Non è richiesta l’ulteriore prova della continuità della prestazione lavorativa nei casi in cui il documento che provi l’esistenza del rapporto di lavoro attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il periodo richiesto ad esempio, buste paga, estratti libri presenza, ecc. . La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può essere provata né con autocertificazione dell’interessato né mediante testimonianza. Laddove l’interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale. Fonte lavoropiu.info

Circolare_INPS_29_maggio_2019_n._78