Videosorveglianza negli ambienti di lavoro e privacy: no al silenzio assenso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con specifico interpello esprime il proprio parere sulla configurabilità del silenzio-assenso nelle richieste di autorizzazione all’installazione delle telecamere.

Il Consiglio Nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha proposto richiesta di interpello per conoscere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali se sia o meno configurabile l’istituto del silenzio assenso con riferimento alle richieste di autorizzazione all’installazione delle telecamere in ambiente lavorativo ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 alla luce di quanto previsto dalla l. n. 241/1990 Norme sul procedimento amministrativo”. Videosorveglianza sui luoghi di lavoro. L’interpello è di interesse in quanto l’Italia è uno dei paesi dell’Unione Europea con il maggior numero di telecamere installate. La tematica della videosorveglianza come emerge dalle ultime relazioni annuali dell’Autorità Garante è oggetto di ispezioni, di sanzioni amministrative e di segnalazioni alla magistratura per violazioni dello statuto dei lavoratori. Il Garante nella propria relazione annuale ha evidenziato come la disciplina di protezione dati rappresenti, un presidio di tutela del lavoratore tanto più importante, quanto più le nuove tipologie di impiego sfuggano alle forme e quindi anche alle garanzie pensate per il rapporto di lavoro tradizionale. La protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ma deve contemperarsi con altri diritti. Le disposizioni contenute nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori sono finalizzate proprio a contemperare le esigenze datoriali dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Nella logica del legislatore si voleva evitare che l’attività lavorativa risultasse impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro. Lo Statuto dei lavoratori affida, in primis , ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. Il Ministero del lavoro sottolinea come in mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha chiesto se, in relazione all’istanza di autorizzazione il silenzio dell’organo amministrativo adito, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti. L’autorizzazione definisce le prescrizioni di utilizzo degli impianti e degli altri strumenti di controllo. Il Ministero del lavoro illustra l’evoluzione dei propri interpelli in materia di videosorveglianza e richiama la con nota del 16 aprile 2012 pro. n. 7162 la nota del 18 giugno 2018 pro. n. 302 . Con la nota del 16 aprile 2012 pro. n. 7162 anteriore alla novella introdotta dalla riforma del Jobs art, la Direzione Generale per l’attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della l. n. 300/1970. L’amministrazione aveva sottolineato la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, e aveva richiamato l’attenzione delle imprese e operatori sul necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Con nota del 18 giugno 2018 pro. n. 302 in tema di rilascio delle autorizzazioni in esame per esigenze di sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha altresì ribadito alle proprie strutture territoriali la necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata. Secondo il Ministero, la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale l’accordo sindacale o amministrativo il provvedimento . Il Ministero richiama in materia anche il provvedimento generale in materia di protezione dei dati personali del Garante per la protezione dei dati personali nel quale si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico. Il Ministero richiama l’orientamento della giurisprudenza la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura condeterminativi sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro cfr. Cass. pen. n. 22148/2017 , in continuità con un orientamento interpretativo consolidato in materia cfr. Cass. pena. n. 51897/2016 Cass. civ. n. 1490/1986 . Il Ministero sottolinea come, in riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, l. n. 300/1970 e successive modificazioni non sia, quindi, configurabile l’istituto del silenzio-assenso, ma che occorre l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza. L’interpello in esame segue la lettera circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL , che contiene indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di videosorveglianza nel caso di processi di modifica degli assetti proprietari fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda . L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente aggiornato il modulo di autorizzazione per impianti audiovisivi al fine di agevolare gli addetti ai lavori e al tempo stesso di aggiornare la documentazione alle esigenze attuali e alle sfide dell’innovazione con un taglio anche sui profili sostanziali e non solo formali.

Interpello_Min._Lav._8_maggio_2019_n._3