Responsabilità medica e risarcimento: l’accordo transattivo non esclude il rimborso delle cure all’estero

Accolta la richiesta di una coppia di genitori, che sono stati obbligati a recarsi in America per un ciclo di terapie per la figlia. Azienda sanitaria condannata a rimborsare le spese da loro sostenute. Irrilevante il fatto che madre e padre abbiano raggiunto un accordo transattivo con l’azienda sanitaria per la chiusura del giudizio civile risarcitorio riguardante la responsabilità della struttura e dei medici per la patologia della figlia.

Ciclo di cure all’estero, più precisamente in America, per una bambina italiana. Sacrosanto il rimborso chiesto all’azienda sanitaria dai genitori e relativo alle spese mediche sostenute. Irrilevante, in questo contesto, il fatto che la mamma e il papà abbiano chiuso con una transazione il giudizio civile risarcitorio per responsabilità medico-sanitaria promosso nei confronti della asl e dei medici ritenuti responsabili della gravissima patologia della figlia, patologia emersa al momento del parto Cassazione, ordinanza n. 11354/19, sez. Lavoro, depositata il 29 aprile . Assistenza. Passaggio decisivo nella battaglia giudiziaria è il pronunciamento della Corte d’Appello, che ritiene rimborsabili le spese sostenute dalla coppia per la terapia eseguita all’estero per la loro figlia. Secondaria, invece, per i Giudici, la transazione con l’azienda sanitaria nel giudizio civile risarcitorio riguardante la patologia della bambina, non diagnosticata per tempo dai medici. Identica posizione assume ora la Cassazione, condividendo la valutazione compiuta in secondo grado, laddove si è presto atto della clausola di rinuncia, apposta dai genitori della minore, ad ogni altra pretesa derivante dall’evento dannoso connesso al comportamento colposo dei medici , ma allo stesso tempo si è affermato che la rinuncia al sistema di assistenza sanitaria non compete al cittadino, in ragione della responsabilità delle strutture sanitarie, e ciò perché il sistema sanitario assiste la persona in ragione del diritto garantito dall’articolo 32 della Costituzione e la legge lo assegna ad ogni cittadino, e non cittadino che abbia residenza nello Stato, che ne abbia bisogno . Inoltre, sempre ragionando nella stessa ottica, va tenuto presente, secondo i Giudici, che il diritto della minore all’assistenza sanitaria, quand’anche le sue condizioni non fossero imputabili a responsabilità della struttura sanitaria, sussisterebbe se si trattasse di terapie da effettuare in Italia, senza mettere in dubbio che l’avvenuto risarcimento del danno ne comprometterebbe l’intervento assistenziale, e che, benché il rimborso sia suggestivo di una funzione risarcitoria, l’autorizzazione della cura all’estero, per ragioni di tempi e di professionalità, benché si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall’assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 23 gennaio – 29 aprile 2019, numero 11354 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Rilevato che 1. con sentenza dell'11 giugno 2013, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda di Mi. Bi. e Mo. Me., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ma. Bi., per il rimborso delle spese mediche sostenute negli Stati Uniti per curare la piccola Ma., proposta nei confronti della A.S.L. numero 7 di Siena e della Regione Toscana 2. la Corte toscana - per quel che in questa sede rileva - ha accolto l'appello incidentale dei genitori della minore, soccombenti in primo grado, e ha ritenuto rimborsabili le spese per la terapia eseguita all'estero irrilevante, e non preclusiva del rimborso, la transazione intervenuta tra le parti nel giudizio civile risarcitorio, per responsabilità medico-sanitaria, promosso dai genitori della minore nel confronti della ASL e dei medici ritenuti responsabili della gravissima patologia della quale era risultata affetta al momento del parto ha, inoltre, confermato il capo di rigetto della sentenza gravata quanto alla domanda di restituzione del rimborso per il primo ciclo di cure all'estero, non ritenendo di ravvisare, nella specie, la giurisdizione della Corte dei conti, cui il primo giudice aveva ritenuto invece di dover trasmettere gli atti sul presupposto che si versasse in tema di responsabilità contabile, responsabilità estranea al giudizio proposto 3. la A.S.L. numero 7 di Siena ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di diritto cui resistono, con controricorso, Mi. Bi. e Mo. Me., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ma. Bi. 4. entrambe le parti hanno depositato memorie 5. resiste, inoltre, con controricorso la Regione Toscana 6. il Procuratore Generale ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso Considerato che 7. con il primo motivo l'azienda sanitaria denuncia violazione degli artt. 1965, 1362 e 1366 cod.civ., in relazione alla errata interpretazione del contenuto della transazione che, in quanto aveva regolamentato tra le parti l'onere economico consistente nella prestazione sanitaria dovuta dall'ente pubblico a seguito del danno cagionato, ben avrebbe dovuto essere valutata anche ai fini del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all'estero accertando, alla stregua dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, se le parti, secondo la loro comune intenzione, avessero inteso comprendere o meno, nella transazione stipulata, i costi che sarebbero potuti derivare, in presenza dei necessari presupposti sanitari, dall'effettuazione di cure all'estero 8. con il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla circostanza che l'accordo transattivo aveva compreso anche le somme relative al pagamento degli oneri derivanti dall'effettuazione di cure all'estero come ulteriormente comprovato dalla sottoposizione del predetto accordo alla previa approvazione del giudice tutelare 9. con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 cod.civ., articolo 3 legge 23 ottobre 1985, numero 595, articolo 1, settimo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 502 e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale omesso di accertare la mancata prova dei presupposti per la fruizione delle cure all'estero nel centro di specializzazione richiesto 10. la Regione Toscana si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale adesivo sulla base di due motivi di diritto, dovendo così qualificarsi il contenuto del controricorso, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, anche a Sezioni unite cfr., fra le altre, Cass. Sez. U, numero 25045 del 2016 , secondo cui il controricorso ben può valere come ricorso incidentale purché, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere il contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - contenga i requisiti prescritti dall'articolo 371 cod.proc.civ., in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal numero 4 dell'articolo 366 cod.proc.civ. nella specie la parte ha richiesto esplicitamente la cassazione della sentenza 11. con il primo motivo del ricorso incidentale la Regione ha denunciato omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e violazione degli artt. 3 legge 23 ottobre 1985, numero 595, 1, settimo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 502, per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto al rimborso senza alcun accertamento che dimostrasse l'efficacia scientifica del metodo praticato presso il centro di cura statunitense 12. con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti omettendo la verifica della ricomprensione, nel predetto atto, anche dell'onere economico delle spese mediche che si sarebbero rese necessarie in futuro in considerazione del particolare stato di salute 13. entrambi i ricorsi sono infondati 14. i primi due motivi del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili 15. da un lato si deducono violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale senza che la Corte di merito abbia operato alcuna operazione interpretativa della volontà negoziale transattiva, dall'altro, pretendendo di illustrare l'ambito del negozio transattivo, non si specificano, al fine di incrinare la decisiva proposizione della Corte di merito in ordine all'estraneità del negozio transattivo al giudizio in corso e conformemente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, tempi e modi di produzione in giudizio dell'atto transattivo del quale neanche viene trascritto o riassunto il contenuto nel ricorso, nel rispetto dell'articolo 366, numero 6 cod.proc.civ. v., ex multis, Cass. 23 gennaio 2014, numero 1391 e numerose successive conformi 16. invero la Corte di merito ha pur dato atto della clausola di rinuncia apposta dei genitori della minore ad ogni altra pretesa derivante dall'evento dannoso e rimarcato il comportamento colposo dei sanitari, ma il fulcro della decisione ora gravata è solo lambito da tale profilo perché l'essenza, e dunque la ratio decidendi sulla questione agitata in giudizio - della rinunciabilità da parte dei genitori della minore al sistema di assistenza sanitaria - risiede tutta nel rilievo per cui detta rinuncia non competa al cittadino in ragione della responsabilità delle strutture preposte e ciò perché il sistema sanitario assiste la persona in ragione del diritto garantito dall'articolo 32 della Costituzione e la legge lo assegna ad ogni cittadino, e non cittadino che abbia tiolo di residenza nello Stato, che ne abbia bisogno 17. la Corte di merito ha inoltre rimarcato che il diritto all'assistenza sanitaria della minore, quand'anche le sue condizioni non fossero imputabili a responsabilità della struttura sanitaria, sussisterebbe se si trattasse di terapie da effettuare in Italia senza mettere in dubbio che l'avvenuto risarcimento del danno ne comprometterebbe l'intervento assistenziale e che, benché il rimborso sia suggestivo di una funzione risarcitoria, l'autorizzazione della cura all'estero, per ragioni di tempi e professionalità, benché si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall'assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario 18. il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale attengono invece alla contestata prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione delle cure nel centro di specializzazione richiesto 19. i motivi non colgono nel segno per avere la Corte territoriale precisato non essere in contestazione che la terapia avrebbe comportato due cicli secondo l'unico programma inizialmente validato dal Centro Regionale di Riferimento e che l'azienda sanitaria non aveva specificamente contestato le sostanziali differenze fra le terapie italiana e statunitense , illustrate dai ricorrenti in primo grado ed asseverate dai sanitari coinvolti, e tale proposizione non è stata fatto oggetto di censure e confutazione con il doveroso rinvio al tenore degli atti difensivi nei gradi di merito 20. del resto neanche risulta validamente incrinata l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui, con riferimento alla circostanza che un primo ciclo di cure era stato autorizzato e rimborsato e che un secondo ciclo delle stesse cure non era stato invece autorizzato dall'azienda sanitaria, la seconda determinazione dell'azienda sanitaria, di segno opposto alla prima, è stata determinata non già da una diversa valutazione delle condizioni legittimanti la terapia estera, bensì dalla convinzione che il rimborso fosse comunque precluso dagli effetti della transazione intervenuta fra le parti né rispetto alla prima determinazione è stata dedotta alcuna circostanza nuova, tale da modificare il quadro delle astratte possibilità di fruire delle cure in Italia così nella sentenza gravata 21. le spese vengono regolate come da dispositivo 22. ai sensi dell'articolo 13,comma 1-quater, D.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13,comma 1-bis P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e incidentale condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.