È facoltà dell’assicurato scegliere se alimentare volontariamente la propria posizione previdenziale

La contribuzione volontaria costituisce un’eccezione al principio generale della corrispondenza della contribuzione all’effettiva attività lavorativa e, estinto il rapporto di lavoro, il lavoratore può avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fine di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione obbligatoria o perfezionare i requisiti contributivi per conseguire il diritto a pensione.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 11241 depositata il 24 aprile 2019. Il caso. La Corte d’Appello di Genova respingeva il ricorso proposto dall’INPS confermando il diritto di un ex lavoratore al più favorevole trattamento pensionistico di anzianità, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 8, della l. n. 243/2004, per avere presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il discrimine temporale del 20 luglio 2007. In estrema sintesi, oggetto del contendere era se - agli effetti del discrimine temporale per l’applicazione delle previgenti migliori condizioni per gli aspiranti al trattamento pensionistico di anzianità i.e. trentacinque anni, in luogo dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta - debba aversi riguardo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione oppure alla data della sua efficacia temporale, da individuarsi nel primo sabato successivo alla data della presentazione. Ritenevano i Giudici di merito che per il decorso degli effetti dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria rilevasse solo la data di presentazione della richiesta nella specie risalente al 19 luglio 2007 e non, come ritenuto dall’Istituto, quella del primo sabato successivo alla data della sua presentazione. Contro tale pronuncia l’INPS ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. L’unico momento rilevante è la data di presentazione della domanda. In particolare, ad avviso dell’Istituto, i Giudici di merito avevano erroneamente applicato l’art. 1, comma 8, della l. n. 243/2004 come modificato dalla l. n. 247/2007, a mente del quale le disposizioni in materie di pensionamento di anzianità vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che doveva essere interpretato, contrariamente a quanto fatto dalla Corte di Appello, alla luce dell’art. 7 del d.P.R. n. 1432/1971 secondo il quale la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie [] può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione . Per il combinato disposto delle due norme, concludeva il ricorrente, gli effetti della domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione del resistente dovevano essere posticipati al primo sabato successivo alla presentazione della domanda, con l’effetto che la sua richiesta risultava tardiva ed egli decaduto dal più vantaggioso trattamento pensionistico di anzianità. Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. La contribuzione volontaria è facoltà del contribuente. Ritiene infatti la Corte che la legge attribuisca al lavoratore una facoltà di incrementare la propria posizione assicurativa con periodi contributivi ulteriori rispetto a quelli cui si riferisce l'obbligazione contributiva, consentendogli la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria una volta cessata l'attività soggetta all’obbligo assicurativo. Tale contribuzione, come già in precedenza affermato Cass. n. 11490/1992 , inerisce non all'assistenza sociale bensì alla previdenza e rispetto ad essa la legge attribuisce primario rilievo alla volontà del contribuente, purché nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge stessa. Sulla base di tali principi afferma la Cassazione che, se fosse corretta l’interpretazione proposta dall’Istituto, la modalità introdotta per il versamento della contribuzione volontaria finirebbe per riverberarsi sull'esercizio della facoltà del richiedente di proseguire volontariamente il rapporto assicurativo con l'ente previdenziale, privando di qualsivoglia effetto temporale la manifestazione della volontà dell'assicurato di incrementare la posizione assicurativa con la proposizione della relativa domanda alla quale il legislatore, sussistendone le condizioni, ha contrapposto un potere meramente ricognitivo dell'ente previdenziale che, per non essere soggetto ad alcun termine di esercizio, non può che decorrere giuridicamente dal momento della domanda . Per l’effetto, conclude la Corte, il ricorso dell’INPS non può che essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 marzo – 24 aprile 2019, n. 11241 Presidente Manna – Relatore Mancino Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10 gennaio 2013, ha respinto l’appello, proposto dall’INPS, nei confronti della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di F.G. al più favorevole trattamento pensionistico di anzianità, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, per avere presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il discrimine temporale del 20 luglio 2007. 2. Per la Corte di merito rilevava, per il decorso degli effetti dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria, la data di presentazione della richiesta risalente, nella specie, al 19 luglio 2007 e, pertanto, l’assistito, attivatosi entro il termine prescritto dal legislatore, beneficiava del più favorevole regime pensionistico. 3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, F.G. . 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 5. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 7, e del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 8, l‘INPS censura la sentenza impugnata e assume che la clausola di salvaguardia stabilita dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 2, lett. c , - secondo cui le disposizioni in materie di pensionamento di anzianità vigenti prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - vada interpretata e ricostruita alla luce del disposto del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 7, che prevede che la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione . 6. Ad avviso dell’ente previdenziale occorre avere riguardo, agli effetti del predetto discrimine temporale, l’efficacia della domanda coincidente con il sabato successivo alla data di presentazione, sulla scorta dei seguenti argomenti il citato D.P.R. n. 1432, art. 7, comma 1, distingue tra momento di presentazione della domanda, logicamente antecedente, e momento di efficacia e di autorizzazione, ontologicamente successivo e coincidente con il primo sabato successivo alla presentazione della domanda stessa il provvedimento di autorizzazione è meramente ricognitivo, non fissa un dies a quo, si limita ad individuare il momento di esercizio della potestà del richiedente mentre l’efficacia temporale della domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione è individuata dal legislatore, nel sabato successivo, senza discrezionalità dell’INPS, per cui un eventuale ritardo nell’adozione del provvedimento di autorizzazione non spiegherebbe alcun effetto infine, che i contributi afferiscano alla data di presentazione delle domande e possano riguardare anche i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda e l’inizio del trimestre solare D.P.R. n. 1432 cit., art. 7, comma 3 non si pone in un momento logicamente e cronologicamente contestuale al provvedimento di autorizzazione e all’individuazione, nello stesso, del momento di decorrenza della domanda, bensì in un momento successivo, una volta vagliati dall’Istituto i requisiti di accoglimento della domanda, sicché solo all’esito degli indicati passaggi sarà possibile, per l’Istituto, individuare la misura della contribuzione dovuta, anche per un lasso temporale individuato dal legislatore a ritroso nel tempo, e sarà possibile, per il richiedente, accedere all’ulteriore beneficio del pagamento della contribuzione volontaria anche per i sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda, con conseguente accredito contributivo sulla propria posizione. 7. Il ricorso è infondato. 8. Vale riportare le disposizioni normative che costituiscono la cornice normativa in cui si inscrive la vicenda all’esame della Corte. 9. La L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 2, lett. c , dispone 8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla L. 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente . 10. Il testo originario della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, che ha innalzato il previgente e più favorevole limite di 35 anni per le pensioni di anzianità, fissava il discrimine temporale, per l’applicazione del regime più favorevole, alla data del primo marzo 2004, con espresso riferimento ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente a quella data. 11. Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, adottato in attuazione della delega conferita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 39, in materia di ricongiunzione di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, dedica il capo III alle Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria ma non disciplina compiutamente la materia per cui tenuto conto che la norma di chiusura del predetto decreto D.Lgs. n. 184 cit., art. 10 abroga solo le disposizioni legislative o regolamentari in contrasto o incompatibili con quelle recate dal decreto, i presupposti di ammissione e modalità di versamento dei contributi trovano la fonte normativa nel decreto legislativo artt. 6 e 8 mentre la facoltà di prosecuzione volontaria rimane disciplinata dal D.P.R. n. 1432 cit., art. 7, disposizione già richiamata nel paragrafo 5 che precede . 12. La questione della quale si controverte è se, agli effetti del discrimine temporale per l’applicazione delle previgenti migliori condizioni per gli aspiranti al trattamento pensionistico di anzianità trentacinque anni in luogo dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta introdotta dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 7 , debba aversi riguardo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, secondo l’opzione interpretativa fatta propria dalla Corte territoriale, ovvero alla data di efficacia temporale della domanda, sul presupposto, secondo la tesi patrocinata dall’Istituto di previdenza, che l’esercizio della facoltà di contribuire volontariamente sia già individuata dal legislatore, a mente del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 7, nel primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda. 13. Appare utile rammentare che la contribuzione volontaria costituisce un’eccezione al principio generale della corrispondenza della contribuzione all’effettiva attività lavorativa v., fra le tante, Cass. 21 agosto 2007, n. 17772 e che, estinto il rapporto di lavoro, il lavoratore può avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fine di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione obbligatoria o perfezionare i requisiti contributivi per conseguire il diritto a pensione L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1, che ha abrogato il D.P.R. n. 1432 cit., art. 1 . 14. La legge attribuisce, dunque, al lavoratore la facoltà di incrementare la posizione assicurativa con periodi contributivi ulteriori, rispetto a quelli cui si riferisce l’obbligazione contributiva, consentendo la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria, con onere economico esclusivamente a carico dell’assistito, una volta cessata l’attività soggetta all’obbligo assicurativo. 15. Si è già affermato che la contribuzione volontaria inerisce non all’assistenza sociale bensì alla previdenza art. 38 Cost., comma 2 , nell’ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento di contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni, non potendo essere rimesso all’interessato di decidere quando, e di conseguenza anche quanto versare, con la conseguenza che la perentorietà del termine fissato per il versamento - a fronte della quale salvo cause di forza maggiore il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità d’imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo - è stata ritenuta non in contrasto con i principi costituzionali delle assicurazioni sociali, nell’ambito della previdenza sociale, e del versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni v., in tal senso, Cass. 21 ottobre 1992, n. 11490 . 16. La rilevanza attribuita dalla legge alla volontà del richiedente nella costituzione del rapporto contributivo volontario risulta dal dettato del D.P.R. n. 1432 cit., art. 7, secondo cui la facoltà di contribuire volontariamente può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione . 17. Per l’estinzione del rapporto contributivo si rinvia all’art. 10, del medesimo decreto presidenziale che, al comma 1, prevede che i contributi volontari versati in ritardo sono indebiti e vengono rimborsati d’ufficio all’assicurato e al comma 2, stabilisce l’inapplicabilità di tale disposizione quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore v., fra le altre, Cass. 8 febbraio 2005, n. 2437 . 18. Il rapporto di contribuzione volontaria soggiace, dunque, ad un termine convenzionalmente previsto dal legislatore per il computo della contribuzione, tenuto conto che i contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi. 19. Il provvedimento di autorizzazione, come del resto ribadito anche dall’ente previdenziale, ha natura ed efficacia meramente ricognitiva di talché l’INPS non può opporsi all’esercizio di quello che la giurisprudenza di legittimità ha già configurato come un diritto potestativo dell’assicurato v., in tal senso, Cass. 6 settembre 2007, n. 18706 , e tanto esclude, peraltro, la rilevanza dello stesso provvedimento autorizzativo agli effetti temporali dei quali si discute. 20. Il legislatore, con il D.P.R. n. 1432, citato art. 7, ha raccordato, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, il decorso degli effetti dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria, disponendo che i contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l’inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell’autorizzazione sono corrisposti con il primo , rendendo così del tutto indifferente l’epoca di adozione del provvedimento autorizzatorio dell’INPS e decisiva, invece, la data della domanda. 21 Inoltre, la possibilità per il richiedente di versare i contributi a prescindere dall’autorizzazione denota la volontà del legislatore di porre un riferimento temporale inequivoco per la costituzione del rapporto contributivo volontario, qual è la data della domanda di prosecuzione, riferimento che assume valore pregnante anche per la copertura volontaria di periodi pregressi purché inerenti al semestre antecedente alla data della domanda D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 6, comma 1 . 22. In questa prospettiva della decorrenza giuridica del rapporto contributivo volontario dalla data della domanda, emergente dal dettato normativo e dal rilievo dato all’epoca di presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria rispetto alle disposizioni volte a disciplinare le modalità di versamento della contribuzione volontaria, la diversa opzione interpretativa patrocinata dall’INPS, volta a valorizzare il dato temporale relativo ai versamenti contributivi e, conseguentemente, le solo domande correlate a versamenti contributivi da effettuarsi entro il sabato antecedente al termine ultimo del 20 luglio 2007 un venerdì secondo il calendario , finirebbe per introdurre un discrimine temporale ben diverso da quello fissato dal legislatore e coincidente con le sole domande di autorizzazione presentate entro l’ultimo sabato utile per il versamento dei contributi, vale a dire il 14 luglio 2007. 23. In altre parole, la modalità introdotta per il versamento della contribuzione volontaria - così definita, peraltro, anche nelle rubriche delle disposizioni normative che dette modalità disciplinano – finirebbe per riverberarsi sull’esercizio della facoltà del richiedente di proseguire volontariamente il rapporto assicurativo con l’ente previdenziale, privando di qualsivoglia effetto temporale la manifestazione della volontà dell’assicurato di incrementare la posizione assicurativa con la proposizione della relativa domanda alla quale il legislatore, sussistendone le condizioni, ha contrapposto un potere meramente ricognitivo dell’ente previdenziale che, per non essere soggetto ad alcun termine di esercizio, non può che decorrere giuridicamente dal momento della domanda. 24. In conclusione, il ricorso va rigettato. 25. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dell’avvocato Raffaele Trivellini dichiaratosi antistatario. 26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Raffaele Trivellini dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.