Lavoratori pubblici: documentazione per l’assenza alla visita di controllo

L’INPS precisa le modalità di comunicazione della documentazione giustificativa che i lavoratori pubblici del Polo unico per le visite fiscali devono presentare nei casi di assenza alla visita di controllo domiciliare.

Il messaggio INPS del 29 marzo 2019, n. 1270, chiarisce quali siano gli adempimenti del lavoratore pubblico nei casi di assenza alla visita di controllo domiciliare. La documentazione. Il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o trasmettere all’INPS la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri sanitari. L’adempimento riguarda anche i lavoratori privati senza tutela previdenziale di malattia da parte dell’INPS e i lavoratori pubblici non rientranti nella normativa sul Polo unico. A seguito della documentazione inviata, l’Ufficio medico-legale della Struttura INPS competente annota le proprie valutazioni sul modello cartaceo Visita medica di controllo ambulatoriale , da consegnare direttamente al lavoratore, che a sua volta ne trasmetterà una copia al proprio datore di lavoro. L’INPS ha lanciato sul proprio portale una specifica funzionalità per comunicare direttamente al datore di lavoro le valutazioni dell’Istituto. Attraverso la nuova funzionalità i datori di lavoro pubblico possono - consultare gli esiti delle visite mediche di controllo svolte su richiesta datoriale con il servizio Richiesta Visite Mediche di Controllo Polo unico VMC - consultare anche gli esiti delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio dall’INPS. - avere a disposizione, in formato PDF, il parere sanitario INPS sulla giustificabilità dell’assenza. La funzionalità è disponibile anche per i datori di lavoro del settore privato che richiedono la disamina da parte dell’INPS dei giustificativi di assenza di malattia, per i dipendenti che non hanno diritto all’indennità erogata dall’Istituto. Grazie al nuovo servizio, il lavoratore non ha più l’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro. Fonte lavoropiu.info

INPS_Messaggio_29_marzo_2019_n._1270