Invalidità civile: difesa in giudizio e liquidazione delle prestazioni

Con il messaggio dell’8 marzo 2019, n. 968, l’INPS ha chiarito la disciplina della difesa in giudizio dei suoi funzionari e della liquidazione delle prestazioni per invalidità, cecità e sordità civile.

L’INPS ha fornito chiarimenti per la difesa in giudizio da parte dei suoi funzionari e per la corretta liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità e sordità, e indennità di accompagnamento. Giudizio. Sull'Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ATPO , la giurisprudenza della Cassazione si è evoluta in maniera significativa. Nelle sentenze n. 8533 , n. 8878 e n. 8932 del 2015, ha affermato che il giudice di merito dovrà accertare sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui all’art. 445 -bis c.p.c. Pertanto, il giudice dovrà accertare, anche d’ufficio, la presentazione della domanda amministrativa, la tempestività del ricorso per ATPO e la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente sottostante all’istanza di accertamento del requisito sanitario. I requisiti amministrativi la cui carenza deve essere eccepita nella fase dell’accertamento tecnico preventivo sono - mancata presentazione della domanda amministrativa - decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi d.l. n. 269/2003 - mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice - difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario. Il richiamato quadro giurisprudenziale impone, quindi, al funzionario difensore dell’INPS di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza. Nel momento in cui, nonostante le eccezioni ritualmente formulate, il giudice disponga ugualmente la ctu medico legale, il funzionario, nel caso in cui la ctu sia sfavorevole all’INPS, dovrà depositare in cancelleria formale dissenso, in ragione dell’acclarato principio secondo il quale la manifestazione di dissenso è esercitabile sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e di quello per cui è soltanto la proposizione del dissenso che impedisce che la ctu sia omologata dal giudice. Liquidazione. Per quanto riguarda la liquidazione della prestazione, la Cassazione sentenza n. 12731/2015 ha precisato che il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla . I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione, a seguito di decreto di omologa, verificheranno la presenza dei requisiti amministrativi. Fonte lavoropiu.info

INPS_Messaggio_8_marzo_2019_n._968