Riscatto periodi di studio e fondi bilaterali di solidarietà

Con la circolare del 5 marzo 2019, n. 36, l’INPS indica le modalità di applicazione del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e le istruzioni per i fondi di solidarietà bilaterali.

L’art. 20, d.l. n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale, il nuovo istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, prevedendo una diversa modalità di calcolo per il riscatto dei periodi di studio universitario, nel caso di domanda presentata entro i 45 anni, e ha dato facoltà ai fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà medesimi. Beneficiari. I soggetti beneficiari del riscatto sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Possono essere ammessi al riscatto il periodo scoperto di contribuzione di massimo 5 anni, anche non contributivi, tra il 31 dicembre 1995 e il 29 gennaio 2019. Modalità. La domanda di riscatto può essere presentata, dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine , dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 4/2019 29 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali - WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS, dal sito INPS attraverso i seguenti percorsi Prestazioni e servizi & gt Tutti i servizi & gt Riscatto di periodi contributivi per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati e Prestazioni e servizi & gt Tutti i servizi & gt Gestione dipendenti pubblici servizi per Lavoratori e Pensionati per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici - Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN - patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Settore universitario. Per quanto riguarda il riscatto dei corsi universitari per periodi da effettuare nel sistema contributivo, fino al 45 anni d’età, il d.l. n. 4/2019 ha previsto che l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della l. n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda . Sul punto, l’INPS specifica che - se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa - se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo - se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda. Conclusioni. Infine, l’art. 22, comma 3, d.l. n. 4/2019 ha previsto che i fondi di solidarietà, ex d.lgs. n. 148/2015, provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. L’intervento è finalizzato all’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. I datori di lavoro potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore. Fonte lavoropiu.info

INPS_Circolare_5_marzo_2019_n._36