In caso di irreperibilità del contribuente, la notifica della cartella di pagamento segue le regole del codice di rito

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 258/12, in caso di irreperibilità c.d. relativa del destinatario della cartella di pagamento da notificare, deve essere applicato l’art. 140 c.p.c

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5522/19, depositata il 26 febbraio. Il fatto. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di accoglimento dell’opposizione di un contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria notificatagli da Equitalia sugli immobili di sua proprietà. Riteneva il giudice di merito che Equitalia non avesse documentato la rituale notificazione delle cartelle idonee a superare la soglia di 20mila euro oltre la quale la legge ammette l’iscrizione ipotecaria. Infatti non era stato dimostrato l’invio dell’avviso di deposito presso la casa comunale della raccomandata contenente la cartella di pagamento non notificata a mani dell’interessato per la sua assenza. Tale pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione da Equitalia. Notifica. La costante giurisprudenza afferma che, in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario deve essere applicato l’art. 140 c.p.c. quale conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 Corte Cost. sentenza n. 258/2012 . La notifica può dunque ritenersi perfezionata qualora siano stati effettuati tutti gli adempimenti prescritti, tra cui l’inoltro al destinatario e l’effettiva recezione da parte sua della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la mera spedizione. La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 24 ottobre 2018 – 26 febbraio 2019, n. 5522 Presidente Doronzo – Relatore De Marinis Rilevato che con sentenza del 14 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed raccoglieva l’opposizione proposta da F.G. nei confronti di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l’iscrizione ipotecaria da questa notificatagli sugli immobili di sua proprietà in - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’Equitalia documentato la rituale notificazione di cartelle idonee a determinare il superamento della soglia di euro 20.000,00, al di sotto della quale non è consentita dalla legge l’iscrizione ipotecaria, e ciò a motivo della mancata prova dell’invio dell’avviso di deposito presso la casa comunale della raccomandata contenente la cartella di pagamento non notificata a mani per precaria assenza dell’interessato - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, il F. - che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata - che il controricorrente ha poi presentato memoria. Considerato che con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e e art. 143 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non risultando il dato normativo applicato corrispondente all’ipotesi in questione di irreperibilità relativa verificatasi anteriormente alla pronunzia di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, resa dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258 che il motivo, si rivela infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte cfr. Cass., sez. 6, ord. 19.4.2018, n. 9782 secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 alle cui sentenze di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità è attribuita, si ricorda, efficacia ex tunc va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e , sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dichiarandosi, altresì la sussistenza a carico della Società ricorrente dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al medesimo titolo per il ricorso cfr. Cass. 11862/2018 e 6001/18 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed atri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.