APE sociale: posticipo sperimentazione

La circolare INPS del 1 febbraio 2019, n. 15, indica le modalità di applicazione delle disposizioni del d.l. n. 4/2019, dell’APE sociale, in particolare riguardo la decorrenza dell’indennità per i soggetti già in possesso di certificazione , che non hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2018.

Requisiti. Il d.l. n. 4/2019, ha modificato il periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2019, pertanto possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’art. 1, commi da 179 a 186, l. n. 232/2016, modificato dalla Legge di Bilancio 2018. I modelli di domanda per la verifica delle condizioni e per l’accesso all’APE sono quelli già in uso nel 2018, disponibili sul sito dell’INPS. Termini. I soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019 oltre tale data le domande saranno prese in considerazione esclusivamente se, dopo il monitoraggio delle domande presentate entro i termini, rimangono le necessarie risorse finanziarie . L’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito della verifica delle domande entro i seguenti termini - 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019 - 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019 - 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno. La decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1 febbraio 2019 e dipenderà dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. L’art. 18, d.l. n. 4/2019, ha previsto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 . I soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione. Fonte www.lavoropiu.info

INPS_Circolare_1_febbraio_2019_n._15