Sgravi contributivi e rispetto delle prescrizioni sulla tutela e sulla sicurezza dei lavoratori

In tema di sgravi contributivi, l’art. 3, comma 6, d.l. n. 448/1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, richiede espressamente che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 626/1994.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3182/19, depositata il 4 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dall’INPS avverso la pronuncia con cui era stata accolta l’opposizione a cartella esattoriale proposta da un lavoratore. In particolare, la Corte territoriale riteneva che la decadenza degli sgravi contributivi dell’Istituto per non esservi stata comunicazione all’Ispettorato del lavoro del nominativo del responsabile del servizio di detenzione e protezione non avesse fondamento apparendo la sanzione di natura formale rispetto all’omissione. L’INPS propone ricorso per cassazione. La Suprema Corte, al riguardo, ha già avuto modo in parecchie occasioni di sottolineare che, in materia di sgravi contributivi, l’art. 3, comma 6, d.l. n. 448/1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, richiede espressamente che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 626/1994. Ebbene, non può dubitarsi che la comunicazione Ispettorato del lavoro del nominativo del responsabile del servizio di detenzione e protezione faccia parte dell’insieme delle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Sulla base di tale principio fondamentale, che trova corretta applicazione alla fattispecie in esame, gli Ermellini accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte distrettuale, in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 novembre 2018 – 4 febbraio 2019, n. 3182 Presidente D’Antonio – Relatore Belle’ Rilevato Che la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato, con sentenza n. 4674/2012, il gravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia della stessa città con cui era stata accolta l’opposizione a cartella esattoriale proposta da C.L. la Corte territoriale riteneva che la decadenza dagli sgravi contributivi pretesa dall’ente previdenziale in forza del disposto della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. h, per non essere state rispettate le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 ed in particolare per non esservi stata comunicazione all’Ispettorato del lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non avesse fondamento, apparendo la sanzione di natura formale ed incoerente rispetto all’omissione e non risultando osservata la procedura di regolarizzazione di cui al D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13, munita di effetto estintivo rispetto ai procedimenti sanzionatori riconnessi a violazioni per le quali, come era nella specie, erano comminabili sanzioni amministrative l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, mentre il C. è rimasto intimato. Considerato Che con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. afferma la violazione della L. n. 448 del 1998, art. 3 e della L. n. 626 del 1994, art. 8, comma 11, per il contrasto dell’interpretazione fornita dai giudici di merito alla normativa, la quale, stabilendo, al co. 4 lett. h, dell’art. 6 cit., che il mancato rispetto delle prescrizioni sulla salute e la sicurezza , fosse ostativo al godimento degli sgravi contributivi, è da intendersi, data l’adozione del termine generico di prescrizioni come esteso ad ogni violazione di requisiti o incombenti richiesti dalla normativa destinata a garantire l’incolumità dei lavoratori il motivo è fondato questa Corte ha già affermato, e quindi ribadisce che in materia di sgravi contributivi, la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, di cui al comma 5 e nel precisarne l’ambito applicativo, richiede espressamente, alla lett. h , che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e che l’ambito normativo coperto dal citato D.Lgs. coincide con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, mentre non è necessario alcun giudizio di sufficiente gravità della violazione delle richiamate disposizioni non può minimamente dubitarsi che la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione faccia parte del complessivo insieme delle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro atteso che la relativa posizione ha sicuramente funzione di garanzia dell’osservanza delle prescrizioni più spiccatamente tecniche o di cautela generica e che la comunicazione preventiva ai predetti organi amministrativi di personale o soggetti esterni, qualificati anche da esperienze pregresse o nda specifiche professionalità L. n. 626 del 1994, art. 8, comma 11 , è a propria volta posta al fine di assicurare che la nomina effettivamente vi sia e che lo svolgimento delle relative funzioni risulti suscettibile di controllo, il tutto a salvaguardia appunto dell’effettività della tutela della salute sui posti di lavoro non può poi condividersi l’assunto, su cui fa leva la Corte distrettuale, secondo cui la sanzione sarebbe incoerente rispetto all’omissione che sta a fondamento di essa, in quanto è scelta discrezionale del legislatore quella di subordinare il godimento di benefici contributivi alla piena osservanza di una certa normativa che comunque, si rileva, attiene, nel caso di specie, pur sempre all’ambito dei rapporti di lavoro ed alla garanzia che, nell’ambito di essi, si pone come primaria, oltre che munita di rispondenza diretta ai valori costituzionali art. 32 Cost. irrilevante è poi il fatto che la legge consenta D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13 al datore di lavoro di provvedere, in esito a diffida, alla regolarizzazione, con l’effetto di estinguere le sanzioni amministrative riconnesse alla violazione, perché l’impedimento che l’inosservanza determina rispetto agli sgravi non costituisce sanzione amministrativa, determinando più semplicemente il venire meno di una condizione necessaria affinché si possa godere dei benefici contributivi in questione, sicché anche l’ipotetica regolarizzazione non integra ex tunc un requisito la cui ricorrenza deve essere necessariamente antecedente o contestuale rispetto alla fruizione degli sgravi il ricorso va quindi accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda nel merito attenendosi ai principi sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.