INPS costituita in giudizio mediante procuratore: la notifica della sentenza va fatta a quest’ultimo

Nelle controversie in cui è parte l’INPS, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a quest’ultimo e nel domicilio del procuratore medesimo.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3145/19, depositata il 1° febbraio. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’INPS avverso la decisione del Tribunale con cui era stata accolta la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere dall’Istituto stesso la riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento. In particolare per la Corte territoriale l’appello era stato depositato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado. Così l’INPS ricorre in Cassazione denunciando la nullità della sentenza considerando che la Corte di merito aveva ritenuto decorso il termine breve per appellare sebbene la sentenza di primo grado non fosse stata notificata a norma del combinato disposto di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c. al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, ma ad altri avvocati dell’Ente, non costituito. La notifica della sentenza. Al riguardo la Suprema Corte ribadisce che, in controversie in cui è parte l’INPS, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata al procuratore stesso e nel domicilio del medesimo. Inidonea quindi è la notifica effettuata ad altri avvocati dell’Ente, non costituiti in giudizio e non al procuratore nominato in primo grado. A ciò consegue che, nel caso di specie, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ed è per questi motivi che il Supremo Collegio accoglie il ricorso con cassazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 4 dicembre 2018 – 1 febbraio 2019, n. 3145 Presidente D’Antonio – Relatore Calafiore Ritenuto Che La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierna parte ricorrente avverso la decisione del Tribunale di Rossano, con cui era stata accolta la domanda di P.M.E. intesa ad ottenere dall’INPS la riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’atto di appello dell’INPS era stato depositato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza del Tribunale, effettuata ritualmente tale decisione è impugnata dall’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, con il quale, denunciando la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 170, 285 e 326 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 , si duole che la Corte di merito abbia ritenuto decorso il termine breve per appellare sebbene la sentenza di primo grado non fosse stata notificata, come impone il combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., al procuratore costituito nel giudizio di primo grado avv. Marcello Carnovale, ed elettivamente domiciliato a omissis , presso la Sede dell’Istituto , ma, come risulta dagli atti, ad altri avvocati dell’Ente, non costituiti nel presente giudizio agli avv.ti Valeria Grandizio, Antonello Monoriti ed Ettore Triolo, quali procuratori costituiti e domiciliatari dell’Inps presso la sede di omissis mediante consegna di copia a mani di Po.An. , impiegato addetto alla ricezione degli atti . l’intimata non ha resistito l’Inps ha depositato memoria. Considerato Che Il ricorso è fondato questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento a controversie in cui è parte l’Inps, che, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo art. 170 c.p.c. , per cui, ove l’Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine breve cfr. ex plurimis Cass. 18267/2015 5455/2012 20412/2013 7527/2010, 8714/2009, 5924/2006 17790/2003 del pari deve ritenersi inidonea la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto e, anziché del procuratore nominato in primo grado, di altri Avvocati dell’Ente non costituiti in giudizio, mancando l’indicazione dello specifico difensore della parte nel precedente grado di giudizio, necessaria affinché la notifica potesse ritenersi eseguita al procuratore costituito a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c. ne consegue che, non possedendo la notifica della sentenza i requisiti di cui agli artt. artt. 285 e 170 c.p.c., l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ex art. 327 c.p.c. essendo la sentenza pubblicata il 7.7.2009, l’atto di appello deve essere ritenuto tempestivamente proposto, essendo stato depositato nella cancelleria del giudice d’appello il 25.8.2009. il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, per l’esame dell’appello e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.