Quota 100, monitoraggio domande di pensione anticipata

L’INPS provvederà a monitorare con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti le domande di pensione presentate, inviando al Ministero del Lavoro e al MEF la rendicontazione degli oneri relativi alle domande, entro il giorno 10 del mese successivo al monitoraggio.

Il monitoraggio è effettuato tenendo conto del maggior onere derivante dall’anticipo di pensione rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti pensionistici previsti dall’art. 24 d.l. n. 201/2011. L'istituto lo comunica con la circolare del 29 gennaio 2019, n. 11 con la quale fornisce altresì istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni del d.l. n. 4/2019. Il diritto alla pensione quota 100 può essere conseguito dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive e alla Gestione Separata che, nel triennio 2019-2021, raggiungono un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’età contributiva determinata tramite le regole della Gestione vigenti al momento della domanda di pensione di almeno 38 anni. Il requisito contributivo può essere raggiunto anche cumulando ex art. 14, comma 2, d.l. n. 4/2019 tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle PA ed i lavoratori autonomi - che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1 aprile 2019 - che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i lavoratori dipendenti delle PA - che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1 agosto 2019 - che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1 agosto 2019. L’art. 14, comma 3 d.l. n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Requisiti. Il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è fissato, ai sensi dell’art. 15, d.l. n. 4/2019, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, maturati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026. I soggetti che maturano il requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra. L’art. 16, d.l. n. 4/2019 prevede la c.d. opzione donna, che permette alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, di accedere alla pensione anticipata. Alle lavoratrici madri che accedono al trattamento non si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, comma 40 l. n. 335/1995. I lavoratori di cui all’art. 1, comma 199 l. n. 232/2016, c.d. precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026. Fonte lavoropiu.info

INPS_Circolare_29_gennaio_2019_n._11