Impugnazione del licenziamento verbale: la Cassazione fa il punto

Natura giuridica del licenziamento, requisiti ad substantiam, impugnazione e decadenza. La Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore che si era visto rigettare l’impugnazione del licenziamento per decadenza, richiama alcuni principi sul tema.

Così l’ordinanza n. 523/19, depositata l’11 gennaio. La vicenda. Un lavoratore ricorreva al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza della società convenuta, sul presupposto dell’illeicità dell’appalto affidato dalla predetta ad altra società con fittizio passaggio alle dipendenze di quest’ultima. I Giudici di merito dichiaravano inammissibile l’azione considerando cessato il rapporto di lavoro per licenziamento intimatogli oralmente, rispetto al quale l’impugnazione risultava tardiva. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il lavoratore. Impugnazione del licenziamento. Tra le diverse censure, appare dirimente il motivo con cui il ricorrente si duole per violazione dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte territoriale accolto l’eccezione di decadenza dall’azione sulla base di un’erronea individuazione del dies a quo . La Corte ricorda che il licenziamento costituisce negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo. L’art. 6 l. n. 604/1966 prevede un termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento intimato per ragioni riconducibili alla stessa disciplina di cui alla l. n. 604 cit. e alla l. n. 300/1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi , casi in cui l’atto è nullo per difetto del requisito ad substantiam . La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale proprio per la mancanza di un atto scritto da cui far decorrere il termine di decadenza. Costituisce inoltre elemento pacifico in giurisprudenza il fatto che la decadenza di cui in parola non possa essere rilevata d’ufficio ma, in quanto attinente ad un diritto disponibile, necessita di un’eccezione in senso stretto che la parte convenuta deve proporre nella memoria di costituzione. La parte deve allegare e provare i fatti su cui l’eccezione stessa si fonda. Gli elementi costitutivi dell’eccezione di decadenza devono quindi essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale scritto, essendo indubbio che il licenziamento in forma orale è inidoneo a far decorrere il termine di decadenza. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 13 novembre 2018 – 11 gennaio 2019, n. 523 Presidente Bronzini – Relatore Ponterio Rilevato Che 1. con sentenza n. 309 pubblicata il 5.5.2015, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. d’ora in avanti, G.T.T. s.p.a. , ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d , la domanda proposta da T.G. 2. la Corte territoriale ha dato atto della domanda proposta dal ricorrente in primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della G.T.T. s.p.a. quale utilizzatore, sul presupposto della illiceità dell’appalto affidato dalla predetta committente prima al Gruppo Gorla e poi alla SO.CO.FAT, con passaggio del T. alle dipendenze di quest’ultima società per effetto del cambio di gestione nell’appalto come disciplinato dall’art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi 3. la Corte di merito ha accertato come il rapporto di lavoro del T. col Gruppo Gorla fosse cessato il 30.9.12 necessariamente per effetto del licenziamento intimato dalla predetta società, posto che il citato art. 4 c.c.n.l. comporta la risoluzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell’impresa che perde l’appalto e l’assunzione presso l’impresa subentrante 4. ha rilevato come, per effetto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 2, richiamato dall’art. 29, comma 3 bis, del medesimo decreto, gli atti compiuti dall’appaltatore per la costituzione e la gestione del rapporto dovessero considerarsi compiuti dal soggetto che ha utilizzato la prestazione e che quindi il licenziamento intimato dal Gruppo Gorla dovesse essere attribuito alla G.T.T. s.p.a. ed impugnato nel termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 5. nel caso di specie, a fronte del licenziamento risalente al 30.9.12, il primo atto stragiudiziale da parte del lavoratore era intervenuto il 12.2.13, quindi oltre il termine suddetto, con conseguente verificarsi della decadenza 6. avverso tale sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la G.T.T. s.p.a 7. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c Considerato Che 8. col primo motivo di ricorso il T. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d , e della L. n. 604 del 1966, art. 6, per avere la Corte d’appello applicato tali disposizioni a fattispecie diversa dall’impugnativa del licenziamento 9. ha sostenuto come la decadenza non riguardi qualsiasi domanda volta alla costituzione o all’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale, ma solo quelle in cui si discuta di un licenziamento il cui accertamento sia pregiudiziale alla decisione 10. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla lettera del 12.2.13 che non contiene alcun riferimento al licenziamento e alla volontà di impugnativa dello stesso 11. col terzo motivo di ricorso, formulato per l’ipotesi di rigetto del primo motivo, il T. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito accolto l’eccezione di decadenza sul presupposto del fatto di licenziamento, in realtà non provato dalla società G.T.T. che anzi, nella memoria di costituzione in giudizio, aveva escluso che il T. fosse stato licenziato ed individuato quale dies a quo, ai fini del computo del termine di decadenza, la data di cessazione del contratto di appalto 12. col quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 quanto all’obbligo di motivazione, sottolineando come la Corte di merito non avesse fornito il dato normativo né l’argomentazione logica a sostegno della ritenuta cessazione del rapporto di lavoro del T. col Gruppo Gorla necessariamente per effetto di un licenziamento 13. col quinto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d , per avere la Corte d’appello applicato tali disposizioni ad una fattispecie diversa dall’impugnativa del licenziamento in conseguenza di una erronea equiparazione fra cessazione del rapporto ad esempio per cambio di appalto e licenziamento, laddove quest’ultimo costituisce solo una delle possibili cause di cessazione del rapporto lavorativo 14. si esamina anzitutto il terzo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente alla luce delle seguenti considerazioni 15. a prescindere dalla questione, sollevata col primo motivo di ricorso, dell’essere o meno il licenziamento elemento costitutivo della fattispecie di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d , e quindi rilevante ai fini del dies a quo per l’impugnativa stragiudiziale, nel caso di specie la Corte di merito ha individuato il dies a quo del termine di decadenza in relazione al licenziamento che ha ritenuto necessariamente intimato al lavoratore dal Gruppo Gorla, appaltatore, e imputabile, per effetto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, e art. 27, comma 1, all’effettivo utilizzatore G.T.T. s.p.a. 16. l’atto del licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo, Cass. n. 1757 del 1999 Cass. n. 2835 del 1997 17. come più volte affermato da questa Corte, il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 si applica all’impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla stessa L. n. 604 del 1966 e dalla L. n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della citata L. del 1966 in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace tamquam non esset , siccome nullo per difetto di un requisito ad substantiam , l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale, Cass., 1757 del 1999 18. si è precisato che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche alla L. n. 604 del 1966, art. 6 apportate dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza Cass. n. 22825 del 2015 19. costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, a norma dell’art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 - che impone al lavoratore l’onere dell’impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d’ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un’eccezione in senso stretto , che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta nella memoria di costituzione Cass. 19405 del 2011 20. l’eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice cfr. Cass. n. 281 del 2017 in materia di eccezione di prescrizione, Cass. n. 15991 del 2018 Cass. n. 16326 del 2009 21. nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto provato, in via presuntiva, il licenziamento intimato dal Gruppo Gorla al T. , rilevando come il predetto fosse stato assunto dall’1.10.12 alle dipendenze della SO.CO.FAT. per effetto della clausola sociale di cui all’art. 4 c.c.n.l. Multiservizi che come è noto, comporta la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e l’assunzione ex novo da parte dell’impresa subentrante 22. la Corte d’appello ha, tuttavia, errato nella individuazione dei fatti costitutivi dell’eccezione di decadenza, sollevata ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, e quindi nel ritenere assolto il relativo onere di prova gravante sulla società 23. gli elementi costitutivi della decadenza eccepita dalla società in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 6 cit., devono essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale recettizio avente forma scritta, essendo pacifico, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che, ad esempio, un licenziamento intimato in forma verbale non sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute e quindi non possa essere posto a fondamento dell’eccezione accolta nella sentenza impugnata 24. la Corte di merito ha considerato fatto costitutivo dell’eccezione di decadenza il licenziamento desunto logicamente dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro, anziché il licenziamento quale atto scritto di recesso recapitato al destinatario ha, di conseguenza, ritenuto assolto l’onere di prova facente capo alla società datoriale pur in mancanza di un atto scritto di licenziamento, quale elemento necessario ai fini del decorso del termine di decadenza 25. le considerazioni svolte portano a ritenere fondata la censura mossa col terzo motivo di ricorso, risultando assorbiti tutti i residui motivi, logicamente subordinati al motivo accolto 26. la sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.