Assegno sociale, innalzato il requisito anagrafico

Con il messaggio n. 4570 del 6 dicembre 2018, l’INPS rende noto l’innalzamento del requisito anagrafico previsto in materia di assegno sociale, secondo le disposizioni dell’art. 12, comma 12-bis d. l. n. 78/2010.

Requisiti. A partire dal 1 gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, ex art. 3, commi 6 e 7, l. n. 335/1995, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, ex art. 19 l. n. 118/1971, e dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, ex art. 10 l. n. 381/1970, sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018 . Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2019, le pensioni e gli assegni suddetti saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al 18 anno e fino al compimento del 67 . Inoltre, sono da considerarsi ultrasessantacinquenni coloro i quali compiono i 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di assegno sociale. Pertanto, i soggetti - qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1 gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019 - qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi ultrasessantacinquenni , per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza e la pensione ai sordi. Fonte lavoropiu.info

Inps_messaggio6dicembre2018_n._4570