Bonus bebè: dichiarazioni sostitutive uniche entro il 31 dicembre

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche DSU per poter richiedere l’assegno di natalità, di cui all’art. 1, commi da 125 a 129, l. n. 190/2014, devono essere presentate, per l’anno in corso, entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Questo il contenuto del messaggio dell’INPS n. 4569 del 6 dicembre 2018. L’assegno di natalità c.d. bonus bebè consiste in un pagamento mensile da parte dell’INPS in favore di ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 esteso al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Come presentare la DSU. La DSU, che ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione, deve ricomprendere nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio. È necessario quindi che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE in quanto requisito di legge anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo , per ciascun anno di spettanza del beneficio. L’adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2018. L’INPS chiarisce che se un utente non ha ancora presentato la DSU per il 2018, sono possibili due casi - l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018, la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2018 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2018 ha validità fino al 15 gennaio 2019 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2018 - l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018 la domanda di assegno presentata nel 2017 decade e le mensilità dell’anno 2018 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2019, che consentirà, il pagamento dell’assegno nell’anno 2019, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2018. Infine, l’Istituto invita, per usufruire del beneficio nell’anno 2019, a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1 gennaio 2019. Fonte lavoropiu.info

Inps_messaggio_6_dicembre_2018_n._4569