Mantenimento degli effetti dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento

L’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966 come novellata dall’art. 32 l. n. 183/2010 , non può essere mantenuta in virtù della proposizione di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., essendo invece necessaria la proposizione di un giudizio ordinario.

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 31647/18, depositata il 6 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione di primo grado di decadenza dall’impugnazione del licenziamento intimato da Alitalia CAI ad un comandante. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento con lettera inviata al datore di lavoro, aveva inoltre proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e successivamente ex art. 414 c.p.c L’impugnativa era stata ritenuta tardiva dalla Corte posto che la procedura d’urgenza non costituiva atto idoneo ad impedire il compiersi del termine di decadenza di 270 giorni di cui all’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966. Il lavoratore ricorre in Cassazione. Impugnazione. Il Collegio precisa in primo luogo che alla fattispecie trova applicazione ratione temporis l’art. 6 l. n. 604/1966, come novellato dell’art. 32 l. n. 183/2010 e prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012. Per quanto riguarda i licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della l. n. 92/2012 il 18 luglio 2012 , la giurisprudenza ha infatti precisato che ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale è necessario che nel termine previsto venga proposto ricorso secondo il rito speciale di cui all’art. 1, commi 48 e seguenti della citata l. n. 92, restando inidoneo allo scopo il ricorso presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c Nel contesto normativo applicabile invece alla vicenda, era invece previsto l’onere di doppia impugnazione, prima in sede stragiudiziale nel termine di 60 giorni, e poi avanti al giudice del lavoro nei successivi 270 giorni. Resta dunque da chiarire se il ricorso ex art. 700 c.p.c. abbia efficacia impeditiva della decadenza di cui all’art. 6 l. n. 604/1966. Sulla base di argomentazioni teleologiche e letterali, il Collegio giunge ad affermare che la proposizione di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. non è idonea a mantenere l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966 come novellata dall’art. 32 l. n. 183/2010 , essendo necessaria la proposizione di un giudizio ordinario, ossia un ricorso ex art. 414 c.p.c., nell’ambito del quale – eventualmente – proporre una istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. . Sulla base di tale principio, il ricorrente risulta decaduto dall’azione di impugnazione del licenziamento per aver tardivamente depositata il ricorso ordinario. Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 6 dicembre 2018, n 31647 Presidente Di Cerbo – Relatore Boghetich Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 891 del 16.2.2017 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in sede di opposizione ex articolo 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, ed ha dichiarato la decadenza, ex articolo 6 della legge n. 604 del 1966 come novellata dall’articolo 32 della legge n. 183 del 2010, dall’impugnazione del licenziamento intimato il 17.2.2012 da Alitalia CAI al comandante V.A.G. . 2. La Corte rilevato che il lavoratore aveva impugnato il licenziamento con lettera inviata al datore di lavoro il 7.3.2012, aveva proposto ricorso ex articolo 700 cod.proc.civ. in data 8.3.2012 ricorso respinto con ordinanza del 28-29.3.2012, avverso la quale non era stato proposto reclamo , e infine aveva proposto ricorso ex articolo 414 cod.proc.civ. il 12.1.2013 ricorso convertito dal giudice in azione ex articolo 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 ha ritenuto che la procedura d’urgenza non costituisse atto idoneo ad impedire il compiersi della decadenza di 270 giorni di cui all’articolo 6, comma 2, della legga n. 604 del 1966 ed ha ritenuto, conseguentemente, tardiva l’impugnativa effettuata nel gennaio 2013. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.A.G. con due motivi. Ha resistito la società Alitalia CAI e la società cessionaria Alitalia SAI. Tutte le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 cod.proc.civ Ragioni della decisione 4. Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e 24 e 111 Cost. ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. costituendo, il ricorso ex articolo 700 cod.proc.civ., l’unico strumento giudiziale d’urgenza disponibile ratione temporis, dotato inoltre di tendenziale stabilità di effetti ed avendo, invece, la Corte territoriale deciso sulla base di un orientamento di legittimità Cass. n. 14930 del 2016 innovativo, che mutava un orientamento consolidato del giudice di legittimità. 5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente considerata la stretta connessione, non sono fondati. La fattispecie in esame si colloca, ratione temporis, nell’alveo di applicazione dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966 come novellato dall’articolo 32 della legge n. 183 del 2010 prima delle modifiche nonché del rito speciale introdotte dalla legge n. 92 del 2012. La norma prevedeva l’onere della doppia impugnazione, dapprima in sede stragiudiziale nel termine di 60 giorni e nei successivi 270 giorni avanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro . ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso . La legge n. 92 del 2012, entrata in vigore il 18.7.2012, ha previsto all’articolo 1, comma 47 Le disposizioni dei commi da 48 a 68, si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro . Questa Corte ha già affermato che ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è necessario che nel termine previsto venga proposto ricorso secondo il rito di cui all’articolo 1, commi 48 e ss., legge n. 92/2012, restando inidoneo allo scopo il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 700 cod.proc.civ. Cass. n. 14930 e n. 14390 del 2016, avente ad oggetto un licenziamento intimato in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, Cass. n. 26309 del 2017 avente ad oggetto un ricorso ex articolo 700 proposto in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 seppur relativo ad un licenziamento intimato precedentemente . 6. Nel caso di specie, sia il licenziamento che il ricorso ex articolo 700 cod.proc.civ. nonché l’ordinanza di rigetto sono intervenuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 si pone, pertanto, la questione di valutare se la procedura d’urgenza abbia efficacia impeditiva della decadenza prevista dall’articolo 6 della legge n. 604 del 1966 nel regime di impugnazione dei licenziamenti successivo alla novella di cui alla legge n. 183 del 2010 ma anteriore all’introduzione del rito speciale c.d. Fornero. Ragioni di carattere teleologico nonché di natura lessicale inducono a ritenere che prima dell’entrata in vigore del rito speciale previsto dall’articolo 1, commi 48 e ss., della legge n. 92 del 2012 l’unico strumento processuale idoneo a mantenere l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento fosse la proposizione di un giudizio ordinario, ossia un ricorso ex articolo 414 cod.proc.civ., nell’ambito del quale eventualmente proporre una istanza cautelare ex articolo 700 cod.proc.civ 7. Invero, da un punto di vista teleologico, va osservato che con l’introduzione di un doppio termine di decadenza il legislatore del 2010 ha inteso eliminare il possibile lungo lasso di tempo che poteva intercorrere tra impugnazione stragiudiziale del licenziamento e azione giudiziale di accertamento dell’illegittimità del provvedimento espulsivo, suscettibile nel regime precedente la novella di avvio entro il termine prescrizionale quinquennale. La ratio sottesa all’intervento legislativo è stata quella di sollecitare certezza e lealtà dei rapporti giuridici fra le parti, soprattutto in quei casi in cui il decorso del tempo poteva incidere profondamente sulle conseguenze economiche sopportate dalle imprese ed un intervento giudiziale poteva sconvolgere un assetto organizzativo ormai stabilizzato, ratio che risulterebbe frustrata ove come nella prospettiva caldeggiata dal ricorrente si consentisse di interrompere sine die rectius fino al termine di prescrizione quinquennale del diritto ogni termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento. 8. Inoltre, il tenore lessicale dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966 nel testo precedente la novella della legge n. 92 del 2012 prevedeva e prevede la possibilità di depositare, anche successivamente all’instaurazione del giudizio, ulteriori documenti e tale specifica previsione è compatibile esclusivamente a fronte dell’operatività del sistema di preclusioni e decadenze che caratterizza il giudizio ordinario avanti al giudice del lavoro criterio fermamente affermato da Cass. S.U. n. 8202 del 2005, seppur con il contemperamento dei poteri d’ufficio del giudice a fronte di fatti tempestivamente allegati dalle parti in senso conforme, da ultimo, ex multis, Cass. n. 2577 del 2009, Cass. n. 20055 del 2016 , essendo, invece, il procedimento cautelare svincolato dalla rigidità delle forme e degli oneri probatori. Né può sottacersi la eloquenza della formula della legge n. 604 del 1966, articolo 6, comma 2, là dove equipara in termini di idoneità ad escludere la decadenza al ricorso depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro la comunicazione del tentativo di conciliazione o di arbitrato e poi, a chiusura, là dove reitera la previsione dell’atto dovuto a pena di decadenza, indicandolo nel deposito del ricorso al giudice del lavoro entro 60 giorni dalla chiusura infruttuosa di quel tentativo, in tal modo rendendo palese che quell’atto ultimo da depositare, che non può essere che il ricorso ordinario, è quello stesso atto previsto ab initio come modalità alternativa per escludere la decadenza cfr. in tal senso Cass. n. 14390 del 2016 . 9. La soluzione esposta è vieppiù corretta sulla base dell’ulteriore rilievo che il ricorso ex articolo 700 cod.proc.civ. non è dotato di stabilità definitiva in quanto la nuova formulazione dell’articolo 669-octies cod.proc.civ. attenua, ma non esclude, il vincolo di strumentalità della misura rispetto al giudizio di merito se, infatti, l’efficacia del provvedimento cautelare positivo non è più condizionata all’instaurazione del giudizio di merito e al suo esito, tale giudizio, ove proposto, costituisce pur sempre la naturale, anche se non necessaria, prosecuzione della fase cautelare cfr. Cass. n. 18264 del 2017 ma, in particolar modo, il provvedimento negativo non impedisce la proposizione del rito ordinario anche a distanza di notevole tempo ossia nei termini della prescrizione del diritto la possibilità di protrarre l’azione giudiziaria fino al termine di prescrizione del diritto collide fortemente con la ratio delle modifiche introdotte all’articolo 6 della legge n. 604 del 1966 dalla legge n. 183 del 2010 che come detto è intervenuta con il precipuo scopo di conferire un’impronta di celerità e speditezza in un ambito quello dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a fronte dell’intimazione di un licenziamento ritenuto illegittimo caratterizzato dalla stringente necessità di attuazione del principio di certezza del diritto a favore di entrambe le parti. 10. Né è possibile ritenere il provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 700 cod.proc.civ. equivalente all’ordinanza adottata ex articolo 1, comma 50, della legge n 92 del 2012 posto che la fase sommaria del procedimento speciale introdotto dalla legge n. 92 citata caratterizzata dalla sommarietà dell’istruttoria ha natura semplificata ma non cautelare cfr. Cass. SS.UU. nn. 17443 e 19674 del 2014, Cass. S.U. n. 4308 del 2017 in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 16024 del 2018 . 11. Infine, il principio dell’affidamento incolpevole invocato dal ricorrente ma sprovvisto di una benché minima citazione di pronunce che, in materia di impugnazione del licenziamento ex articolo 6 della legge n. 604 del 1966, lo fondino non risulta in alcun modo leso non essendo intervenuto alcun mutamento di giurisprudenza rispetto ad un precedente consolidato orientamento bensì una statuizione di interpretazione di una normativa fortemente innovativa che richiedeva, semmai, l’osservanza del principio di precauzione cfr. in argomento Cass. n 4687 del 2011 . 12. Alla luce delle considerazioni esposte, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto La proposizione di un procedimento cautelare ex articolo 700 cod.proc.civ. non è idonea a mantenere l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento effettuata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966 come novellata dall’articolo 32 della legge n 183 del 2010 essendo necessaria la proposizione di un giudizio ordinario, ossia di un ricorso ex articolo 414 cod.proc.civ., nell’ambito del quale eventualmente proporre una istanza cautelare ex articolo 700 cod.proc.civ 13. Alla luce dei principi esposti, il ricorrente è decaduto dall’azione di impugnazione del licenziamento in quanto, pur avendo rispettato il primo termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo, ha tardivamente depositato ossia oltre il secondo termine decadenziale di 270 giorni, termine ratione temporis applicabile nel caso di specie il ricorso ordinario. Invero, a fronte del licenziamento intimato in data 17.2.2012, il ricorrente ha impugnato, in via stragiudiziale, il provvedimento il 7.3.2012 ed ha successivamente depositato il ricorso ex articolo 414 cod.proc.civ. solamente il 12.1.2013 ben oltre il termine di 270 giorni dalla data di spedizione dell’atto di impugnazione stragiudiziale cfr., con riguardo al momento della spedizione quale dies a quo del secondo termine di impugnazione giudiziale introdotto dall’articolo 32 della legge n. 183 del 2010, Cass. n. 5717 del 2015 . 14. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate per la novità della questione. 13. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’articolo 1, co. 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’articolo 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.