Dimissioni annullate se il lavoratore era sotto stress

L’incapacità di intendere e di volere, quale causa di annullamento del negozio, può assumere rilevanza anche nella valutazione della validità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.

Sul tema la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 30126/18, depositata il 21 novembre. La vicenda. Un geometra, ex dipendente di un Comune emiliano, chiedeva l’accertamento dell’efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o la declaratoria di invalidità delle stesse per essere state rassegnate in difetto della capacità naturale derivante da un grave stato di turbamento psichico. Il contesto lavorativo in cui era inserito era infatti fonte di stress e insoddisfazione per l’interessato, come deducibile delle patologie accertate dai medici curanti. La domanda veniva rigettata sia in prime che in seconde cure posto che non era stato denunciato un vero e proprio mobbing della controparte e le dimissioni non potevano considerarsi frutto di impulso improvviso ed inconsapevole. Il soccombente ricorre dunque in Cassazione. Incapacità di intendere e di volere. Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., quale causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza del gesto . Sussiste dunque incapacità naturale in presenza di uno stato psichico abnorme anche improvviso, transitorio e non patologico la cui prova può essere fornita con ogni mezzo. Si tratta di principi che ben possono trovare applicazione anche alla domanda di annullamento dell’atto di dimissione del lavoratore dal rapporti di lavoro, con alcune precisazioni. Dimissioni nel pubblico impiego. In particolare, essendo in discussione beni giuridici primari nel giudizio sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro per le dimissioni del lavoratore, l’accertamento dell’univoca volontà dello stesso deve essere condotto rigidamente. Se il giudice accerta dunque l’incapacità naturale del lavoratore, il diritto a riprendere il lavoro retroagisce al momento della domanda, così come il diritto alla retribuzione. Precisa inoltre la pronuncia in commento che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio e non devono quindi essere accettate dal datore di lavoro. In tale contesto, trova inoltre applicazione l’istituto della riammissione in servizio che non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro ma ne costituisce uno nuovo. Ciò posto, e nonostante le differenze rispetto al lavoro privato, anche nel pubblico impiego deve essere applicato il principio della genuinità e autenticità delle dimissioni. In conclusione, applicando tali principi al caso di specie, la Corte annulla la sentenza impugnata per aver la Corte d’Appello ritenuto sussistente la capacità di intendere e volere del lavoratore al momento delle dimissioni, nonostante la CTU avesse accertato la sussistenza di patologie dovute allo stress e all’insoddisfazione nel lavoro. Il complessivo quadro clinico emerso non è infatti stato ritenuto rilevante per la qualificazione della situazione del lavoratore al momento delle dimissioni. La sentenza impugnata viene dunque annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 luglio – 21 novembre 2018, n. 30126 Presidente Napoletano – Relatore Tria Esposizione del fatto 1. La sentenza attualmente impugnata depositata il 9 gennaio 2017 respinge l’appello del geometra P.D. - ex dipendente del Comune di omissis con qualifica D1 posizione economica D2 - avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 3/2015 di rigetto delle domande del P. volte ad ottenere l’accertamento dell’efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o la declaratoria di invalidità o inefficacia delle dimissioni stesse. La Corte d’appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che a la valutazione di insussistenza dell’incapacità naturale all’atto delle dimissioni deve essere confermata in quanto il CTU nominato in appello ha rilevato che, anche se il P. mostrava un notevole turbamento psichico pure nel momento delle dimissioni tuttavia egli non si trovava in quel momento in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva e quindi in condizioni di incapacità naturale b la decisione di rassegnare le dimissioni va valutata nel contesto lavorativo dell’epoca, fonte di stress e insoddisfazione per l’interessato e tenendo conto delle conseguenti patologie contratte e diagnosticate dai medici curanti nonché dei molteplici tentativi di cambiare l’ambiente lavorativo effettuati invano dal P. c tutto questo porta ad escludere, secondo criteri di maggiore probabilità logica, che le dimissioni, anche in passato minacciate, possano considerarsi il frutto di un momento di inconsapevolezza dell’agire d sicuramente le dimissioni hanno arrecato al P. un serio pregiudizio, essendo all’epoca privo di un’alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere, ma comunque non possono considerarsi il frutto di una decisione improvvisa e inconsapevole ma l’epilogo consapevole di una condizione di malessere lavorativo, che peraltro none si è tradotto nella denuncia di un comportamento datoriale mobbizzante o illegittimo e infondata è anche la censura con cui si sostiene il difetto di legittimazione dell’Unione Pedemontana Parmense ad accettare le dimissioni, trattandosi di un soggetto diverso dal Comune datore di lavoro che comunque si è limitato a prendere atto delle dimissioni stesse, in quanto con la determina n. 297 del 2013 i Comuni dell’Unione, fra cui rientra quello di omissis hanno conferito all’Unione stessa le funzioni relative al servizio del personale altra parte la contestata presa d’atto equivale all’accettazione, in assenza di elementi che possano portare ad una diversa conclusione f infine, per quel che riguarda la denuncia di erroneità della valutazione sull’inapplicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato della procedura di convalida delle dimissioni di cui alla legge n. 92 del 2012, va ricordato che, in base all’art. 1, commi 7 e 8 della legge n. 92 del 2012 le disposizioni della legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono soltanto principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e l’armonizzazione della relativa disciplina a quella prevista dalla legge richiede iniziative anche di tipo normativo. 2. Il ricorso di P.D. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi resiste, con controricorso, il Comune di omissis . 3. Il ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ma oltre il termine previsto da quest’ultima norma. Ragioni della decisione I - Sintesi dei motivi di ricorso. 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. a violazione e falsa applicazione degli artt. 428 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. b illogicità manifesta, contraddittorietà e incoerenza della motivazione della sentenza impugnata. Si sostiene che la Corte d’appello,contraddittoriamente, dopo aver riconosciuto l’esistenza della patologia collegata all’ambiente di lavoro ne ha negato l’incidenza al momento delle dimissioni che ha considerato il frutto di una scelta consapevole, facendo riferimento alla necessità di uno stato di totale incapacità di intendere e volere mentre per la giurisprudenza di legittimità ai fini dell’art. 428 cod. civ. non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva essendo sufficiente un turbamento psichico che menomi la suddetta capacità e il CTU aveva concluso proprio nel senso della sussistenza di tale situazione. Si aggiunge che, essendo la presente vicenda caratterizzata da comportamenti scorretti del Comune datore di lavoro, anche per l’assenza del medico di lavoro - di cui il P. aveva richiesto l’intervento - e del CUG Comitato Unico di Garanzia , che avrebbero dato al ricorrente il necessario supporto per superare la grave situazione in cui si trovava ed evitare le dimissioni, in caso di annullamento delle dimissioni si dovrebbero riconoscere al ricorrente, almeno a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni maturate dal momento delle dimissioni. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 7, 8 e dell’art. 4, comma 17, della legge n. 92 del 2012, sostenendosi che la procedura preordinata alla convalida delle dimissioni ivi prevista deve ritenersi applicabile anche al lavoro pubblico contrattualizzato, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale. Si aggiunge che la legge n. 92 del 2012 intendeva dettare principi comuni al lavoro privato e pubblico contrattualizzato sicché sarebbe del tutto illogico e privo di giustificazioni applicare ai due settori un diverso regime per le dimissioni, tanto più che la procedura di convalida è finalizzata a garantire la genuinità e autenticità delle dimissioni, sicché non estenderla ai dipendenti pubblici equivale ad indebolirne la posizione rispetto ai dipendenti privati, mentre la ritrosia ad accomunare le discipline muove dall’opposto presupposto. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 1328 cod. civ Dopo aver rilevato che sulla necessità dell’accettazione delle dimissioni si sarebbe formato un giudicato interno sulla base della sentenza di primo grado, il ricorrente sostiene l’erroneità dell’affermazione - priva di idonei supporti documentali - della legittimazione al riguardo da parte dell’Unione Pedemontana Parmense, visto che l’affidamento del servizio per il personale non potrebbe includere anche la competenza in materia di dimissioni. Infatti, la costituzione del rapporto di lavoro Come la sua risoluzione dovrebbero intervenire tra le parti contrattuali o loro rappresentati delegati allo scopo. Di conseguenza, in assenza di valida accettazione, la revoca delle dimissioni del P. sarebbe da considerare pienamente valida e idonea a privare di efficacia le dimissioni stesse. II - Esame delle censure. 3. Il primo motivo di ricorso è da accogliere, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 4. La fattispecie prevista dall’art. 428 cod. civ. è stata più volte presa in considerazione da questa Corte che ha elaborato,fra l’altro, i seguenti principi utilmente richiamabili come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia a ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere quale prevista dall’art. 428 cod. civ. costituente causa di annullamento del negozio nella specie, dimissioni , non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza dell’atto che sta per compiere Cass. 22 maggio 1969 n. 1797 Cass. 15 gennaio 2004, n. 515 Cass. 28 marzo 2002 n. 4539 Cass. 1 settembre 2011, n. 17977 b l’incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che - con riguardo al momento in cui il negozio è posto in essere - abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti che si compiono o la formazione di una volontà cosciente Cass. 12 luglio 1991 n. 7784 Cass. 14 maggio 2003 n. 7485 c la prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità Cass. 7 aprile 2000 n. 4344 Si è, infatti, affermato Cass. 28 marzo 2002 n. 4539 d nel caso di incapacità dovuta a malattia non si può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento dell’atto Cass. 15 giugno 1995 n. 6756 e ma in presenza di una malattia psichica, se sia stato accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacità è assistita da presunzione iuris tantum , sicché, in concreto, si verifica l’inversione dell’onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo Cass. 28 marzo 2002 n. 4539 Cass. 9 agosto 2011, n. 17130 Cass. 4 marzo 2016, n. 4316 f analoga presunzione è stata ritenuta sussistente nell’ipotesi di una situazione di malattia mentale di carattere permanente, affermandosi che ricade su chi sostiene la validità dell’atto l’onere di dimostrare l’esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l’attitudine a rendersi conto della natura e dell’importanza dell’atto Cass. 26 novembre 1997 n. 11833 g nella stessa ottica, si è precisato che quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell’atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia, aggiungendosi che ove la malattia abbia caratteristiche bipolari , sia cioè caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sé decisiva la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nell’una o nell’altra fase, giacché in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere Cass. 12 marzo 2004, n. 5159 . 5. I su riportati principi trovano applicazione anche in caso di domanda di annullamento dell’atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro vedi Cass. 14 maggio 2003 n. 7485, cit. , con alcune puntualizzazioni quanto alle peculiari caratteristiche dell’atto e alle conseguenze del suo possibile annullamento. 5.1. In particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, è stato affermato quanto segue a nel giudizio promosso dal lavoratore in cui si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro l’indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell’ordinamento - attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, che è diretto alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata volontà di porre fine al rapporto stesso vedi, per tutte Cass. 9 aprile 2014, n. 8361 Cass. 3 marzo 2015, 4241 Cass. 11 novembre 2010, n. 22901 Cass. 27 agosto 2003, n. 12549 b in caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 cod. civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione, in quanto l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, la quale di regola, salvo espressa eccezione di legge, non è dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa Cass. 14 aprile 2010, n. 8886 c poiché il lavoro pubblico contrattualizzato è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore pubblico costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, anche se tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione di cui si tratta Cass. 7 gennaio 2009, n. 57 Cass. 5 marzo 2013, n. 5413 Cass. 12 febbraio 2015, n. 2795 d peraltro nel rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, al dipendente dimissionario si applica l’istituto della riammissione in servizio, che non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un nuovo rapporto, anche se disposizioni di legge quale l’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto o l’attribuzione dell’anzianità pregressa pertanto, ai fini della progressione economica maturata dopo le dimissioni, va considerato come termine iniziale la data del provvedimento di riammissione in servizio, da cui decorre l’anzianità nella qualifica del dipendente riammesso agli effetti sia giuridici che economici Cass. 18 dicembre 2017, n. 30342 Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26827 . 6. Ne consegue che la disciplina che regola le dimissioni nel lavoro pubblico non coincide del tutto con quella prevista per il lavoro privato, però anche ad essa va comunque applicato il principio generale della piena genuinità e dell’autenticità delle dimissioni, perché non estendere tale principio ai dipendenti pubblici equivarrebbe ad indebolirne la posizione rispetto ai dipendenti privati, mentre la ritrosia ad accomunare le discipline muove dall’opposto presupposto. Del resto, proprio nel lavoro pubblico perché l’eventuale annullamento delle dimissioni non comporta l’automatico rientro del dipendente nel posto precedentemente occupato, è evidente che il rispetto del suddetto principio assume valore centrale. 7. Ciò posto in generale, come quadro di riferimento della giurisprudenza rilevante in materia, per quel che riguarda il caso di specie deve rimarcarsi che la Corte d’appello ha dato atto di un incontestato accertamento dei fatti caratterizzato da a la relazione del CTU nominato in appello attestante che il P. pure nel momento delle dimissioni aveva mostrato un notevole turbamento psichico anche se non era in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva b la riconosciuta necessità di valutare la decisione di rassegnare le dimissioni nell’ambito del contesto lavorativo dell’epoca, fonte di stress e insoddisfazione per l’interessato e tenendo conto delle conseguenti patologie contratte e diagnosticate dai medici curanti nonché dei molteplici tentativi di cambiare l’ambiente lavorativo effettuati invano dal P. c la sussistenza di un serio pregiudizio sicuramente arrecato dalle dimissioni al P. , visto che egli all’epoca era privo di un’alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere. 8. Su questa base la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione di escludere, per non meglio precisati criteri di maggiore probabilità logica , la configurabilità delle dimissioni del P. come il frutto di un momento di inconsapevolezza dell’agire, pur considerandole l’epilogo di una condizione di malessere lavorativo, che si era tradotto di conclamate patologie. È del tutto evidente che una simile conclusione si pone in contrasto con i principi dianzi riportati in primo luogo perché, come risulta dalla complessiva lettura della sentenza, in essa si muove dall’erronea premessa secondo cui il notevole turbamento psichico , oltretutto inserito in un quadro patologico diagnosticato, non è sufficiente ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere quale prevista dall’art. 428 cod. civ. , essendo necessaria una totale esclusione della capacità psichica e volitiva. Questa tesi è, di per sé, il frutto di una interpretazione dell’art. 428 cod. civ. non conforme a quella offerta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. 8.1. Né può essere giustificata dal tenore delle conclusioni del CTU secondo cui anche se il P. mostrava un notevole turbamento psichico pure nel momento delle dimissioni tuttavia egli non si trovava in quel momento in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva e quindi in condizioni di incapacità naturale . Infatti, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua simili valutazioni, in linea di massima, non se ne deve tenere conto Cass. 29 agosto 2011, n. 17720 Cass. SU 6 maggio 2008, n. 11037 Cass. 4 febbraio 1999, n. 996 . 8.2. A ciò va aggiunto che la Corte d’appello, pur riconoscendo la sussistenza di patologie contratte dal P. e diagnosticate dai medici, come originate dallo stress e dall’insoddisfazione nel lavoro, non ha ritenuto tale complessivo quadro clinico rilevante per la qualificazione della situazione del lavoratore al momento delle dimissioni come di incapacità naturale, anche se, secondo la menzionata relazione del CTU, il lavoratore in quel momento mostrava un notevole turbamento psichico. Né la Corte territoriale ha, a tal fine, considerato la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, posto in essere dal lavoratore e avente come conseguenza la rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., che oltretutto nel caso concreto era foriero di un accertato sicuro pregiudizio per l’interessato e la sua famiglia. III – Conclusioni. 9. Per le indicate ragioni - ed in questi limiti - deve essere accolto il primo motivo di ricorso e ciò porta all’assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti 1 ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere quale prevista dall’art. 428 cod. civ. costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza dell’atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso . 2 la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.