L’Ente pubblico non statale può avvalersi dell’avvocato del libero foro?

Gli Enti Pubblici di diritto privato come gli Enti lirici e le Istituzioni concretistiche, si avvalgono generalmente dell’Avvocatura dello Stato. Tuttavia tali soggetti sono liberi di servirsi dell’attività di avvocati del libero foro, decisione che deve essere assunta previamente tramite una specifica delibera motivata e approvata dal relativo organismo di vigilanza.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30118/18, depositata il 21 novembre. La questione. Un noto Ente Pubblico non statale infliggeva una sanzione disciplinare conservativa a un dipendente, questione che giungeva innanzi al Tribunale territoriale e successivamente alla Corte d’Appello la quale dichiarava inammissibile il ricorso avanzato dall’Ente suddetto, poiché proposto da un avvocato dal libero foro anziché dall’Avvocatura dello Stato in assenza di apposita deliberazione dell’appellante in tal senso. L’Ente ricorre in Cassazione deducendo che il patrocinio autorizzato in favore dell’Avvocatura dello Stato per gli enti pubblici non statali art. 43, comma 1 e 4, r.d. n. 1611/1993 , non poteva comunque valere per gli enti autonomi e lirici e le istituzioni concretistiche poiché questi sono stati trasformati in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato” che possono dunque avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura ovvero di un avvocato del libero foro, senza la necessità di dover adottare una specifica ed apposita delibera in tal senso . La necessaria e specifica delibera. Come antecedentemente rimarcato dalla Corte Costituzionale Corte Cost. sentenza n. 153/11 , sul rilievo che gli Enti pubblici non statali gestiscono interessi pubblici ovvero di rilevanza pubblica, sono da considerare al pari degli organismi di diritto pubblico che essendo sottoposti al controllo della Corte di Conti, sono finanziati in larga parte con risorse pubbliche e quindi assoggettati a una normativa speciale differente dall’art. 25 c.c L’Ente con funzione o carattere pubblicistico possono pertanto avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello stato, configurando una ipotesi di patrocinio autorizzato ex art. 43, r.d. n. 1611/1993, con la conseguenza che ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbano adottare apposita motivata delibera da sottoporre al vaglio degli organismi di vigilanza per un controllo di legittimità in mancanza di tale controllo si incorre nella nullità del mandato alle liti al libero professionista. Per tali ragioni, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 settembre – 21 novembre 2018, numero 30118 Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 14.5.2012, la Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova avverso la sentenza del locale Tribunale inerente l’impugnativa di sanzione disciplinare conservativa inflitta al dipendente F.B. per essere il ricorso stato proposto da avvocato del libero foro anziché dall’Avvocatura dello Stato in assenza di apposita deliberazione della Fondazione in tal senso. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Fondazione, affidato a due motivi. Resiste il B. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1.-Con i due motivi la Fondazione denuncia la violazione dell’articolo 1, co.3, del d.l. numero 345/2000 convertito con modificazioni in L. 26.1.01 numero 21 e dell’articolo 43, commi 1-4, del r.d. numero 1611/1933, oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta che il patrocinio autorizzato in favore dell’Avvocatura dello Stato per gli enti pubblici non statali articolo 43 r.d. numero 1611/33 , non poteva comunque valere per gli enti autonomi e lirici e le istituzioni concertistiche, essendo essi stati trasformati, con effetto dal 23.5.98, in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato articolo 1 d.lgs. numero 134/98 articolo 1. co.3 del d.l. numero 345/00, convertito in L. numero 21/01 , con la conseguenza che essi possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura, ben potendo, altrimenti, avvalersi di un avvocato del libero foro, senza alcun obbligo formale, ed in particolare senza la necessità di adottare una specifica ed apposita delibera in tal senso, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. I motivi sono infondati. In via generale deve rimarcarsi che la C.Cost., sent. numero 153/11, ha chiarito che le fondazioni liriche, seppur trasformate in fondazioni di diritto privato, rientrano a pieno titolo fra gli organismi di diritto pubblico, essendo sottoposti al controllo della Corte dei conti, finanziati in massima parte con risorse pubbliche e quindi assoggettate ad una normativa speciale di gran lunga più penetrante di quella stabilita in via generale dell’articolo 25 del codice civile. I fondatori necessari dei teatri, del resto, sono lo Stato, le Regioni ed i comuni e i presidenti degli stessi sono i sindaci delle città ospitanti, tenuti a rimettere anche al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze del proprio operato in tal senso cfr. altresì T.A.R. Liguria, sez. II, 18 febbraio 2009, numero 230 nello stesso senso T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 maggio 2002, numero 1281. La scelta del legislatore, insomma, sarebbe stata quella di modificare i preesistenti moduli operativi, seppur sostituendo ai soggetti gestori di tipo tradizionale enti pubblici in senso stretto fondazioni di diritto privato espressione della tendenza, da tempo emersa nella prassi legislativa, ad una spiccata eterogeneità dei moduli organizzativi e di azione della pubblica amministrazione, che in dottrina e giurisprudenza ha persino dato vita ad una nuova ed aperta nozione di ente pubblico”, capace di comprendere anche figure soggettive formalmente privatistiche. Infatti, la fondazione gestisce interessi pubblici o, comunque, di pubblica rilevanza, se ad essa partecipano necessariamente anche mediante rilevanti contributi di carattere finanziario enti pubblici tra i quali la Regione cfr. al riguardo T.A.R. Cagliari, sez. II, 23 maggio 2008, numero 1051 . Circa il permanere di una funzione o carattere pubblicistico da parte degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche trasformati in fondazioni di diritto privato, sulla base dei principi affermati dal giudice delle leggi, cfr. da ultimo la pronuncia numero 12108/2018 di questa Corte. Occorre inoltre evidenziare che le sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato Cass. S.U. numero 24876 del 20/10/2017 che ai sensi dell’articolo 43 del r.d. numero 1611 del 1933 - come modificato dall’articolo 11 della L. 3 aprile 1979 numero 103 - la facoltà per le Università statali di derogare, in casi speciali al patrocinio autorizzato” spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, da sottoporre agli organi di vigilanza consiglio di amministrazione , per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Osserva il Collegio che sebbene tale pronuncia non possa valere pianamente con riferimento alle Fondazioni ed enti lirici, stante la diversità di disciplina degli enti lirici, trasformati, a far data dal 23.5.98, in fondazioni di diritto privato, rispetto a quella delle Università che mantengono natura pubblica all’esito della riforma introdotta dalla citata L. numero 168 del 1989 secondo cui le Università sono enti pubblici autonomi, pur non rivestendo più la qualità di organi dello Stato, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, di regola non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio ma - in virtù dell’articolo 56 del r.d. 31 agosto 1933, numero 1592, non abrogato dalla legge numero 168 del 1989 - si applica il cd. patrocinio autorizzato disciplinato dall’articolo 43 r.d. 1611 del 1933 cit. - come modif. dall’articolo 11 della legge numero 103 del 1979 - e dell’articolo 45 r.d. cit. , deve decisivamente osservarsi che le neo fondazioni, oltre a mantenere come sopra visto una funzione pubblicistica, possono continuare, per legge, ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato articolo 1 co. 3 d.l. numero 345/00, convertito in L. numero 6/01 , configurandosi così un’ipotesi di patrocinio autorizzato in favore dell’Avvocatura dello Stato consentendo e prevedendo l’articolo 43 del r.d. numero 1611/43 che l’Avvocatura possa assumere la rappresentanza e difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, come nella specie, sicché non rileva che la Fondazione in causa sia astrattamente ente di diritto privato. In sostanza, come evidenziato dalla sentenza impugnata, l’articolo 1, co. 3 del d.l. numero 345/2000 conv. con modificazioni in L. numero 62/01 , inerente la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici ed istituzioni concertistiche, prevedendo espressamente che la fondazione può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato , configura una ipotesi di patrocinio autorizzato ex articolo 43 r.d. numero 1611/1943, con la conseguenza che articolo 43 cit., co. 2 ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza . A tal riguardo, come parimenti notato dalla sentenza impugnata, non può ritenersi idonea allo scopo la delibera 14.3.11 con cui si attribuiva al sovrintendente P. il potere di istituire procedimenti giudiziari contro soggetti terzi e di nominare avvocati per attività difensive giudiziarie, trattandosi di facoltà attribuita in via generale al sovrintendente e certamente non di specifica ed apposita” delibera inerente il conferimento di un mandato alle liti ad avvocato del libero foro per la presente controversia. Trattasi peraltro di apprezzamento di fatto logico e giuridicamente corretto, sicché sfugge al presente vaglio di legittimità. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 numero 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.