Consulenza tecnica nulla se la bozza non è stata inviata alle parti

In virtù dell’art. 195, comma 3, c.p.c., l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce un’ipotesi di nullità relativa della consulenza stessa.

Così la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 29690/18, depositata il 19 novembre. La vicenda. Il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS dai genitori di un minorenne avverso A.T.P.O. che aveva accertato l’insussistenza, a seguito di C.T.U., della condizione di invalidità richiesta per la prestazione di indennità di frequenza. I soccombenti, che si dolevano per non aver il consulente inviato la bozza di relazione alla PEC indicata deducendo la lesione del loro diritto di difesa, ricorrono in Cassazione. Nullità relativa. L’art. 195, comma 3, c.p.c., come sostituito dal comma 5 dell’art. 46 l. n. 69/2009, sottolinea la Corte, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio regolando le incombenze del consulente e le facoltà difensive delle parti al momento del deposito della relazione scritta, in garanzia di un contraddittorio pieno. La giurisprudenza ha affermato che l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce un’ipotesi di nullità della consulenza stessa. si tratta di una nullità a carattere relativo e soggetta al limite di cui all’art. 157 c.p.c., restando dunque sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva. La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti può essere sanata anche per rinnovazione, potendo il giudice recuperare il contraddittorio sui risultati dell’indagine dopo il deposito della relazione. Nel caso di specie, all’omesso invio della bozza della consulenza non era seguita alcuna sanatoria, circostanza che porta dunque la Corte ad accogliere il ricorso e cassare la pronuncia impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 10 ottobre – 19 novembre 2018, n. 29690 Presidente/Relatore Esposito Rilevato che Il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione proposta nei confronti dell’Inps dai genitori di M.C. , all’epoca minorenne, avverso A.T.P.O. che, a seguito di consulenza tecnica, aveva accertato l’insussistenza della condizione di invalidità richiesta per il riconoscimento della prestazione di indennità di frequenza il Tribunale respingeva la doglianza fondata sull’eccezione di nullità della CTU, per non avere il consulente inviato la bozza di relazione all’indirizzo di posta certificata indicata in ricorso, rilevando che la parte era tenuta ad indicare in concreto quale lesione del diritto di difesa si fosse realizzata per effetto della mancata conoscenza della bozza di relazione. Respingeva, altresì, le censure di merito avverso la relazione, ritenendo adeguata la valutazione del consulente avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M. sulla base di tre motivi l’Inps resiste con controricorso la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio Considerato che Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 195 II co. Cod. proc. civ. nullità della consulenza per violazione del contraddittorio e per violazione del diritto di difesa. Illogicità della motivazione di rigetto dell’eccezione di nullità quale conseguenza della violazione della norma anzidetta. Osserva che in violazione della citata norma sia il consulente tecnico di parte che il difensore erano venuti a conoscenza delle risultanze peritali solo con il decreto del giudice che aveva rigettato la domanda, così determinandosi le nullità della consulenza, con conseguente necessità di rinnovazione della stessa con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 195 cod. proc. civ. anche in relazione all’articolo 125 c.p.c., così come modificato dal DL 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla I. 11 agosto 2014 n. 114. Nullità della consulenza tecnica di ufficio e violazione del diritto di difesa ex articolo 24 Cost Osserva che il giudice di prime cure omette di considerare che proprio a causa della mancata partecipazione alle operazioni peritali la parte era stata costretta a svolgere le osservazioni tecniche solo in sede di dissenso ex articolo 445 bis. c.p.c., con aberrazione delle norme disciplinanti il processo civile con il terzo motivo deduce violazione delle norme in materia di consulenza tecnica, in particolare del DM del 5 febbraio 1992, osservando che il consulente non aveva applicato le tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al citato decreto, rifacendosi alla guida/tariffario di Melennec attinente esclusivamente alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente derivante da responsabilità di terzi i primi due motivi, unitariamente considerati, sono fondati. Questa Corte ha chiarito v. Cass. n. 23493 del 09/10/2017 che il 3 comma dell’articolo 195 c.p.c., come sostituito dal comma 5 dell’articolo 46 della I. 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta. La novella ha perseguito l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. La dialettica tra l’ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo nel richiamato arresto si è aggiunto che l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un’ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’articolo 157 c.p.c., sicché, come già affermato da questa Corte per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni v. Cass. 24/01/2013, n. 1744 , tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Il che nel caso è avvenuto, in quanto la nullità è stata tempestivamente fatta valere con il ricorso ex articolo 445 bis VI comma c.p.c., che costituisce l’atto difensivo nel quale devono essere esplicitate le critiche alla c.t.u. già preannunciate con la dichiarazione di dissenso v. Cass. n. 12332 del 15/06/2015, Cass. 21984 del 4/7/2018 la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell’indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da consentire comunque, all’esito, di esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell’articolo 196 c.p.c., come valutare la necessità o l’opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o la rinnovazione delle indagini nel caso, tale sanatoria non si è verificata, in quanto il Tribunale ha rigettato il ricorso senza recuperare il contraddittorio tecnico con l’ausiliare che l’articolo 195 III c. c.p.c. ha voluto assicurare il ricorso, quindi, in difformità rispetto alla proposta formulata, deve essere accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il secondo che esplicita le riscontrate lacune dell’elaborato peritale posto alla base della sentenza impugnata segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli, nella persona di diverso Giudice del lavoro, che dovrà procedere a nuovo giudizio con rinnovazione degli atti nulli ed ai successivi incombenti, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Giudice del lavoro.