Il trasferimento del lavoratore durante l’assenza per malattia: i chiarimenti dell’INPS

L’INPS, tramite il messaggio del 16 novembre 2018 n. 4271, fornisce chiarimenti riguardo la corresponsione dell’indennità di malattia nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore, in costanza di malattia, in un altro Paese UE.

La precedente circolare INPS n. 192/1996 ha previsto che, nel caso di trasferimento in un altro Paese UE durante l’assenza per malattia, il lavoratore, per poter beneficiare della relativa indennità, deve possedere un’apposita autorizzazione al trasferimento, rilasciata dall’ASL o dall’INPS. L’indennità per malattia. L’introduzione del concetto di cittadinanza UE trattato di Maastrict ha modificato la normativa previgente, e la predetta autorizzazione è da considerarsi come un accertamento medico legale volto ad escludere un peggioramento delle condizioni del paziente in caso di trasferimento, dati gli eventuali maggiori costi dell’indennità di malattia. Qualora il paziente effettui comunque il trasferimento, che non può comunque essergli vietato, nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica. Questi chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’INPS, e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono a profili di diversa natura. Per ottenere riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. Fonte lavoropiu.info

Inps_messaggio_16novembre2018_n_4271