Proroga cassa integrazione straordinaria per causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà

La circolare del 29 ottobre 2018 n. 16 del Ministero del Lavoro illustra le novità normative del d.l. n. 119/2018 in materia di proroga della CIGS.

Il Ministero del Lavoro, tramite la circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, fornisce le indicazioni operative in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 25 d.l. n. 119/2018. Proroga di programmi di riorganizzazione e crisi aziendale. L’art. 22- bis d. lgs. 148/2015 disciplina le condizioni per l’accesso alla proroga dei programmi di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale, e consentiva la proroga per le imprese con organico superiore a 100 unità in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale. L’art. 25 del d.l. in oggetto ha abrogato il riferimento al requisito occupazionale organico superiore a 100 unità , considerato che la rilevanza strategica dell’impresa, in alcuni territori, può prescindere da un organico di 100 unità, pertanto questa deve essere valutata a livello territoriale dalle regioni. È consentito comunque la proroga della CIGS per le imprese che presentino gli altri requisiti di cui all’art. 22- bis d. lgs. 148/2015. Proroga del trattamento di CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà. Per quanto riguarda la proroga CIGS a seguito di un contratto di solidarietà, il d.l. 119/2018 ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 1 dell’art. 22- bis d. lgs. 148/2015, prevedendo che le imprese con rilevanza economica strategica che presentino rilevanti problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro con la presenza della regione interessata, possono richiedere la proroga CIGS per la causale contratto di solidarietà , qualora permanga l’esubero di personale già dichiarato nel contratto di solidarietà. Tale proroga può essere richiesta fino a massimo 12 mesi. Criteri generali per la proroga della CIGS nei suddetti casi. La circolare ha fornito infine chiarimenti a seguito di diversi quesiti pervenuti in materia - il trattamento di proroga della CIGS può essere riconosciuto, in via transitoria, anche a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso del 2018 - è ammissibile la proroga anche nel caso di aziende che, a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile, non abbiano potuto fruire del trattamento CIGS per la durata prevista dagli artt. 4 e 22 d. lgs. 148/2015 - è ammissibile la proroga anche nel caso di aziende che abbiano fruito della CIGS e abbiano fatto ricorso anche ad altri strumenti di integrazione salariale - l’accordo finalizzato alla proroga può essere limitato alle sole unità produttive che hanno particolare rilevanza economica e occupazionale per le regioni interessate - la presentazione di istanza ai fini dell’accordo di proroga deve essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti all’avvio della proroga. Fonte lavoropiu.info

CircolareMinLavoro_29ottobre2018_n._16