Calcolo TFR: conta la retribuzione, non somme di altra natura

Ai fini del calcolo del TFR, se nel contratto di lavoro nulla di specifico si dice riguardo al trasferimento e il lavoratore percepisce delle somme a questo collegate senza stabilirne la natura, occorre fare riferimento a indici sintomatici che permettano di risalire ad essa in via induttiva.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza 24594/18, depositata il 5 ottobre. La fattispecie. Il quadro direttivo di un’azienda chiedeva, in relazione a un periodo di lavoro svolto all’estero, l’indennità di trasferimento e un aumento della retribuzione, che – a suo parere - doveva essere adeguata al costo della vita fuori Italia. Sosteneva, inoltre, che anche il TFR doveva essere ricalcolato. La Corte d’Appello di Milano rigettava tali istanze, affermando che l’indennità di trasferimento poteva essere corrisposta solo in presenza di un cambio di residenza anagrafica, assente nella fattispecie. Riguardo al TFR non c’era alcuna incidenza. Il lavoratore ricorre in Cassazione. Il cambio di residenza deve intendersi in modo sostanziale. Secondo il ricorrente, la locuzione effettivo cambio di residenza” doveva essere intesa in modo effettivo, facendo riferimento al sostanziale cambio di dimora. La Suprema Corte condivide questa tesi e afferma che il luogo indicato come residenza anagrafica diviene elemento giuridicamente irrilevante dopo il trasferimento all’estero. Ciò che conta è l’effettività della residenza. Per calcolare il TFR, occorre capire la natura degli emolumenti. Quanto al TFR, se nel contratto nulla di specifico si dice riguardo al trasferimento e il lavoratore percepisce delle somme a questo collegate senza stabilirne la natura, occorre fare riferimento a indici sintomatici che permettano di risalire ad essa in via induttiva. Ragionando in tal senso, la Corte di Cassazione, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione, dà rilevanza a una serie di elementi a la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta b l’assenza di giustificativi di spesa c la natura compensativa del disagio della prestazione resa d il rapporto di funzionalità con la prestazione lavorativa, ecc. Se, invece, l’emolumento serve a tenere indenne il lavoratore da spese che quest’ultimo non avrebbe dovuto affrontare se non fosse stato trasferito e che ha sostenuto nell’interesse dell’imprenditore che nulla hanno a che fare, cioè con la prestazione lavorativa a cui è tenuto vuol dire che non ha natura retributiva e che, pertanto, non ha rilevanza ai fini del TFR. Secondo la Cassazione, i Giudici di merito non hanno tenuto conto di questo aspetto perciò il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 maggio – 5 ottobre 2018, numero 24594 Presidente Manna – Relatore Arienzo Fatto e diritto Rilevato che 1. il Tribunale di Milano, con riguardo a pretese avanzate da D.V. , quadro direttivo, in relazione a spettanze per il periodo di lavoro svolto all’estero ed alla relativa incidenza nel computo del t.f.r., aveva respinto, tra le altre, quelle relative all’indennità di trasferimento di cui all’art. 79 c.c.numero l. del 2005 ed all’incremento della retribuzione finalizzato ad adeguare quest’ultima al costo della vita nel periodo in questione 2. la Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.11.2012, rigettava il gravame principale del D. , preliminarmente osservando che doveva confermarsi l’avvenuta prescrizione dei crediti relativi agli scatti di anzianità e, sotto altro profilo, che la decorrenza del termine prescrizionale era stata correttamente ancorata alla notificazione del ricorso di primo grado, posto che la missiva volta a promuovere il T.O.C. nessuna menzione conteneva in ordine alla specifica domanda inerente agli scatti 3. quanto alle indennità sopra menzionate indennità di trasferimento ed incrementi aventi finalità di adeguamento al costo della vita all’estero , rilevava che la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 79 c.c.numero l. era giustificata dall’effettivo cambio di residenza anagrafica, che nella specie non era avvenuto, e che andava confermata l’esclusione di ogni incidenza sul t.f.r. delle maggiorazioni retributive corrisposte in ragione del servizio prestato all’estero, per integrare le stesse i trattamenti corrisposti con finalità similari a quelli espressamente indicati quali rimborsi spese e trattamenti di cui agli artt. 52 e 72 c.c.numero l., contemplati nell’art. 65 del c.c.numero l. 4. di tale decisione domanda la cassazione il D. , affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito la banca, con controricorso 5. entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Considerato che 1. con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 79 c.c.numero l. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, osservandosi che l’interpretazione della norma contrattuale violasse la lettera e la ratio della disposizione, posto che la locuzione effettivo cambio di residenza non poteva ritenersi univocamente riferibile alla residenza anagrafica e che dovesse essere, invece, valorizzata la previsione di effettività prevista nella norma, essendo il diritto all’una tantum connesso al dato sostanziale dello spostamento della dimora, con richiamo agli artt. 1363 e 1369 c.c. 2. con il secondo motivo, si lamenta violazione del combinato disposto degli artt. 2120 c.c. e 65 c.c.numero l. 1999 art. 72 c.c.numero l. 2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendente dalle imprese di cui sopra, sul rilievo che, pur muovendo la sentenza impugnata dal riconoscimento della regola di omnicomprensività dell’art. 2120 c.c. e dalla constatazione che la norma collettiva escluda soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso anche parziale di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli art. 52 missioni e 72 trasferimenti ad altra sede nazionale del presente contratto o comunque corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di terzo e quarto livello retributivo trasferito in missione , la stessa riconduca la voce per cui è causa nell’ambito della deroga, sulla base di un vis espansiva della norma contrattuale, trascurando che questa ha pur sempre una natura eccezionale e che il trattamento in questione non ha alcun punto di contatto con i trattamenti corrisposti sulla base degli articoli citati 3. in particolare, si sostiene che l’incremento indistinto della retribuzione era corrisposto senza che al D. fossero richiesti giustificativi o attestazioni di spese, cui fossero condizionati i pagamenti, e si osserva che la Corte del merito non ne ha escluso la natura retributiva, ma ha fondato la decisione sull’errata interpretazione della portata della norma contrattualcollettiva 4. va osservato, preliminarmente, che nei gradi di merito il CCNL di riferimento è stato prodotto integralmente e che tanto è sufficiente a ritenere ammissibile il ricorso per cassazione, che ne ha indicato la sede di deposito, con precisazione del numero identificativo dell’allegato alla produzione dei fascicoli di parte 5. quanto al primo motivo, deve ritenersi che la nozione di trasferimento di residenza anagrafica di cui all’art. 44 c.c. valida in territorio nazionale non possa valere anche in ipotesi di trasferimento all’estero 6. ed invero, il luogo indicato come residenza anagrafica diviene elemento giuridicamente irrilevante dopo il trasferimento all’estero cfr. Cass. 25.11.1988 numero 6344, Cass.24.9.1994 numero 7850, Cass. 27.12.2013 numero 28695, le ultime due in tema di notificazione di atti giudiziari all’estero , in tale senso dovendo interpretarsi anche la previsione della norma contrattuale art. 79 del ccnl di riferimento , che attribuisce rilevanza all’effettività della residenza 7. il motivo merita pertanto accoglimento 8. quanto al secondo motivo, va preliminarmente considerato che la assimilabilità della voce in questione ai trattamenti di cui agli artt. 52 e 72 CCNL, secondo la disposizione contenuta nell’art. 65 ccnl, non può, da un lato, prescindere dalla natura e connotazione dei trattamenti suddetti rimborso spese effettive di viaggio, rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione, rimborso della eventuale perdita del canone di locazione per impossibilità di scioglimento della locazione entro previsti limiti temporali, diaria per il tempo necessario alla sistemazione nella nuova residenza e, dall’altro, dalla valutazione della intrinseca natura riconoscibile al trattamento del quale si discute 9. sotto il primo profilo, è evidente dalla stessa elencazione dei rimborsi effettuata nella norma contrattualcollettiva, che la stessa abbia riguardo a spese ed indennità strettamente funzionali alla realizzazione del trasferimento in diversa sede ed alla eliminazione di un disagio temporalmente limitato e come tale occasionale, come si evince anche dalla circostanza che la relativa erogazione è attribuita entro limiti di tempo espressamente previsti 10. sotto il secondo profilo, in termini generali, non può non rilevare quanto convenuto tra le parti in sede di definizione del trattamento economico dovuto e a tal fine, in sede interpretativa, deve considerarsi l’elemento letterale, che, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte cfr., da ultimo, Cass. 19.3.2018 numero 6675, Cass. 28.3.2017 numero 7927, Cass. 22.11.2016 numero 23701 11. nei casi in cui non vi sia riferimento a precise ed univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e comunque, a prescindere dall’assetto riconducibile alla qualificazione delle parti in ipotesi di disciplina legale che sia da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle stesse quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2120, 2 co. c.c., ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati 12. così, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente a la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b l’assenza di giustificativi di spesa, c la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva 13. diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che quest’ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito e che ha sostenuto nell’interesse dell’imprenditore non attinenti, perciò, all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto è indice della natura non retributiva dell’emolumento, normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza o determinabilità e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione, per volontà collettiva, dalla base di computo del t.f.r., che, tuttavia, non può estendersi al di là della espressa previsione derogatoria rispetto alla generale previsione codicistica 14. alla stregua dei criteri identificativi utili per la descritta valutazione di tipo induttivo, deve ritenersi che l’esame compiuto dalla Corte del merito presenti le carenze denunciate, che ne evidenziano la non corretta identificazione delle voci del trattamento economico corrisposto al D. cfr., per gli emolumenti connessi al caro vita estero, Cass. 1314/17 e Cass. 22.7.2016 numero 15217 , anche ai fini dell’inclusione o meno delle stesse nella base di calcolo del TFR 15. in accoglimento anche del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, va disposto, ai sensi dell’art. 384, 2 comma, prima parte, c.p.c., il rinvio della causa alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai richiamati criteri e principi 16. allo stesso giudice è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de presente giudizio di legittimità.