Il computo dei termini si applica anche agli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c., anche nella sua prima fase, ha natura contenziosa sicché viene in rilievo la previsione dell’art. 155, comma 5 e 6, c.p.c., tale per cui il giorno del sabato è assimilato a quello festivo, limitatamente ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza.

Dunque, tale norma si applica anche alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Lo afferma la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24408/18 depositata il 4 ottobre. La vicenda. Il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo che non aveva riconosciuto il requisito sanitario per il godimento dell’indennità di accompagnamento. Il Giudice di prime cure aveva infatti ritenuto inammissibile l’opposizione, atteso che la parte ricorrente aveva depositato la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., termine che nel caso di specie scadeva nella giornata di sabato. La ricorrente è ricorsa in cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 445-bis comma 4 e dell’art. 155 comma 4 del c.p.c., esponendo di aver tempestivamente provveduto al deposito dell’atto di dissenso, posto che trattandosi di atto processuale fuori udienza nell’ambito di un processo giurisdizionale sommario a carattere contenzioso trovava applicazione l’art. 155 comma 4 c.p.c. che proroga al lunedì successivo i termini scadenti il sabato. La disciplina di cui all’art. 155 commi 5 e 6 c.p.c. La Suprema Corte ha in breve ricordato la disciplina di cui all’art. 155 commi 5 e 6 c.p.c., precisando che il comma quinto assimila il giorno del sabato a quello festivo, limitatamente però ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata di sabato e che, come precisato dalle Sezioni Unite, per atti processuali di cui al predetto comma devono intendersi quelli che, sebbene svolti fuori dall’udienza, hanno rilevanza diretta o indiretta nel processo, nel senso che il rispetto o meno dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie. La dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU può essere depositata il lunedì successivo, se il termine scade di sabato. La Suprema Corte ha ritenuto applicabile la predetta disciplina alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Secondo gli Ermellini, tale dichiarazione è senza dubbio un’attività processuale che si svolge fuori udienza ed è certamente qualificabile come atto processuale ai sensi dell’art. 155 comma 5 c.p.c., costituendo il suo deposito la condizione per l’accesso alla seconda fase, a cognizione piena ed il momento dal quale si computa il termine di 30 giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, ne consegue che ove il deposito della dichiarazione di contestazione scada nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo che, di regola, è il lunedì , ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 6 giugno – 4 ottobre 2018, n. 24408 Presidente Doronzo – Relatore Spena Rilevato in fatto che con sentenza del 16 novembre 2016 numero 1934 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta da G.D. , ai sensi dell’articolo 445 bis comma 6 cod. proc. civ., avverso le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo, che non aveva riconosciuto il requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che la opposizione era inammissibile, atteso che il decreto ex articolo 445 bis, comma 4, codice di procedura civile era stato comunicato alla parte ricorrente il 7 aprile 2016 e che quest’ultima aveva depositato la dichiarazione di dissenso soltanto in data 9 maggio 2016, oltre il termine perentorio di 30 giorni, che scadeva sabato 7 maggio 2016 che avverso la sentenza ha proposto ricorso G.D. , articolato in un unico motivo l’INPS ha depositato procura alle liti che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ Considerato in diritto che con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 445 bis, comma 4 e dell’articolo 155, comma 4 codice di procedura civile. Ha esposto di avere tempestivamente provveduto al deposito dell’atto di dissenso si trattava di un atto processuale svolto fuori udienza nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sommario a carattere contenzioso sicché trovava applicazione l’articolo 155 comma 4 codice di procedura civile, a tenore del quale il termine scadente nella giornata del sabato era prorogato al lunedì successivo giorno in cui era stato depositato l’atto di dissenso . che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso che, invero, il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445 bis cod.proc.civ. anche nella sua prima fase ha natura contenziosa sicché viene in rilievo la previsione dell’articolo 155 cod.proc.civ. ed, in particolare, i commi quinto e sesto, aggiunti dalla legge 28.12.2005 nr. 263 art. 2, comma 1, lett. f ed entrati in vigore in data 1 marzo 2006, applicabili ratione temporis. In particolare il comma quinto assimila il giorno del sabato a quello festivo, limitatamente però ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato . Come chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte Cassazione civile, sez. un., 01/02/2012, n. 1418 per atti processuali , di cui al comma 5 in esame, devono intendersi quelli che, sebbene svolti fuori dell’udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie nella fattispecie esaminata le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la previsione dell’articolo 155 co. 5 cod.proc.civ. al termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, per il perfezionamento della notifica postale nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario . Alla luce del suddetto principio non è dubbia la applicabilità dell’articolo 155 co. 5 cod.proc.civ. al termine, di cui all’articolo 445 comma 4 cod.proc.civ., per il deposito in Cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. Trattasi, invero, di un’ attività che si svolge fuori dall’udienza la dichiarazione di contestazione, d’altro canto, è certamente, qualificabile come atto processuale ai sensi del menzionato art. 155, comma 5, costituendo il suo deposito la condizione per l’accesso alla seconda fase, a cognizione piena ed il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Ne consegue, pertanto, che ove il termine per il deposito della dichiarazione di contestazione scada nella giornata del sabato la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 155 cod.proc.civ che, pertanto, la sentenza impugnata, non conforme al principio di diritto sopra esposto, deve essere cassata con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ. in conformità alla proposta del relatore e gli atti rinviati ad altro giudice persona fisica del Tribunale di Cosenza che si adeguerà nella decisione al suddetto principio che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altro giudice del Tribunale di Cosenza.