I costi per le protesi necessarie a causa dell’infortunio sul lavoro sono a carico dell’INAIL

Dalla lettura combinata degli artt. 66 e 90 d.P.R. n. 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , gli Ermellini escludono ogni dubbio sulla riconducibilità del costo delle protesi resesi necessarie a seguito di un infortunio sul lavoro nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria INAIL.

Così si è espressa la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 23885/18, depositata il 2 ottobre. Il fatto. Il lavoratore di un supermercato, scivolando su una lastra di ghiaccio sul pavimento della cella frigorifera, subiva un infortunio sul lavoro per il quale chiedeva, dinanzi al Tribunale di Napoli, il risarcimento del danno biologico sofferto, nonché delle spese sostenute per le cure mediche e la protesi dentaria. La domanda veniva accolta, sia in primo che in secondo grado, avendo il lavoratore dimostrato le modalità dell’incidente, l’utilizzo delle calzature antinfortunistiche al momento della caduta ed il malfunzionamento del macchinario che aveva creato la lastra di ghiaccio, malfunzionamento di cui il datore di lavoro era stato avvertito dai lavoratori. In particolare, la Corte d’Appello, rigettando il gravame del datore di lavoro, affermava che il costo delle protesi dentarie non era addebitabile all’INAIL in quanto relativo a postumi non incidenti sull’attitudine al lavoro. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione la parte datoriale. Protesi. Per quanto qui d’interesse, il ricorrente deduce l’imputazione a suo carico delle spese relative alla protesi dentaria che rientrerebbero invece nell’assicurazione INAIL. Il Collegio sottolinea che l’art. 66 d.P.R. n. 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilisce che le prestazioni dell’assicurazione comprendono anche le cure mediche e chirurgiche, nonché gli accertamenti clinici e la fornitura di apparecchi di protesi. L’art. 90 dispone poi che l'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato . In virtù di tale contesto normativo, la Corte esclude ogni dubbio sull’inclusione degli apparecchi di protesi tra i dispositivi medici la cui fornitura è rimessa all’INAIL in caso di infortunio sul lavoro. Accogliendo dunque il ricorso, la S.C. cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 15 maggio – 2 ottobre 2018, numero 23885 Presidente Bronzini – Relatore Leone Fatto e diritto Rilevato che La Corte di appello di Napoli con la sentenza numero 6607/2012 aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva accolto la domanda di A.P. nei confronti SIDM spa, attualmente incorporata per fusione in Auchan spa, diretta ad ottenere la condanna della società al risarcimento del danno biologico sofferto a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso in data omissis . La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, aveva ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sul lavoratore relativamente alle modalità dell’incidente ed alla sua rapportabilità alla prestazione lavorativa. In particolare il giudice d’appello aveva ritenuto provato che l’A. fosse caduto su una lastra di ghiaccio posta sul pavimento della cella frigorifera, nonostante lo stesso indossasse calzature antinfortunistiche. I testi escussi avevano peraltro confermato non solo l’accaduto ma anche il malfunzionamento del macchinario determinativo della lastra di ghiaccio, e la avvenuta precedente comunicazione del guasto al datore di lavoro. La corte aveva altresì escluso ogni comportamento anomalo ed imprevedibile del lavoratore, tale da interrompere il nesso causale tra l’evento e la responsabilità datoriale. Quanto al danno liquidato in E. 27.540,00, la Corte precisava che alcun vizio di ultrapetizione era rinvenibile poiché a fronte del richiesto risarcimento del danno biologico e delle spese sostenute per cure mediche e protesi dentaria, era stata liquidata la suddetta somma comprensiva di entrambe le voci risarcitorie, anche in considerazione del fatto che il costo delle protesi dentarie non poteva essere ascritto all’Inail, in quanto relative a postumi non incidenti sulla attitudine al lavoro. La Corte d’appello rigettava altresì l’appello incidentale riferito alla insufficienza del risarcimento riconosciuto ed alla liquidazione del danno morale, in quanto non allegati elementi di fatto da cui dedurre l’esistenza e la entità del pregiudizio in questione, al pari del pur richiesto danno alla immagine. Avverso tale decisione La società Auchan spa proponeva ricorso affidandolo a tre motivi cui resisteva con controricorso A.P. . Considerato che 1 - Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2697 c.c. artt. 112 e 432 c.p.c. in relazione alla indeterminatezza e genericità degli elementi di fatto posti a sostegno della domanda risarcitoria e del danno denunciato deduceva altresì l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla eccezione di genericità sopra riportata. Si duole parte ricorrente della assenza di elementi di fatto, allegazioni e conseguente carenza di prova circa il danno subito dal lavoratore. Il motivo risulta prima ancora inammissibile oltre che infondato. La società non ha specificato ove ed in quale modo sia stata allegata la eccezione di carenza ed insufficienza degli elementi utili ad identificare e provare il danno sofferto. Già tale rilievo rende inammissibile il motivo, peraltro anche infondato in quanto la Corte territoriale ha accertato il danno sulla base di una consulenza tecnica medico legale accertativa dei postumi invalidanti e del danno biologico, nonché sulla base della documentazione relativa ai costi valutati, anche dal ctu, per le cure mediche e le protesi dentarie necessarie al lavoratore infortunato. 2 - Con il secondo motivo è censurata la contraddittorietà tra richiesto e pronunciato e tra le conclusioni del ctu ed il pronunciato nonché la violazione degli artt. 112 cpc e 1218, 1223, 1226, 2697 c.c. insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. . Si duole la società di una difformità tra il motivo di censura proposto e quanto dello stesso riportato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. La censura risulta inammissibile poiché a fronte del rilievo di mancata corrispondenza, la società non allega in questa sede e non inserisce in ricorso l’esatto motivo cui si riferisce, così impedendo ogni possibile valutazione sul punto. Allo stesso modo non riporta l’elaborato peritale cui si riferisce e rispetto al quale denuncia la difformità. Anche sul punto il motivo è inammissibile. 3 Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 numero 5 e 6 e art. 90 DPR numero 1124/65 ex art. 360 numero 3 c.p.c. . La società lamenta la imputazione a sé delle spese relative alla protesi dentaria, rilevandone la inclusione nella assicurazione Inail. Rileva il Collegio che l’art. 66 del DPR numero 1124/66 stabilisce che le prestazioni dell’assicurazione sono, tra le altre, le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici nonché la fornitura degli apparecchi di protesi. Il successivo art. 90 dello stesso DPR numero 1124/65 stabilisce che L’istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell’inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall’istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell’infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all’infortunato . La congiunta lettura delle disposizioni non lascia dubbi sulla inclusione degli apparecchi di protesi tra i dispositivi medici la cui fornitura è rimessa all’istituto assicuratore nelle ipotesi in cui l’infortunio occorso ne determini le necessità in tal senso Cass. numero 17985/2013 . Non corretta risulta a riguardo la valutazione della corte territoriale in merito alla copertura assicurativa dell’Inail solo per le protesi atte a ridurre il grado di inabilità in quanto la dizione della disposizione di cui al richiamato art. 90 distingue tra fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell’inabilità, con ciò evidenziando che si tratta di due ipotesi diverse le protesi e gli apparecchi atti a ridurre il grado di inabilità. Le prime le protesi in qualunque caso e non solo se funzionali a ridurre l’inabilità. La censura risulta quindi fondata e rispetto ad essa la sentenza deve essere cassata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, che dovrà valutare l’originaria domanda proposta sulla base dei principi sopra esposti, oltre che determinare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.