Vigili del fuoco volontari: niente rapporto subordinato e niente TFR

Vittoria per il Ministero dell’Interno. Respinta la richiesta avanzata da un uomo che ha prestato attività alle dipendenze del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. Decisivo il richiamo all’esercizio di funzioni straordinarie da parte dei vigili del fuoco volontari, funzioni collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili .

Niente trattamento di fine rapporto per il pompiere volontario discontinuo. Impossibile, difatti, secondo i Giudici del Palazzaccio, parlare di rapporto di lavoro subordinato a fronte dei contratti a termine col Comando provinciale dei vigili del fuoco e, quindi, col Ministero dell’Interno Cassazione, ordinanza n. 21411/18, sez. VI Civile –L, depositata oggi . Dipendenza. Sconfitta definitiva per un uomo che ha prestato attività alle dipendenze del Comando provinciale del Vigili del Fuoco di Roma – come pompiere volontario discontinuo e a fronte di una serie di contratti a termine – e ha preteso dal Ministero dell’Interno il pagamento del Trattamento di fine rapporto da lui maturato. Smentita completamente in Cassazione la valutazione compiuta dai Giudici d’Appello. In secondo grado si è sostenuta la tesi della natura subordinata del rapporto , alla luce della previsione intesa a riconoscere ai vigili del fuoco volontari lo stesso trattamento del personale in servizio permanente . Per i Magistrati del Palazzaccio, invece, va categoricamente escluso che il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco possa assimilarsi al rapporto di lavoro subordinato del tipo di quello intercorrente con i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto disciplinato dalla legge, dovendosi qualificare come mero rapporto di servizio . Decisivo, in questa ottica, il richiamo all’ esercizio di funzioni straordinarie da parte dei vigili del fuoco volontari, funzioni collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consistendo in una dipendenza di carattere meramente funzionale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 6 giugno – 30 agosto 2018, n. 21411 Presidente Doronzo – Relatore De Marinis Rilevato in fatto che con sentenza del 5 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da C.F. nei confronti del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto il pagamento del TFR maturato per l’attività prestata alle dipendenze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma in qualità vigile del fuoco volontario discontinuo sulla base di una serie di contratti a termine che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa fondata, in ragione della riconosciuta natura subordinata del rapporto implicante, tenuto conto della previsione intesa a riconoscere ai vigili del fuoco volontari lo stesso trattamento del personale in servizio permanente, l’applicabilità dell’art. 2120 c.c. che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato in diritto che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 d.lgs. 139/2010 e 10 d.lgs. n. 368/2010 come modificato dall’art. 4, comma 12. n. 183/2011, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale inteso a ricondurre nell’alveo del lavoro subordinato il rapporto di servizio dei vigili del fuoco volontari che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte cfr. Cass. 15.7.2016, n. 14467 che, conformandosi a quanto enunciato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consistendo in una dipendenza di carattere meramente funzionale, possa assimilarsi al rapporto di lavoro subordinato del tipo di quello intercorrente con i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto disciplinato dalla legge, dovendosi qualificare come mero rapporto di servizio che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, della domanda proposta in sede monitoria da C.F. e la compensazione delle spese dell’intero giudizio, tenuto conto dell’esito contrastante di entrambe le fasi del merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigetta la domanda dell’originario ricorrente e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.