Riconoscimento dello stato di inabilità e delle relative prestazioni assistenziali

La Corte d’Appello rigettava la domanda dell’interessato, ritenendo insussistenti i presupposti economici per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento. L’istanza dell’interessato, però, era molto più ampia e si incentrava sulla richiesta generale del riconoscimento dello stato inabilità e delle conseguenti prestazioni assistenziali. Per gli Ermellini è tutto da rifare, in quanto nella sentenza di merito non vi è corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 19027/18, depositata il 17 luglio. La vicenda. Dopo il rigetto dei Giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, della domanda volta ad ottenere alcune prestazioni assistenziali tra cui l’indennità di accompagnamento, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione denunciando con il primo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato . In particolare, sostiene il ricorrente che i Giudici di merito hanno escluso solo la sussistenza dei presupposti dell’indennità di accompagnamento omettendo la pronuncia sulla domanda diretta ad ottenere la pensione di inabilità, ai sensi della l. n. 118/1971. Prestazioni assistenziali e pensione di inabilità. In primo luogo, ricorda la Cassazione, il principio dell’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni di parti è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, ma esso non trova applicazione quando tale interpretazione determina una violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, in questo caso la denuncia dell’ error in procedendo attribuisce alla Cassazione il potere di procedere all’esame dell’interpretazione degli atti. Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento delle provvidenze economiche, di cui alla l. n. 118/1971, per essere affetto da patologie che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, deducendo che sussistevano i requisiti economici per il riconoscimento delle prestazioni. Il rigetto dei Giudici di merito, invece, si fondava unicamente con riguardo alla motivazione del diniego dell’indennità di accompagnamento esclusa dal CTU per insussistenza dei requisiti economici, nonostante fosse riconosciuta una inabilità del 100% . Secondo la Cassazione il ricorrente aveva chiesto ai Giudici di merito il riconoscimento del suo stato invalidante e permanente di inabilità che si distingue dalla domanda di indennità di accompagnamento per la quale è prevista la deduzione della sussistenza dei requisiti economici. Ciò in quanto l’interessato ha la possibilità di richiedere tutte le prestazioni assistenziali connesse al suo stato di invalidità, compresa la pensione di inabilità . In conclusione secondo il Supremo Collegio la Corte territoriale ha fornito una motivazione riduttiva rispetto al contenuto sostanziale domanda formulata dal ricorrente e di conseguenza il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI – L, ordinanza 6 giugno – 17 luglio 2018, n. 19027 Presidente/Relatore Doronzo Fatto e diritto Rilevato che con sentenza pubblicata il 7/7/2015, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da B.F. contro la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento la Corte territoriale ha confermato il giudizio del consulente tecnico d’ufficio circa la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvidenza, rilevando altresì che questa era l’unica prestazione richiesta contro la sentenza il B. propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio Memoria Considerato con il primo motivo la parte denuncia la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, lamentando l’omessa pronuncia da parte dei giudici di merito sulla domanda diretta ad ottenere la pensione di inabilità ai sensi della legge n. 118 del 1971 con il secondo motivo si denuncia l’omesso o errato esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza dei requisiti sanitario e reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento della seconda censura va invero rilevato che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato art. 112 cod. proc. civ. o a quello del tantum devolutum quantum appellatum art. 345 cod. proc. civ. , trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti Cass. 10/10/2014, n. 21421 Cass., 22/07/2009, n. 17109 Cass. Sez. Un., 22/5/2012, n. 8077 dalla lettura del ricorso di primo grado, debitamente trascritto dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che egli ha chiesto il riconoscimento delle provvidenze economiche, di cui alle L. 118/1971, 18/1980, 508/1980 e successive modificazioni ha dedotto nella parte narrativa del suo ricorso di essere affetto da patologie che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% e che sussistevano i requisiti economici per il riconoscimento delle prestazioni a fronte della pronuncia di rigetto del tribunale, motivata unicamente con riguardo alla indennità di accompagnamento - esclusa dal CTU, che ha tuttavia riconosciuto un grado di inabilità pari al 100% a decorrere dal mese di marzo 2007 - il B. ha lamentato l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di riconoscimento del proprio stato invalidante e permanente inabilità lavorativa al 100%, con conseguente corresponsione delle provvidenze economiche, di cui alle leggi 118/71, 18/80, 508/80 e successive modificazioni procedendo all’esame diretto degli atti alla luce della giurisprudenza sul richiamata, deve rilevarsi che tanto il riferimento allo stato invalidante e permanente di inabilità lavorativa al 100% quanto il riferimento alla legge n. 118 del 1971, quanto, infine, la deduzione della sussistenza del requisito economico, richiesto solo per la pensione di inabilità e non anche per l’indennità di accompagnamento, sono espressione della volontà della parte di richiedere tutte le prestazioni assistenziali connesse al suo stato di invalidità, compresa la pensione di inabilità l’interpretazione compiuta dalla Corte territoriale, correttamente investita dalla censura di omessa pronuncia da parte del tribunale, appare pertanto riduttiva rispetto al contenuto sostanziale della domanda, volta ad ottenere - sia pure con formula generica ma non per questo meno chiara - le prestazioni assistenziali previste dalle leggi indicate, compresa pertanto la pensione di inabilità disciplinata dalla L. n. 118/1971 il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché valuti la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della pensione di inabilità civile il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.