Venti minuti per indossare camice e scarpe: tempo non retribuibile

Respinta definitivamente dai Giudici di legittimità la richiesta presentata da una cassiera di un supermercato. Impossibile considerare tempo di lavoro anche i minuti impiegati la vestizione e la svestizione dagli indumenti da lavoro.

Venti minuti in tutto, ogni giorno, per indossare e togliere gli indumenti da lavoro. Questo tempo, evidenziato da una cassiera di un supermercato, non va considerato come “lavoro supplementare”. Respinta perciò la sua richiesta di ottenere un’ulteriore retribuzione dall’azienda Cassazione, ordinanza numero 16249/18, sez. Lavoro, depositata oggi . Vestizione e svestizione. Riflettori puntati su un lungo arco temporale, che va dal giugno 2006 al marzo 2012. La donna, dipendente di un supermercato, spiega di essere stata obbligata come cassiera a impiegare venti minuti al giorno «per indossare e togliere gli indumenti da lavoro», ossia «camice e scarpe antinfortunistiche». Consequenziale è la sua richiesta di vedere retribuiti anche quei venti minuti, catalogabili, a suo dire, come «lavoro supplementare». La domanda viene accolta in Tribunale, ma respinta in Corte d’appello. In particolare, i giudici di secondo grado evidenziano che «l’obbligo di indossare camice e scarpe» poteva essere adempiuto «anche presso la propria abitazione, prima dell’inizio del turno di lavoro», anche perché «non vi erano mai stati richiami o contestazioni disciplinari nei confronti di dipendenti che avevano portato gli indumenti da lavoro fuori dall’azienda». E questa valutazione viene ritenuta corretta dai giudici della Cassazione, i quali respingono definitivamente le pretese avanzate dalla lavoratrice, che, dal canto proprio, ha proposto una diversa «nozione di orario di lavoro», con riferimento, ovviamente, «alle operazioni di vestizione e di svestizione».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 13 dicembre 2017 – 20 giugno 2018, numero 16249 Presidente Bronzini – Relatore Curcio Rilevato in fatto Che con sentenza del 17.12.2013 la corte d'Appello di Genova ha riformato la sentenza del tribunale della stessa città respingendo la domanda di Anumero Mu., dipendente in qualità di cassiera della Coop. Liguria s.c.c, diretta a far accertare il suo diritto al pagamento di somme a titolo di lavoro supplementare per complessivi 20 minuti di ogni giornata lavorativa effettiva, avuto riguardo al tempo necessario, in entrata ed in uscita, per indossare e togliere gli indumenti da lavoro, con condanna della società al pagamento delle somme maturate dal 15.6.2006 al 31.3.2012. Che la corte d'appello ha ritenuto che il Tribunale avesse interpretato la domanda attrice come domanda di condanna al pagamento delle somme maturate in relazione alla prestazioni svolte in detto periodo, con accertamento dell'an debeatur circoscritto al periodo di lavoro per cui era stata quantificata la domanda, senza che la sentenza sull'an, potesse proiettare i suoi effetti anche per il futuro e che comunque, anche qualora il primo giudice avesse erroneamente limitato l'accertamento a tale periodo diversamente da quanto invece richiesto dalla lavoratrice, la sentenza non era stata il oggetto di impugnazione con riferimento a tale omessa pronuncia, con conseguente giudicato sul punto. Che la corte territoriale non ha quindi ammesso, ritenendole irrilevanti, le produzioni documentali richieste in appello da entrambe le parti, che si riferivano a disposizioni aziendali successive al 31.12.2012 ed ha escluso che il tempo di vestizione e svestizione andasse incluso nel tempo di lavoro, non essendo emerso anche in base alle prove orali articolate dalle parti, ammesse ed assunte, che sebbene vi fosse obbligo di indossare il camice e le scarpe antinfortunistiche, tale obbligo non doveva necessariamente assolversi in azienda, ma anche presso la propria abitazione prima dell'inizio del lavoro, non essendovi stati mai richiami o comunque contestazioni disciplinari nei confronti di dipendenti che avevano portato gli indumenti di lavoro fuori dall'azienda. Che la corte di merito ha comunque escluso che si potesse ritenere nella fattispecie in esame l'esistenza di eterodirezione per il solo fatto che veniva imposto di svolgere la prestazione indossando una divisa aziendale, laddove tale imposizione esulava da disposizioni precise su luogo, modalità e tempi di vestizione e svestizione, così da rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. numero 66/2003, che non poteva ritenersi configurata da quanto previsto nella citata nota della direzione aziendale che richiedeva la timbratura, all'inizio e alla fine della giornata, con la divisa indossata. Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Mu. affidato a due motivi, a cui ha opposto difese la Coop. Liguria con controricorso, atti poi illustrati da memorie ai sensi dell'articolo 480 bis .1 c.p.c. Che il PG ha depositato le proprie conclusioni in data 16.11.2017 Considerato in diritto Che i motivi di ricorso hanno riguardato 1 la violazione degli articolo ll2,115,437c.2. c.p.c, in relazione all'articolo 360 ci numero 3 c.p.c, oltre che l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360 c.1 numero 5 c.p.comma Avrebbe errato la corte d'Appello nel ritenere che la domanda fosse circoscritta la solo periodo per il quale era stata chiesta la condanna specifica al pagamento delle differenze retributive, perché nessuna limitazione temporale era stata fatta con riferimento alla domanda di accertamento della diritto a vedersi retribuito il tempo impiegato per indossare e per poi dismettere la divisa di lavoro obbligatoria. Avrebbe quindi errato la corte nel ritenere che si fosse formato comunque il giudicato sulla statuizione del diritto al pagamento della prestazione lavorativa, svolta nel solo periodo dal giugno 2006 al marzo 2012 per i 20 minuti dedicati alla vestizione e vestizione, così violando la corte l'articolo 437 c.p.comma laddove ha respinto la richiesta di produzione in appello della disposizione di servizio del 2012, non essendosi formato alcun giudicato dal momento che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione per il tempo di lavoro impiegato per indossare e togliere la divisa non solo limitatamente agli anni per i quali si erano anche quantificate le differenze retributive. Ciò si sarebbe evinto in maniera chiara sia dal ricorso introduttivo della Mu., sia dalla motivazione della sentenza del tribunale di Genova. 2 violazione dell'articolo 115 c.p.c, dell'art 2 Direttiva UEnumero 99/104/CE e articolo 1 comma 2 D.Lgs. numero 66/2001, degli articolo 77,78 e79 D.Lgs.81/2008 in relazione all'articolo 360 c.1.numero 3 c.p.c, per avere la corte errato nell'interpretazione della nozione di orario di lavoro alla luce anche della normativa di attuazione delle direttive Europee, ignorando che nella caso in esame vi era una precisa disciplina tempistica di esecuzione delle operazioni di vestizione e svestizione prima e dopo la timbratura , confermata anche in sede di prove testimoniali, che avrebbero provato che la lavoratrice non poteva scegliere il momento in cui indossare la divisa, disponendo il datore di lavoro di farlo prima di iniziare la prestazione, che quindi il tempo necessario per indossarla rientrava nell'orario di lavoro . Che ancora nessuna rilevanza, neanche presuntiva, la corte di merito aveva dato al documento prodotto in primo grado dalla lavoratrice, che riproduceva il cartello affisso alla porta dello spogliatoio in cui si invitava i lavoratori a tenere gli indumenti custoditi nel proprio armadietto, disposizione necessaria in caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuali che vanno custoditi all'interno del luogo di lavoro, come previsto dagli articolo 77 e 78 del D.Lgs. numero 81/2008. Tali DPI erano poi stati oggetto di ulteriori disposizioni aziendali quanto al loro uso e custodia da parte dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, contenute nei documenti datati 2012 di cui era stata richiesta l'acquisizione in appello. Che pertanto la prova dell'obbligo della ricorrente di indossare la divisa e i dispositivi di protezione individuale costituiva ulteriore ragione per includere nell' orario di lavoro il tempo di vestizione. Che il primo motivo di gravame è inammissibile, perché, per come formulato, il motivo non consente di cogliere con esattezza la specifica censura rivolta alla sentenza, che sembra essere quella di un' errata interpretazione della sentenza del tribunale da parte della corte di merito, interpretazione che avrebbe determinato il mancato accoglimento dell'istanza di acquisizione in appello, ai sensi dell'articolo 437 c.p.comma del documento consistito in una circolare sulle disposizioni di servizio circa l'obbligo d'uso dei dispositivi antinfortunistici di protezione individuale . Sarebbe quindi incorsa la corte genovese nella violazione dell'articolo 112 c.p.comma e dell'articolo 437 c.p.c. Che sembrerebbe lamentare pertanto la ricorrente degli errores in procedendo, in relazione ai quali questa corte ha statuito che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare a pena, appunto, di inammissibilità il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali - che nel caso di specie si identificano proprio nella ratio decidendi e nel relativo decisum della sentenza di primo grado - alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso così tra le tante da ultimo Cass.numero 22880/2017 . Che in sostanza la ricorrente, contrappone alla lettura fatta dalla corte territoriale della sentenza di primo grado, quella propria, senza evidenziare gli elementi certi ed oggettivi su cui fondare il denunciato error in procedendo. E' appena il caso di rilevare, inoltre, che neanche è stata indicata la specifica collocazione del documento, la sentenza di primo grado, nel proprio fascicolo di parte in violazione dell'articolo 366 comma 2 numero 6 c.p.comma cfr Cass. numero 195/2016 Che inoltre la nuova formulazione del motivo di ricorso i cui all'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non consente una censura della motivazione in termini di insufficienza o contraddittorietà, ma prevede esclusivamente una censura che deduca l'assoluto omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, così da comportare una contraddittorietà insanabile che violi il cd. minimo costituzionale e certamente inammissibili si profilano quindi i rilievi della ricorrente laddove riguardano comunque l’ impianto motivazionale della sentenza impugnata. Che non merita accoglimento neanche il secondo motivo di ricorso. Ed infatti anche in tal caso le censure non colgono nel segno, perché si lamenta la violazione di legge ed in particolare l'erronea interpretazione da parte della corte territoriale della nozione di orario di lavoro, per essere le operazioni di vestizione e svestizione dei lavoratori sottoposte a determinate disposizioni della cooperativa, che indirettamente ne avrebbe imposto tempi e luogo di esecuzione. Che in particolare la ricorrente individua l'eterodirezione nelle disposizioni regolamentari che richiedono che le timbrature, in entrata ed in uscita, debbano essere effettuate in tenuta da lavoro ed ancora dalle disposizioni di servizio sull'obbligo dell'uso dei dispositivi antinfortunistici di protezione individuale, secondo quanto previsto nel documento non acquisito al processo dalla corte distrettuale, in quanto ritenuto irrilevante. Che tuttavia attraverso tali censure in realtà la ricorrente non denuncia un'errata sussunzione della fattispecie così come accertata in una ipotesi normativa non pertinente, ma lamenta una non corretta valutazione degli elementi fattuali emersi in causa attraverso le testimonianze raccolte e attraverso la documentazione agli atti, offrendo una diversa valutazione di tali elementi istruttori rispetto a quella effettuata dalla sentenza, operazione preclusa in sede di legittimità. Che il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater D.P.R. numero 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.