È inammissibile il ricorso per cassazione privo della prova del conferimento della procura speciale prima della notificazione

Caso singolare nel quale i Giudici di legittimità hanno riconosciuto la procedibilità del ricorso predisposto con modalità telematiche privo di attestazione di conformità, in virtù dell’ulteriore deposito da parte del controricorrente delle copia del ricorso notificato a mezzo raccomandata. Nonostante ciò la Suprema Corte ha finito per ritenere il ricorso inammissibile stante la mancanza della prova del conferimento della procura speciale per il giudizio di Cassazione.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 14061/18, depositata il 1° giugno. Il fatto. La controversia per la quale è chiamata ad esprimersi la Suprema Corte ha per oggetto il ricorso delle datrici di lavoro contro la decisione del Giudici di merito con la quale veniva dichiarata l’illegittimità del licenziamento collettivo del lavoratore. Preliminarmente la Cassazione, esprimendosi sulla vicenda, ha affrontato alcune questioni processuali relative alla procedibilità e all’ammissibilità del ricorso. La doppia notifica e la procedibilità del ricorso. In primo luogo gli Ermellini hanno rilevato che il ricorso è stato predisposto come originale telematico e sottoscritto con firma digitale, nonchè notificato alla controparte a mezzo PEC. Il ricorrente ha estratto copia analogica del ricorso notificato in via telematica ed ha depositato nella cancelleria della Cassazione detta copia, priva di firma autografa e attestazione di conformità, ugualmente alla relazione di notifica contenuta nel messaggio PEC, e la ricevuta di avvenuta consegna. Quanto premesso, in situazioni analoghe, ha comportato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per mancanza dell’attestazione di conformità della copia analogica, tuttavia nel caso di specie, rilevano i Giudici di legittimità, parte ricorrente ha provveduto a notificare anche a mezzo raccomandata a/r, ai sensi dell’art. 1 l. n. 53/1994, ed il controricorrente ha depositato la relativa copia notificata del ricorso che, in maniera singolare – considerato che trattasi del ricorso predisposto in originale telematico e sottoscritto digitalmente - , reca la firma autografa del difensore . Per questo motivo il deposito della copia notifica del ricorso da parte del controricorrente potrebbe soddisfare la condizione di procedibilità. La mancata prova della procura speciale e l’inammissibilità. La Cassazione, però, si è espressa per l’inammissibilità del ricorso in quanto risulta non provato, in nessuno degli atti trasmessi alla controparte né quello notificato a mezzo PEC, né quello invitato tramite raccomanda , il rilascio della procura speciale in epoca anteriore alla notificazione. Infatti, osserva la Suprema Corte, la procura non risulta in calce alla copia notificata del ricorso depositata dal controricorrente e neppure inserita tra gli allegati del messaggio PEC da quanto emerge dalla copia analogica depositata dal ricorrente. Da ciò consegue che, anche in mancanza dell’attestazione di conformità della copia analogica del ricorso all’originale digitale notificato, non vi è prova dell’anteriorità del rilascio delle procura rispetto alla notificazione. Per questo motivo la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 5 aprile – 1 giugno 2018, n. 14061 Presidente Curzio – Relatore Fedele Fatto e diritto Rilevato che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, proposto da D.A. ed ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato in data 21 novembre 2013, con conseguente condanna della Sidernet s.p.a. e della Sagoma s.r.l., considerati come centro unitario di interessi, alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno, commisurato a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali contro tale decisione la Sidernet s.p.a. e la Sagoma s.r.l. propongono ricorso affidato a due motivi, cui resiste il D. con controricorso è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che il ricorso è stato predisposto come originale telematico e sottoscritto con firma digitale il difensore ha provveduto a notificarlo alla controparte a mezzo posta elettronica certificata poiché allo stato, in assenza del decreto di cui all’art. 16-bis, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall’art. 1, comma 19, n. 2 , legge 24 dicembre 2012, n. 228, il deposito telematico degli atti non è consentito nel giudizio di cassazione, il ricorso può essere depositato nella cancelleria della Corte esclusivamente in modalità analogica cartacea nella specie, il ricorrente si è avvalso della facoltà di notificare l’atto con modalità telematica, ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 facoltà non inibita per il giudizio di cassazione , ha poi estratto copia analogica del ricorso così notificato e l’ha depositata nella cancelleria della Corte, priva di firma autografa e priva di attestazione di conformità, così come la relazione di notifica, inserita nel messaggio di p.e.c., e la ricevuta di avvenuta consegna in situazione analoga, il ricorso è stato dichiarato improcedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., Cass. 22/12/2017, n. 30918, la cui impostazione è stata confermata da Cass. Sez. U., 27 aprile 2018, n. 10266 , con ampia motivazione pienamente condivisa dal Collegio, anche in ordine alla irrilevanza della mancata contestazione della controparte e, quindi, alla inapplicabilità del disposto di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 né la soluzione adottata si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU e con l’art. 47 della Carta di Nizza, considerato che la normativa in questione art. 369 cod. proc. civ. ed artt. 3-bis e 9 della legge n. 53 del 1994 non pone alcun eccessivo formalismo per l’accesso alla giustizia sugli oneri di cui all’art. 369 cod. proc. civ., v. Cass. Sez. U., 02/05/2017, n. 10648 , e, anzi, consente al difensore di avvalersi di uno strumento particolarmente agile, rapido ed efficace per provvedere in proprio alle notifiche, riconoscendo allo stesso addirittura un autonomo potere di certificazione, con l’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale art. 6 legge n. 53 del 1994 , per agevolare il compimento delle formalità richieste per la rituale instaurazione del giudizio le volte in cui non sia possibile il deposito telematico degli atti art. 9, commi 1-bis e 1-ter tuttavia, nel caso in esame il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994, ed il controricorrente ha depositato la relativa copia notificata del ricorso che, in maniera singolare - considerato che trattasi di ricorso predisposto in originale telematico e sottoscritto digitalmente -, reca la firma autografa del difensore il deposito della copia notificata del ricorso da parte del controricorrente potrebbe soddisfare la condizione di procedibilità cui il rilievo officioso è preordinato arg. ex Cass. n. 30918 del 2017, cit. sennonché, il controricorrente contesta l’esistenza della procura speciale e la prova del suo rilascio in epoca anteriore alla notificazione, sul rilievo che nessuno degli atti a lui trasmessi - né quello notificato a mezzo p.e.c. né quello inviato tramite raccomandata - contenesse la procura speciale in effetti, la copia del ricorso notificata a mezzo raccomandata e depositata dal controricorrente è priva della procura speciale d’altro canto, per come emerge dalla copia analogica del messaggio p.e.c., la procura speciale non figura fra gli allegati del medesimo messaggio mediante il quale l’atto è stato notificato, come prescritto dall’art. 18, comma 5, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine né, in assenza dell’attestazione di conformità di cui all’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, può attribuirsi rilievo alla copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e sottoscritto digitalmente, che reca meramente affollata la procura speciale, rilasciata su supporto analogico, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 83, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica sicché non sembra aderente alla diversa realtà di un atto predisposto e formato digitalmente e depositato in copia cartacea la soluzione conservativa Cass. 23 marzo 2017, n. 7443, che richiama il principio espresso da Cass. 01/08/2013, n. 18491 , concepita in riferimento all’atto predisposto in formato analogico, cui la procura in calce si riferisce secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce pertanto, anche a voler superare la questione relativa all’improcedibilità del ricorso in virtù del deposito da parte del controricorrente della copia del ricorso notificato a mezzo raccomandata, rimane la questione della mancanza di prova del conferimento della procura speciale in epoca anteriore rispetto alla notificazione del ricorso di recente, Cass. 30 novembre 2016, n. 24422 , considerato che la procura non risulta in calce alla copia notificata del ricorso depositata dal controricorrente peraltro, la procura non risulta neppure inserita fra gli allegati del messaggio di p.e.c., per come emerge dalla copia analogica depositata dal ricorrente sicché, anche per la mancanza dell’attestazione di conformità della copia analogica del ricorso all’originale digitale notificato, non vi è prova dell’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione il difetto di prova della preesistenza della procura speciale, esime, quale ragione più liquida Cass. 18/11/2016, n. 23531 , dal valutare le conseguenze dell’anomalia riscontrata nel caso in esame, in cui parrebbero esistere due originali, l’uno predisposto telematicamente e sottoscritto con firma digitale, notificato a mezzo p.e.c. e depositato dal ricorrente in copia analogica senza attestazione di conformità, e l’altro predisposto in formato analogico e sottoscritto con firma autografa e notificato a mezzo raccomandata a/r, depositato dal controricorrente il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente in relazione all’esito del ricorso e considerata l’epoca di introduzione del procedimento, ricorrono i presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 Euro per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00 Euro ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.