Bando viziato ma la selezione è valida: confermata l’assunzione

L’azienda si è affidata a un Centro per l’impiego, che però ha commesso un errore, non precisando che la disoccupazione di lunga durata era indispensabile all’atto dell’assunzione. Vittoria per il candidato ritenuto idoneo ma escluso proprio perché non in possesso del requisito dei ventiquattro mesi di disoccupazione.

Errore nel bando. A dannarsi è l’azienda, a gioire è uno dei candidati risultati idonei e che ora si vede riconosciuta definitivamente l’assunzione. Irrilevante il fatto che la preselezione sia stata predisposta dal ‘Centro per l’impiego’, e non direttamente dall’azienda, una municipalizzata Cassazione, ordinanza n. 274/18, sez. lavoro, depositata il 9 gennaio . Preselezione. Linea di pensiero comune per i giudici del Tribunale e per quelli della Corte d’appello confermato il diritto all’assunzione come operatore ecologico per il candidato che in un primo momento era stato ‘respinto’ dall’azienda – l’‘Ama’ di Roma – perché privo del requisito della disoccupazione di lunga durata ventiquattro mesi . In sostanza, è stato appurato che la preselezione di personale era stata organizzata dal ‘Centro per l’impiego’ della Provincia di Roma, per conto di ‘Ama spa’, per l’assunzione di quattrocento operatori ecologici , e che il requisito della disoccupazione di lunga durata doveva sussistere solo al momento della pubblicazione del bando . Di conseguenza, i magistrati hanno censurato la decisione della municipalizzata, che aveva rifiutato di procedere all’assunzione contestando al potenziale dipendente la mancanza, in quel momento, dei ventiquattro mesi di disoccupazione . Irrilevante l’errore nel bando, cioè il fatto che il requisito della disoccupazione non sia stato previsto come imprescindibile all’ atto dell’assunzione . Avviso. A far tirare un sospiro di sollievo al lavoratore sono i giudici della Cassazione, che confermano definitivamente il suo diritto all’assunzione come operatore ecologico alle dipendenze dell’‘Ama’ di Roma. In premessa viene sottolineata la peculiarità della vicenda, ossia l’espresso conferimento da parte di ‘Ama spa’ al ‘Centro per l’impiego’ dell’incarico relativo alla fase di preselezione dei candidati sulla base di ‘avviso di preselezione’ predisposto dallo stesso ‘Centro’ . Ciò significa che il ‘Centro per l’impiego’ ha pubblicato un ‘avviso’ configurante un’offerta al pubblico destinata ad impegnare direttamente la società . Di conseguenza, osservano i Giudici, in mancanza di una ipotesi di annullamento dell’avviso di preselezione per vizio del consenso , la relativa offerta al pubblico, formulata per conto di ‘Ama spa’, è valida ed efficace , con logica vincolatività per la società delle condizioni prefigurate , inclusa quella che stabiliva che solo al momento della presentazione della domanda era richiesta la sussistenza del requisito della disoccupazione di lungo periodo .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 settembre 2017 – 9 gennaio 2018, n. 274 Presidente Manna – Relatore Pagetta Rilevato 1. che Fe. Ni., premesso di avere partecipato ad una preselezione di personale organizzata dal Centro per l'impiego della provincia di Roma per conto di AMA s.p.a., per l'assunzione di 400 operatori ecologici, di essersi utilmente collocato in graduatoria, che l'AMA aveva rifiutato di procedere all'assunzione per difetto del requisito della disoccupazione di lunga durata ventiquattro mesi , che in base al bando tale requisito doveva sussistere solo al momento di relativa pubblicazione e non anche, come sostenuto dalla società, all'atto dell'assunzione, ha adito il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze di AMA s.p.a. e la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzioni maturate dal giorno di maturazione del diritto o da altra data di giustizia 1.1. che il Tribunale ha condannato AMA s.p.a. ad assumere il ricorrente con la qualifica di operatore ecologico ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso sino all'effettiva assunzione 2. che la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione, nel resto confermata, ha respinto, nei limiti ed ai sensi di cui in motivazione, il capo di domanda concernente il pagamento della retribuzione dalla data di costituzione in mora 3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso AMA s.p.a. sulla base di due motivi 4. che l'intimato ha resistito con tempestivo controricorso 5. che entrambe le parti hanno depositato memoria Considerato 1. che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione degli artt. 2, comma 1 lett. I e 4, comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 469 del 1997 e degli artt. 1703, 1388 e 1389 cod.civ., nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio, censurando la decisione per avere respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da essa AMA s.p.a. sostiene, infatti, che tale legittimazione farebbe capo al Centro dell'impiego della Provincia di Roma in ragione delle funzioni a questo legislativamente demandate di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro le conseguenze della difformità tra l'avviso di preselezione redatto e pubblicato dal Centro per l'impiego e l'oggetto dell'incarico conferito da AMA s.p.a., che richiedeva anche la sussistenza, all'atto dell'assunzione, del requisito della disoccupazione di lunga durata, non potevano che essere poste a carico del Centro in questa prospettiva si sostiene l'errore del giudice di appello per avere ricondotto il rapporto tra AMA s.p.a. e Centro per l'impiego all'istituto del mandato, con assunzione diretta della società dell'obbligo nei confronti del Niccolò ai sensi dell'art. 1388 cod. civ. 2. che con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione degli artt. 1703, 1388 e 1398 cod. civ. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio. Sostiene, in sintesi, che, anche a voler ricondurre il rapporto tra AMA s.p.a. e Centro per l'impiego della Provincia di Roma, all'istituto del mandato, l'errore nella redazione del bando, versandosi in ipotesi di mandato infedele, non potrebbe comunque far sorgere un obbligo a carico di essa società, in assenza di condotta colpevole imputabile a quest'ultima, accertamento omesso dal giudice di merito 3. che entrambi i motivi, trattati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati 3.1. che dalle disposizioni in tema di Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dettata dal D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 459 abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 , non è dato evincere, come sostenuto dall'odierna ricorrente, la esclusiva legittimazione passiva del Centro dell'impiego della Provincia di Roma, in ragione del servizio pubblico di agevolazione dell'incontro tra domanda ed offerta istituzionalmente svolto, attesa la peculiarità della fattispecie in esame connotata dall'espresso conferimento da parte di AMA s.p.a. al detto Centro dell'incarico relativo alla fase di preselezione dei candidati sulla base di avviso di preselezione predisposto dal Centro per l'impiego 3.2. che la circostanza - pacifica - che l'AMA s.p.a. abbia demandato al Centro per l'impiego della Provincia di Roma la preselezione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria da cui attingere per effettuare le programmate assunzioni dei lavoratori da adibire alle mansioni di operatore ecologico e che il Centro per l'impiego, in adempimento, di tale incarico, abbia pubblicato un avviso di selezione configurante un'offerta al pubblico destinata ad impegnare direttamente la società, impone di ricondurre il rapporto tra la società e il Centro per l'impiego alla figura di cui all'art. 1703 cod. civ. , con diretta imputazione alla società rappresentata degli effetti giuridici dell'atto posto in essere dal mandatario 3.3. che la mancata previsione nell'avviso predisposto dal Centro anche della clausola che richiedeva, quale condizione per l'assunzione, la attualità del requisito della lunga disoccupazione, in difformità delle indicazioni della società, configura un'ipotesi di errore ostativo, che consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione, e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all'autore dell'atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell'opera di terzi Cass. 02/02/1988 n. 961 3.4. che alla stregua dell'art. 1433 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell'art. 1324 cod. civ. l'errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione determina l'annullabilità dell'atto viziato 3.5. che, pertanto, in difetto di allegazione relativa all'annullamento, per vizi del consenso, dell'avviso di preselezione, la offerta al pubblico con tale avviso formulata per conto di AMA s.p.a. risulta valida ed efficace con conseguente vincolatività per la società delle condizioni in essa prefigurate, tra le quali quella per la quale solo al momento della presentazione della domanda era richiesta la sussistenza del requisito della disoccupazione di lungo periodo 4. che a tanto consegue il rigetto del ricorso 6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Cin distrazione in favore dell'Avv. Pasquale Nappi, antistatario.