Escluso il risarcimento per il lavoratore che cade dalla scala durante un’attività imprevista

Alla stregua dell’art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite.

Lo ha affermato la Suprema Corte con sentenza n. 146/18, depositata il 5 gennaio. Il fatto. I Giudici di merito respingevano, in primo e secondo grado, la richiesta di risarcimento danni del lavoratore nei confronti della parte datoriale in ordine all’infortunio sul lavoro subito. In particolare l’operaio cadeva da una scala che si era staccata dal sostegno durante dei lavori di impianto di alcuni pali elettrici. Secondo i Giudici di merito il lavoratore era venuto meno all’obbligo di fornire la prova del fatto costituente inadempimento della società datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro . Avverso la decisione di merito il lavoratore ricorre per cassazione lamentando che, al contrario, abbia correttamente provato l’inadempimento da parte datoriale degli obblighi di sicurezza e vigilanza. Onere probatorio del lavoratore. La Cassazione preliminarmente ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro è di carattere contrattuale e di conseguenza il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio comporta che il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza e che il danno non sia a lui imputabile. Alla stregua di questi principi, secondo la Cassazione, il Giudice di merito ha correttamente rilevato, come emerge dal quadro probatorio, che il lavoratore a compiuto l’operazione, causa di infortunio, successivamente alla conclusione dei lavori senza richiedere la strumentazione idonea per l’attività né rispettando le prescrizioni direttive. Obblighi di sicurezza del datore di lavoro. Inoltre la Corte rileva che i Giudici hanno insindacabilmente escluso che la parte datoriale fosse venuta meno all’obbligo di sicurezza e vigilanza, in quanto dalle prove emergeva la presenza delle attrezzature adeguate per la prestazione richiesta e la possibilità di contattare un altro cantiere per ottenere le attrezzature necessarie per l’attività non prevista. La S.C. ha ritenuto, quindi, non ravvisabile nel caso di specie nessun inadempimento datoriale in virtù del principio secondo il quale alla stregua dell’art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite . In ragione di ciò è esclusa la responsabilità datoriale nel caso in cui non vi siano le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore nello svolgimento di un attività non prevista, non controllata dallo stesso datore di lavoro per colpa esclusiva del lavoratore. In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 settembre 2017 – 5 gennaio 2018, numero 146 Presidente Amoroso – Relatore De Gregorio Fatti di causa F.F. , dipendente della Icot s.p.a. con qualifica di operaio di 5, livello, adiva il Tribunale di Forlì chiedendo accertarsi la responsabilità della parte datoriale in ordine all’infortunio sul lavoro occorsogli in data omissis , con condanna della società al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’evento dannoso. Le circostanze fattuali che definivano detto evento, si collocavano, sotto il profilo cronologico, all’esito del completamento dei lavori di impianto di alcuni pali elettrici per conto dell’Enel. Rilevato che il ramo di un albero si appoggiava su di un cavo elettrico, i componenti della squadra di operai guidata dal ricorrente, avevano deciso di tagliarlo. Quindi, indossati cinturone, scarpe e casco, il F. era salito sulla scala a pioli appoggiata all’albero e mantenuta a terra da un operaio, cadendo al suolo, quando improvvisamente la scala si era staccata dal sostegno. Ricostruita nei termini descritti la dinamica dell’evento, all’esito della espletata attività istruttoria, il Tribunale respingeva il ricorso. Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza resa pubblica in data 17/7/2012. I giudici del gravame, nel pervenire a tali conclusioni, osservavano, per quanto in questa sede rileva, come il ricorrente fosse venuto meno all’obbligo - su di lui gravante - di fornire in causa, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., la prova del fatto costituente l’inadempimento della società datrice di lavoro e della correlazione causale di tale inadempimento col danno patito. Era infatti emerso dal quadro probatorio delineato in prime cure, che gli operai avevano l’obbligo di interpellare il personale addetto nel caso in cui si fosse prospettato nel corso della attività lavorativa un ostacolo imprevisto ma né l’infortunato né i suoi due compagni di lavoro avevano provveduto a tanto, non avendo in alcun modo chiesto alla società l’invio sul posto di apposita strumentazione idonea allo svolgimento in sicurezza, della non prevista operazione. In tal senso veniva esclusa anche la configurabilità di alcuna violazione a carico della società, dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle misure protettive da parte dei lavoratori. Sotto altro versante, neanche poteva configurarsi un inadempimento, da parte datoriale, all’obbligo di mettere comunque a disposizione attrezzature adeguate al lavoro, essendo emerso, alla stregua delle testimonianze acquisite, che la società aveva collocato una piattaforma aerea in un altro cantiere, nello stesso giorno in cui si era verificato il sinistro, disponibile, quindi, in caso di richiesta da parte del personale interessato ad effettuare con urgenza l’operazione da cui era conseguito l’infortunio. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il F. affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c Resiste con controricorso la società intimata. In data 8 novembre 2017, in sede di riconvocazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 276 c.p.c. il presidente ha affidato la stesura della motivazione della sentenza al consigliere Matilde Lorito. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione agli articoli 1218 e 2087 c.c Si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto non assolto l’onere probatorio posto a carico del lavoratore ed inerente all’inadempimento da parte datoriale, degli obblighi di sicurezza sulla medesima gravanti si argomenta, per contro, la sussistenza in atti di allegazione e di prova in relazione a tutti gli elementi che definivano detto inadempimento, individuato anche mediante il richiamo alle specifiche norme in materia infortunistica ritenute violate. 2. Con la seconda censura il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con riferimento alla inottemperanza della società all’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore mezzi adeguati, ed anche alla circostanza che l’operazione nel cui ambito si era verificato l’infortunio, presentava analogie rispetto a quelle fin lì compiute nell’ambito del lavoro assegnatogli. Pertanto, trattandosi entrambe di operazioni evidentemente pericolose, la logica giuridica, guidata dagli articoli 2087 c.c. nonché dagli artt. 35 e seguenti del decreto legislativo 626/94, avrebbe dovuto imporre alla datrice di lavoro fin dall’inizio l’utilizzo del cestello elevatore, della piattaforma aerea o comunque delle misure di sicurezza adeguate. 3. Con la terza critica il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione dei principi che regolano gli oneri di allegazione a carico del lavoratore in materia di responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, in alternativa, denunciando l’omesso esame di fatto decisivo con riferimento alla dedotta violazione dell’obbligo di vigilanza. Ribadisce che sul lavoratore grava esclusivamente l’onere di allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione nonché di allegare la nocività/pericolosità dell’ambiente di lavoro 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la valutazione di circostanze tra loro connesse e la soluzione di problematiche con profili giuridici interdipendenti, vanno rigettati, perché privi di fondamento. Occorre premettere, ai fini di un ordinato iter motivazionale, che l’obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall’articolo 2087 c.c. vedi ex plurimis, Cass. 17/02/2009 numero 3788, Cass. 21/2/2004 numero 3498 ed in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le misure di prevenzione. In via generale, va altresì rimarcato come la disposizione di cui all’articolo 2087 c.c., si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all’imprenditore l’obbligo di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti con l’adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente. In riferimento a tale profilo, con orientamento costante, questa Corte ex aliis, vedi Cass. cit. numero 3788/2009, Cass. 13/8/2008, numero 21590 ha quindi affermato che la responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’articolo 1374 c.c. dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. L’articolo 2087 cod. civ., peraltro, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento cfr. Cass. 29/1/2013 numero 3288 . Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’articolo 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Nell’ottica descritta, in condivisibili approdi, questa Corte ha ribadito che la parte danneggiata è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro vedi ex plurimis, Cass. 11/4/2013 numero 8855 . 5. A siffatti principi, nel proprio incedere argomentativo, si è conformata la Corte distrettuale la quale - secondo quanto già accennato nello storico di lite - ha rimarcato come, ultimati i lavori commissionati dall’Enel, il F. avesse proceduto allo svolgimento dell’ulteriore operazione non prevista/ consistente nel taglio di un ramo, omettendo di interpellare il soggetto all’uopo preposto da parte aziendale, onde conseguire la fornitura della strumentazione idonea a svolgere in sicurezza detta attività. I giudici del gravame hanno altresì provveduto ad escludere che la parte datoriale fosse venuta meno all’obbligo di porre a disposizione del dipendente le attrezzature adeguate alla prestazione richiesta, quale il cestello elevatore, così come all’obbligo di vigilanza sulla medesima gravante, concernente l’osservanza delle misure protettive da parte del lavoratore. Dall’articolato quadro istruttorio definito in prime cure, era infatti emerso da un canto, che la società aveva messo a disposizione una piattaforma aerea utilizzata in altro cantiere fino alle ore 10,30 del 17 luglio 2001 laddove i lavori svolti dal F. avevano avuto luogo nel pomeriggio dall’altro che né il ricorrente che rivestiva il ruolo di caposquadra , né gli altri operai, avevano doverosamente interpellato la società - tramite il personale all’uopo designato in relazione all’insorgenza di problematiche lavorative - per ricevere l’attrezzatura necessaria a compiere l’ulteriore, imprevista attività. Non era quindi ravvisabile alcun fatto integrante un inadempimento della parte datoriale correlato in rapporto di causalità materiale con il danno subito dal lavoratore, né alcuna violazione dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza atte a preservare l’incolumità dei lavoratori. Il tessuto motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, del tutto congruo e completo sotto il profilo logico, e corretto sul versante giuridico per quanto sinora detto, resiste, dunque, alle censure all’esame. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto. 6. Ai sensi dell’articolo 384 primo comma c.p.c. essendo stato proposto il ricorso ai sensi dell’articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c. ed essendosi in ogni caso in presenza di una questione di particolare importanza, va enunciato il seguente principio di diritto Alla stregua dell’articolo 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti . Consegue al rigetto del ricorso, la condanna del F. al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore della controparte, nella misura di euro 3.000,00 per compensi professionali e di euro 200,00 per esborsi oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.