Il dipendente statale infortunato non ha diritto all’indennità dell’INAIL per inabilità temporanea

L’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi, durante il periodo di astensione dal lavoro dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21325, depositata il 14 settembre 2017. Incidente stradale del dipendente statale l’INAIL deve corrispondere l’indennità giornaliera? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da un dipendente statale per vedersi riconosciuto il diritto a percepire l’indennità giornaliera dell’INAIL per l’inabilità temporanea assoluta conseguente ad un incidente stradale. Nei primi due gradi di giudizio, l’INAIL è stata condannata a corrispondere la prestazione richiesta. In particolare, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla difesa dell’Istituto, che aveva indicato come titolare del rapporto assicurativo la Gestione per conto dello Stato” essendo stata sollevata per la prima volta solo in appello, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto nuova, è stata ritenuta inammissibile. Contro la decisione dei giudici di merito, l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i trattandosi di dipendente statale, l’infortunio in oggetto ricadeva sotto la disciplina del sistema della speciale Gestione per conto dello Stato” di cui all’art. 127 d.P.R. n. 1124/1965 e che, in ogni caso, non si era in presenza di un’eccezione in senso proprio, con la conseguenza la stessa che poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice ii l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, costituente una prestazione economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali, in quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro, percepiscono per intero la retribuzione dal datore di lavoro, la qual cosa assicura loro i mezzi di sostentamento. Le contestazioni sulla titolarità del rapporto controverso sono proponibili in ogni fase del giudizio. Con riferimento al motivo del difetto di legittimazione passiva, respinto dalla Corte di merito in quanto ritenuto tardivamente proposto, la pronuncia in commento rileva che, al riguardo, la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che, in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell’INAIL, invece che nei confronti dell’amministrazione pubblica, dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva ad causam , rilevabile d’ufficio e denunciabile per la prima volta in Cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto così Cass. n. 13323/02 e n. 11337/98 . Peraltro, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016, le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La Cassazione ricostruisce il quadro normativo. Nel merito, la pronuncia in commento richiama, innanzitutto, il disposto dell’art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124/1965, il quale dispone che, per i dipendenti dello Stato, l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal medesimo decreto le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità. Rileva, inoltre, l’art. 2 d.m. 10 ottobre 1985 del Ministero del lavoro Regolamentazione della gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL in base al quale le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea punto 1 e dell’art. 124 d.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i L’indennità giornaliera per inabilità temporanea è esclusa per i dipendenti statali. Dal contesto normativo sopra richiamato, la Suprema Corte evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi, durante il periodo di astensione dal lavoro dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro cfr., in senso conforme, Cass. n. 11737/16 . In effetti, l’indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo. I Giudici di legittimità, pertanto, accolgono il ricorso dell’INAIL e cassano la decisione impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 maggio – 14 settembre 2017, numero 21325 Presidente Mammone – Relatore Berrino Fatti di causa Il Tribunale di Brindisi, accogliendo per quanto di ragione la domanda della collaboratrice scolastica D.M.D. nei confronti dell’Inail, le riconobbe il diritto ad ottenere l’indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni quaranta a seguito di sinistro stradale occorsole il 29.5.2004. La Corte d’appello di Lecce, nel respingere l’impugnazione dell’Inail, ha spiegato che era nuova e come tale inammissibile l’eccezione del difetto di legittimazione passiva svolta dalla difesa di tale istituto che aveva indicato come titolare del rapporto assicurativo la Gestione per conto dello Stato . In ogni caso, secondo la Corte di merito, anche se la valutazione della indennizzabilità degli infortuni patiti dai dipendenti statali rientrava nella competenza esclusiva dell’Inail, una volta avvenuta la liquidazione del danno lo stesso istituto assicuratore aveva titolo per regolare i conti con l’amministrazione statale in virtù del rapporto diretto che lo legava a quest’ultima. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi. Rimane solo intimata la D.M. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo l’INAIL deduce la violazione dell’articolo 127 del D.P.R. numero 1124 del 1965 e dell’articolo 2 del D.M. numero 121500 del 10.10.1985 articolo 360 numero 3 c.p.c. , mentre con il secondo motivo denunzia la falsa applicazione dell’articolo 66, numero 1 del D.P.R. numero 1124 del 1965 articolo 360 numero 3 . 2. L’Inail sostiene, anzitutto, che trattandosi di dipendente statale l’infortunio in oggetto ricadeva sotto la disciplina del sistema della speciale Gestione per conto dello Stato di cui al citato articolo 127 del d.p.r. numero 1124/65 e che, pertanto, era erronea la sentenza impugnata laddove era stato affermato che detta eccezione era stata proposta per la prima volta solo in appello, non avendo la Corte di merito considerato che la stessa era stata, invece, già sollevata con la memoria di costituzione in primo grado e che, in ogni caso, non si era in presenza di un’eccezione in senso proprio, con la conseguenza che poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice. 3. Inoltre, l’Inail sostiene che l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, costituente una prestazione economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali in quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro, percepiscono per intero la retribuzione dal datore di lavoro, la qual cosa assicura loro i mezzi di sostentamento. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati. Anzitutto per quel che concerne il motivo del difetto di legittimazione passiva, respinto dalla Corte di merito in quanto ritenuto tardivamente proposto, si osserva che al riguardo questa Corte Cass. sez. lav. numero 13323 del 12.9.2002 ha avuto modo di precisare che in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell’INAIL, invece che nei confronti dell’amministrazione pubblica, dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva ad causam , rilevabile d’ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto. conf. a Cass. sez. lav. numero 11337 del 10.11.1998 Ma anche avendosi riguardo alla questione della rilevabilità del difetto di titolarità del diritto qui all’indennità di temporanea da parte di una dipendente statale che l’Inail contestava sin dal primo grado va considerato che, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite numero 2951 del 16.2.2016, le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti . 5. Nel merito, appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento. Va richiamato, anzitutto, il disposto dell’articolo 127, 2 comma, del D.P.R. numero 1124/65 il quale dispone che Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità . Rileva, inoltre, l’articolo 2 dei D.M. del 10.10.1985 del Ministero del lavoro Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL in base al quale Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’articolo 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea punto 1 , e dell’articolo 124 dei decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni ed integrazioni . 6. Da ciò si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro. v. in tal senso Cass. sez. lav. numero 11737/2016 . In effetti, l’indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo. 7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto la domanda originaria deve essere rigettata nel merito. Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate considerata la particolarità e la novità della questione trattata. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.