Emergenza in ospedale, il medico prende l’auto ma fa un incidente: niente copertura dall’INAIL

Respinta la richiesta di una dottoressa. Esclusa l’ipotesi dell’infortunio in itinere. Decisivo il fatto che ella abitava a neanche un chilometro dalla struttura. Per i giudici sarebbe stato più logico andare in ospedale a piedi.

Urgenza in ospedale. Il medico abita a poche centinaia di metri dalla struttura ma decide di utilizzare la macchina per arrivare prima. Il tragitto però non viene completato, a causa di un incidente stradale. Per il professionista sanitario non solo i danni fisici riportati ma anche la beffa di non vedere riconosciuto l’episodio come infortunio sul lavoro” Cassazione, ordinanza n. 21122, sez. Lavoro, depositata oggi . Distanza. Passaggio decisivo in Appello per l’esito della battaglia legale. Lì viene sancito che l’incidente stradale subito nel marzo 2005 da una dottoressa, responsabile del Servizio di Nefrologia e Trapianti in un ospedale sardo, non è catalogabile come infortunio sul lavoro in itinere . Conseguenza logica di questa decisione è la legittimità della decisione dell’INAIL di negare alla professionista le provvidenze per l’inabilità temporanea assoluta riportata e per l’eventuale inabilità permanente . Secondo i giudici l’utilizzo dell’automobile non era necessario poiché l’abitazione del medico distava circa 500/700 metri dalla struttura ospedaliera e, quindi, quella distanza avrebbe potuto essere percorsa a piedi più facilmente, invece che in automobile, vista la presenza di sensi unici e di traffico . E questa considerazione è corroborata, sempre secondo i giudici, anche dal fatto che la dottoressa era stata chiamata per un’urgenza e percorrere a piedi la breve distanza casa-lavoro avrebbe maggiormente garantito la sua presenza in ospedale. A piedi. A respingere definitivamente le pretese della lavoratrice della sanità sono ora i giudici della Cassazione. Anche a loro parere, difatti, non si può assolutamente parlare di infortunio in itinere . In sostanza, viene ribadito quanto osservato in Appello l’uso della vettura è frutto di una scelta libera della dottoressa, che non ha allegato che quel giorno vi fossero circostanze che giustificavano l’utilizzo dell’automobile . A questo proposito viene respinta l’obiezione difensiva secondo cui la dottoressa in precedenza, mentre si recava a piedi in ospedale, aveva subito un altro infortunio che le provocava ancora dolori nel camminare , obbligandola ad optare talora per il mezzo privato. Questa circostanza, osservano i giudici, non è minimamente documentata, e quindi non si può neanche ipotizzare che l’uso dell’automobile sia stato giustificato dalla condizione fisica . Per quanto concerne, poi, il fatto che l’azienda aveva concesso alla dottoressa un’autorizzazione per l’utilizzo del mezzo proprio, con parcheggio all’interno della struttura ospedaliera , i giudici ritengono irrilevante questo dato, poiché ci si trova di fronte a scelte del datore di lavoro . E comunque, concludono i magistrati della Cassazione, resta confermata la circostanza che il percorso a piedi sarebbe stato ben più rapido , soprattutto tenendo presente che il medico era stato chiamato in ospedale per un’urgenza .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 16 maggio – 12 settembre 2017, n. 21122 Presidente Mammone – Relatore D’Antonio Considerato in fatto che 1.La Corte d'appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha rigettato la domanda di Ma. Co. volta all'accertamento che l'infortunio subito in data 25/3/2005 si configurava quale infortunio sul lavoro in itinere con conseguente diritto nei confronti dell'Inail alle provvidenze per inabilità temporanea assoluta oltre all'eventuale inabilità permanente. Secondo la Corte territoriale l'utilizzo dell'auto, per raggiungere il luogo di lavoro presso l'Ospedale, ove la Co. era medico responsabile del servizio di nefrologia e trapianti, non era necessario in quanto l'abitazione della stessa distava circa 500/700 metri che ben avrebbero potuto essere percorsi a piedi più facilmente invece che in auto, stante la presenza di sensi unici e di traffico. Ha osservato, inoltre, che era priva di rilievo la circostanza che l'Azienda avesse autorizzato la Co. all'uso del mezzo proprio e del posteggio all'interno dell'Ospedale trattandosi di scelte del datore di lavoro che non potevano ricadere sull'Inail. Secondo la Corte, inoltre, non era in dubbio che quella mattina la Co. era stata chiamata in Ospedale per un' urgenza, ma percorrendo a piedi tale breve distanza avrebbe maggiormente garantito la sua presenza. Ha dedotto che l'uso della vettura fu una scelta della Co. la quale non aveva allegato che quel giorno, a differenza degli altri, vi fossero circostanze che giustificavano l'utilizzo dell'auto. 2.Avverso la sentenza ricorre in cassazione la Co. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 c.p.c. Resiste l'Inail. Ritenuto in diritto che 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte valutato che in precedenza essa aveva subito un altro infortunio, mentre si recava a piedi in Ospedale, a seguito del quale provava ancora dolori nel camminare. Rileva che aveva esposto tale fatto nelle note datate 9/5/2009 in cui aveva riferito anche del relativo giudizio in corso durante il quale era stata svolta una CTU di cui però non aveva potuto fare menzione nel ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto era stata depositata successivamente. Il motivo è infondato. La Corte ha affermato che la ricorrente non aveva allegato né in Tribunale, né nella memoria di costituzione che quel giorno fosse diverso dagli altri, ad esempio, per una sua condizione fisica che a dispetto della logica consigliassero l'uso dell'auto privata . La Co. stessa nel motivo in esame ammette che aveva fatto presente soltanto nelle note datate 9/5/2009 di aver subito in precedenza un infortunio in conseguenza del quale aveva ancora dolori che le impedivano una camminata veloce. La ricorrente riferisce anche che, in relazione a tale precedente infortunio, aveva instaurato un giudizio nel corso del quale si era svolta una CTU di cui però non aveva potuto dare atto nel ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto depositata successivamente. Dalla stessa esposizione in ricorso risulta, pertanto, che tale precedente infortunio, risalente al 20/4/2002, e dal quale, secondo la Co., le erano residuati dolori, ben avrebbe potuto essere allegato fin dal primo grado a prescindere dall'esito della CTU svolta in altro giudizio. La ricorrente, inoltre, neppure riporta le conclusioni della consulenza che assume svolta nell'altro giudizio al fine di dimostrare la fondatezza di quanto da essa sostenuto e che cioè l'uso dell'auto era giustificato dalla sua condizione fisica derivante dal precedente infortunio. 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento alla omessa rilevanza che la Corte d'appello aveva dato all'autorizzazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera all'utilizzo del mezzo proprio ed al parcheggio all'interno dell'Ospedale in caso del verificarsi di urgenze. La ricorrente, medico responsabile del servizio di nefrologia, lamenta che il giorno dell'infortunio, come accertato dalla prova, era stata chiamata per un'urgenza e pertanto l'auto era stata scelta non per suoi particolari motivi o esigenze personali, ma per raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile. Anche tale motivo non può essere accolto. Sul punto la Corte ha escluso qualsiasi rilevanza a tale fatto trattandosi di scelte del datore di lavoro e che, comunque, non rendevano meno fondata la circostanza che il percorso a piedi sarebbe stato ben più rapido. La motivazione risulta del tutto logica e va esente dalla censura prospettata considerato che trattasi di valutazione in fatto riservata al giudice di merito. In conclusioni le censure della ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata con conseguente rigetto dei vizi di motivazione denunciati. La Corte territoriale ha fornito un'adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta ad rigettare la domanda svolgendo un positivo e completo accertamento di tutte le circostanze di fatto emerse. I motivi di doglianza formulati dalla ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata. Al rigetto segue la condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Roma 16/5/2017