Se non si produce l’avviso di ricevimento, non si perfeziona la notifica

La mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta nei confronti della controparte comporta la declaratoria di improcedibilità ad opera del giudice d’appello. Il processo notificatorio, in questo caso, non si è perfezionato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3369/17 depositata l’8 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame di una sentenza di primo grado, poiché l’appellante non aveva mai prodotto, nemmeno a seguito di differimenti concessi dal giudice, l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta nei confronti della controparte. Quest’ultima, tra l’altro, non si era costituita. Avverso tale declaratoria di improcedibilità proponeva ricorso per cassazione l’appellante, censurando l’omessa assegnazione di apposito termine per rinnovare la notificazione, ritenendola nulla, non inesistente. La impossibile rinnovazione di tale notificazione. La Corte di Cassazione ritiene, invece, che nel caso di processo notificatorio, di cui non sia provato il perfezionamento, è inapplicabile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., che presuppone invece l’invalidità della notifica, ad ogni modo eseguita . Il ricorrente non ha mai prodotto l’avviso di ricevimento della notifica tramite servizio postale. E non ha mai provato di essersi in qualche modo attivato per chiedere il duplicato di tale avviso . Le sanatorie” dell’omessa produzione di avviso di ricevimento. L’omessa produzione non è sanabile tramite rinnovazione, ma lo è con costituzione della controparte, a dimostrazione dell’avvenuto completamento della procedura notificatoria o con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto . Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 ottobre 2016 – 8 febbraio 2017, n. 3369 Presidente Amoroso – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5856/24 settembre - 13 dicembre 2013, dichiarava improcedibile l’interposto gravame, poiché l’appellante non aveva mai prodotto, nemmeno a seguito dei concessi differimenti, l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta nei confronti della parte appellata, che non si era costituita, osservando che nella specie tale inerte comportamento equivaleva, in pratica, all’inesistenza della notifica, sicché richiamando anche Cass. sez. un. n. 20604 del 30 luglio 2008 nonché Sez. Unite n. 17914 del 23/08/2007 e Cass. I civ. n. 10671 del 9/5/2006, secondo la quale in caso di notifica non eseguita nei termini previsti, trattandosi di atto giuridico inesistente, esso non è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., né di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ., non rilevando la circostanza che la notifica sia stata eseguita nel termine successivamente, concesso dal giudice per la rinnovazione è peraltro nulla l’ordinanza con la quale sia stata, illegittimamente concessa detta rinnovazione non era possibile il rinnovo della notificazione medesima ex art. 291 c.p.c Inoltre, la Corte partenopea citava a sostegno della decisione i principi fissati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 14 gennaio 2008 n. 627 e da altre successive conformi, evidenziando che l’appellante neppure si era attivato per il rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento, in sostituzione dell’originale andato smarrito citando peraltro anche S.U. n. 26373 del tre novembre 2008 . Avverso l’anzidetta declaratoria d’improcedibilità ha proposto ricorso per cassazione l’appellante B.G. come da atto di cui alla relata del 16 giugno 2014 - richiesta notifica il 12 giugno 2014 affidato ad un solo motivo, con il quale si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., sostenendo che nel caso di specie ben poteva ordinarsi, con l’assegnazione altresì di apposito termine, il rinnovo della notificazione, non essendo questa inesistente, ma nulla, ritenendo altresì non pertinente la giurisprudenza citata nell’impugnata sentenza, perciò anche omettendo di confutare l’argomentazione di quest’ultima, laddove era stata evidenziata la mancata produzione del duplicato dell’avviso di ricevimento, nei sensi indicati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite di gennaio 2008. La società CANTIERE NAVALE MARINA di STABIA S.r.l. già denominata Harbour Management S.r.l. è rimasta intimata. Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. Motivi della decisione Il ricorso va senz’altro respinto alla stregua della già menzionata giurisprudenza, secondo la quale nel caso di processo notificatorio, di cui non sia provato il perfezionamento, è inapplicabile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., che presuppone invece l’invalidità della notifica, ad ogni modo eseguita, anche se non osservando le disposizione di rito. Nel caso di specie, per contro, nonostante i vari differimenti concessi dalla Corte d’Appello, il ricorrente non ha mai prodotto l’avviso di ricevimento della notifica, eseguita tramite il servizio postale, né ha provato di essersi in qualche modo attivato per chiedere il duplicato di tale avviso. Invero, la Corte partenopea si è attenuta ai principi che regolano la materia, con specifico riferimento alla notifica a mezzo posta, di cui non venga prodotto l’avviso di ricevimento, ciò che può verificarsi anche in occasione dell’appello di cui al ricorso ex artt. 434 e 435 c.p.c., il cui mero deposito, sebbene tempestivo, non comporta tuttavia di per sé l’instaurazione del rapporto processuale nei confronti della controparte appellata, se non a seguito di compiuta notifica, la quale poi a sua volta, ove invalida, può essere regolarizzata mediante il rimedio della rinnovazione consentito dall’art. 291 cfr. in part. Cass. V civ. n. 26108 del 30/12/2015, secondo cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività. Cass. Sez. Un. civ. n. 627 del 04/12/2007 - 14/01/2008 - la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio - in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. - il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1 . Nel caso di specie, quindi, non avendo l’intimato svolto attività difensiva e non avendo i ricorrenti addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Cass. V civ. n. 19623 - 01/10/2015 in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso. V. altresì Cass. III civ. n. 9453 del 28/04/2011, secondo cui nell’ipotesi di omessa produzione, all’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ., dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost. Pertanto, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria. In senso conforme, Cass. III civ. n. 14780 del 30/06/2014 . Nonostante il rigetto del ricorso, con conseguente soccombenza, il ricorrente nulla deve alla controparte, rimasta intimata, perciò senza aver svolto alcuna difesa in proprio favore. Tuttavia, trattandosi di ricorso risalente al giugno 2014, però integralmente respinto, è dovuto l’ulteriore contributo unificato in base alla normativa indicata nel seguente dispositivo. P.Q.M. la Corte RIGETTA il ricorso. NULLA per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.