Niente indennità per inabilità al lavoro per i dipendenti statali. Basta lo stipendio

Per i dipendenti statali è esclusa l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL. Ciò in quanto gli stessi, nel periodo in cui si astengono dal lavoro a causa dell’infortunio subito, percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11737/16, depositata l’8 giugno. Il fatto. A seguito di infortunio sul lavoro, la Corte d’Appello di Roma riconosceva ad una donna l’indennità per inabilità temporanea assoluta, mentre riteneva insussistente il danno biologico lamentato dalla stessa. Avverso tale decisione, l’INAIL ricorre in Cassazione. Nessuna indennità per i dipendenti statali. Secondo l’INAIL, i giudici di secondo grado avevano malamente applicato la legge la donna infatti, insegnante di educazione fisica in una scuola pubblica e, quindi, dipendente statale, non aveva diritto all’indennità richiesta. E in effetti, tale contestazione non è priva di fondamento l’art. 127, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965, afferma che per i dipendenti dello Stato, l’assicurazione presso l’Istituto nazionale ricorrente può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. Ne deriva che per tale categoria di lavoratori è esclusa l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea oggetto della presente contestazione. Ciò in quanto gli stessi, nel periodo in cui i astengono dal lavoro a causa dell’infortunio subito, percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro. Alla luce di quanto detto, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito, respingendo la domanda.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 febbraio – 8 giugno 2016, numero 11737 Presidente Bronzini – Relatore Riverso Svolgimento del processo Con la sentenza numero 6311/2011, pubblicata il 5.10.2011, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della ctu, condannava l’INAIL a corrispondere a F.S. l’indennità per inabilità temporanea assoluta maturata a seguito di infortunio lavorativo per il periodo dal 31.3.2003 al 25.5.2003, oltre accessori di legge. Confermava per il resto la pronuncia di primo grado in merito all’insussistente diritto all’indennizzo del danno biologico per mancato raggiungimento della percentuale di soglia minima indennizzabile. Compensava inoltre le spese processuali per la metà. Avverso detta sentenza l’INAIL propone ricorso affidando le proprie censure a due motivi, illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c La lavoratrice è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo l’INAIL deduce la violazione dell’art. 127 del DPR 1124/65 e dell’art. 2 del D.M. 121500 del 10.10.1985 art. 360 numero 3 c.p.c. e con il secondo motivo la falsa applicazione dell’art. 66, numero 1 DPR 1124/65 art. 360 numero 3 lamentando che in base alla normativa citata, la F.S. , in quanto insegnante di scuola pubblica di educazione fisica presso la Scuola Media Statale OMISSIS , non avesse diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta, in considerazione della sua qualità di dipendente statale. Tale qualità costituendo, un presupposto impeditivo per il riconoscimento del diritto all’indennità richiesta, integrerebbe secondo l’INAIL una eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado Cass. 11219/1998 e la sua presenza avrebbe dovuto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice d’appello. 2.- I motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati. 3.- Anzitutto quanto alla rilevabilità del difetto di titolarità del diritto qui all’indennità di temporanea da parte di un dipendente statale va considerato che, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite numero 2951/2016, rel. Curzio, la relativa questione integra sempre una mera difesa. Non un’eccezione, né un’eccezione in senso stretto in quanto non costituisce fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere con l’azione. Pertanto essa può essere proposta in ogni fase del giudizio ed, a sua volta, il giudice può rilevarla anche d’ufficio. 4.- Nel merito, appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento. Va richiamato anzitutto il disposto dell’art. 127, 2 comma del DPR 1124/65 il quale dispone che Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità . 5. Rileva inoltre l’art. 2 del D.M. 10.10.1985 del Ministero del lavoro Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL in base al quale Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea punto 1 , e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni ed integrazioni . 6. Da ciò si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro. 7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto la domanda originaria deve essere rigettata nel merito. 8.- Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate considerata la mancanza di specifici precedenti e la deduzione del difetto di titolarità solo in questo grado del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda, con compensazione delle spese dell’intero procedimento.