Datore di lavoro e attività del dipendente: la vigilanza può essere discreta, purché efficace

Il mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 4 d. P.R. n. 547/55 postula un accertamento calibrato sulle caratteristiche dell’impresa, sui tipi di lavorazione posti in essere, sull’entità del personale e sui diversi gradi di rischio. La norma di cui sopra, infatti, pone in capo al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto, l’onere di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione .

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5233/2016, depositata il 16 marzo. Il caso. Il Tribunale di Napoli condannava una s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro con conseguente inabilità permanente del 37% , di una somma di denaro per il danno esistenziale e biologico, e di altra somma di denaro per il danno morale, ad un dipendente della società. La Corte territoriale competente riduceva l’ammontare del risarcimento, confermando, nel resto, il provvedimento del giudice di prime cure. La s.p.a. ricorreva per cassazione, lamentando violazione dell’art. 2087 c.c. tutela delle condizioni di lavoro in particolare, l’impugnante rilevava di aver adottato tutte le cautele necessarie a scongiurare l’evento, oltre ad aver formato professionalmente il dipendente, adempiendo così agli oneri gravanti in materia di sicurezza. Una vigilanza generica e discreta, purché continua ed efficace. La Suprema Corte ha, preliminarmente, rilevato che nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro per il mancato uso di mezzi personali di sicurezza, il mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 4 d. P.R. n. 547/55 vigente all’epoca del fatto per cui è causa postula un accertamento calibrato sulle caratteristiche dell’impresa, sui tipi di lavorazione posti in essere, sull’entità del personale e sui diversi gradi di rischio. La norma di cui sopra, infatti, pone in capo al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto, l’onere di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione . Gli Ermellini hanno chiarito che la sorveglianza prescritta non deve essere posta ininterrotta, con la presenza fisica costante del controllore accanto al dipendente essa può consistere anche in una vigilanza generica e discreta, purché continua ed efficace, finalizzata a garantire che i lavoratori osservino le prescrizioni di sicurezza necessarie e si servano degli strumenti di protezione indicati. I principi sopra espressi, hanno aggiunto gli Ermellini, trovano ulteriore attenuazione nell’ipotesi in cui sia possibile, per il datore di lavoro, fare affidamento sul dipendente, in virtù di sue accertate qualità e della sua specializzazione conoscenza approfondita di un processo lavorativo . La suddetta attenuazione, però, ha precisato il Collegio, si configura soltanto qualora il lavoratore sia particolarmente esperto e già formato professionalmente e, ad ogni modo, non può consistere in una totale omissione di controllo , come quella ravvisata dai giudici di merito nel caso di specie. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 dicembre 2015 – 16 marzo 2016, n. 5233 Presidente Roselli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza del 9.11.06 il Tribunale di Napoli condannava Poste Italiane S.p.A. a pagare a P.G. , a titolo risarcitorio dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro occorso il 9.1.98, la somma di Euro 105.000,00 per danno esistenziale e biologico e quella di Euro 23.000,00 per danno morale, il tutto oltre interessi. Con sentenza depositata il 10.1.12 la Corte d’appello di Napoli riduceva a complessivi euro 105.000,00 il risarcimento dovuto al lavoratore, confermando nel resto le statuizioni di prime cure. Accertavano i giudici di merito che il P. , nell’eseguire le operazioni di revisione del gruppo leveraggio cambio di un automezzo aziendale, era stato colpito da un bullone che si accingeva ad estrarre, riportando una cecità assoluta all’occhio sinistro e uno stress cronico moderato post-traumatico, con conseguente inabilità permanente del 37%. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi. P.G. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. per avere la sentenza impugnata ravvisato la responsabilità della società pur essendosi accertato che l’infortunio si era verificato sol perché il lavoratore - operaio tecnico non aveva inforcato gli occhiali protettivi regolarmente fornitigli dall’azienda obietta in proposito la ricorrente di aver adottato tutte le dovute cautele e cioè di aver formato professionalmente il lavoratore e di averlo informato circa i rischi del lavoro svolto, munendolo di occhiali protettivi e di lampade mobili, cosi rispettando sotto ogni aspetto il debito di sicurezza di cui all’art. 2087 cc. né - conclude il motivo - era necessaria una particolare vigilanza del lavoratore durante l’operazione svolta lo svitamento d’un bullone , di estrema semplicità. Analoga doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo mezzo, sotto forma di denuncia di vizio di motivazione circa l’asserito superamento della soglia di sicurezza, nonché circa l’obbligo di concreta vigilanza dell’operazione espletata dal dipendente infortunato e dell’uso, da parte sua, degli occhiali protettivi. 2- I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati. I giudici di merito hanno ravvisato a carico della società una violazione dell’art. 2087 c.c. perché l’ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e perché l’azienda non aveva vigilato affinché i dipendenti utilizzassero gli occhiali protettivi e i sistemi di illuminazione mobili messi a loro disposizione. La società ricorrente contesta l’asserita necessità di vigilanza, in considerazione del livello di esperienza dell’infortunato e della semplicità dell’operazione che stava eseguendo. Osserva questa Corte che è pur vero che in tema di responsabilità del datore di lavoro circa il mancato uso di mezzi personali di sicurezza la violazione dell’art. 4 lett. c d.P.R. n. 547/55 vigente all’epoca dell’infortunio per cui è causa - che obbliga datori di lavoro, dirigenti e preposti a disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione - postula un accertamento che abbia riguardo alle peculiari caratteristiche dell’impresa, ai tipi di lavorazione ivi effettuati, all’entità del personale e ai diversi gradi di rischio cfr., per tutte, Cass. n. 10066/94 . La sorveglianza dovuta da datori di lavoro, dirigenti e preposti non deve essere ininterrotta e con costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, ma può anche sostanziarsi in una discreta, seppure continua ed efficace, vigilanza generica, intesa ad assicurarsi, nei limiti dell’umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione prescritti. Tale obbligo di vigilanza subisce un’ulteriore attenuazione, in base ad un principio di ragionevole affidamento nelle accertate qualità del dipendente, in ipotesi di provetta specializzazione dell’operaio munito di approfondita conoscenza d’una determinata lavorazione cui sia addetto da lungo tempo v., ancora, Cass. n. 10066/94 cit. . Nondimeno tale mera attenuazione - che, giova ribadire, è configurabile solo in ipotesi di lavoratore esperto, già adeguatamente formato professionalmente e informato dei rischi connessi alle mansioni assegnategli - non si identifica con la totale omissione di controllo, ravvisata nel caso di specie dai giudici di merito, circa l’uso di lampade mobili e occhiali protettivi, controllo ancor più necessario viste le condizioni di insufficiente illuminazione dell’ambiente di lavoro. Né esime da tale obbligo la semplicità dell’operazione lavorativa, atteso che il grado maggiore o minore di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità diretta con il rischio protetto, ben potendosi dare lavorazioni complesse, ma non pericolose e, per converso, altre anche semplici, ma con elevato livello di pericolosità. Infine, quanto al superamento della soglia di rischio, si consideri che il fatto l’avvenuto infortunio vince l’ipotesi ventilata dalla ricorrente l’inesistenza del superamento d’una soglia di rischio , di guisa che la sentenza impugnata non doveva motivare ulteriormente a riguardo. Ove, poi, il senso della doglianza fosse quello per cui, vista la natura dell’operazione affidata al lavoratore, sarebbe stato da escludere a monte, in virtù di una c.d. prognosi postuma, qualsivoglia obbligo di uso di mezzi personali di protezione e - quindi - di vigilanza datoriale sul loro concreto impiego, è appena il caso di notare che si tratterebbe di congettura nuova e contraddittoria rispetto a tutta l’impostazione del ricorso, che insiste sull’avvenuta messa a disposizione degli occhiali protettivi, così riconoscendo la pericolosità della manovra eseguita dall’infortunato. 3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Benino Migliaccio, dichiaratosi antistatario.